POS. V Prot._______________/122.2004.11

OGGETTO: Lavori socialmente utili - Misure di fuoriuscita - Contributo di cui al comma 1, art. 2, l.r. n. 24/2000, come integrato dall'art. 25, l.r. n. 21/2003.Possibilità di fruizione per la Biblioteca Fardelliana di xxx.





ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e
la formazione professionale
PALERMO







1. Con nota n. 2491/Servizio V-Ufficio 2, del 26 maggio 2004, pervenuta il 7 giugno successivo, codesta Agenzia, premesso che la Biblioteca Fardelliana di xxx ha presentato una richiesta di finanziamento per la fuoriuscita di n. 5 lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili, ha chiesto l'avviso di questo Ufficio sulla possibilità di ammettere la Biblioteca predetta tra i beneficiari del contributo previsto dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, come integrato dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.
La richiesta di contributo presentata dalla Biblioteca Fardelliana si fonderebbe sulla natura di ente pubblico non economico della stessa ( cfr. l'allegata massima della sentenza del T.A.R. Palermo, sezione II, n. 90 del 12 febbraio 1993).


2. Preliminarmente è opportuna una ricostruzione della normativa regionale che disciplina il contributo in questione.
La legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 recante "Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili", all'art. 2, comma 1, autorizza l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a vigilanza, un contributo, pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote di pari importo, per ogni lavoratore impegnato in lavori socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata l'occupazione per sessanta mesi e con un compenso mensile non inferiore a L. 1. 300. 000.
Con l'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, concernente "Disposizioni in materia di attività socialmente utili" il contributo di cui al comma 1, dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, è stato esteso a tutte le misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili previste dalla legislazione vigente e nei riguardi di tutti i soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori in questione finanziati con oneri a carico del bilancio regionale.
Quest'ultima norma contiene, poi, un elenco delle misure di fuoriuscita, tra cui i contratti quinquennali di diritto privato ed i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e lavori a progetto, specificando che l'elencazione ha carattere puramente esemplificativo.
Il comma 3 dello stesso art. 25 l. r. n. 21/2003 statuisce, inoltre, che il contributo di cui al comma 1 è esteso anche alle società ed ai consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.


3. Passando all'esame del quesito sottoposto, riguardante la possibilità per la Biblioteca Fardelliana di xxx di essere ammessa al contributo sopra descritto, in considerazione della natura di ente pubblico della stessa, si osserva quanto segue.
Per quanto concerne gli enti cui può essere concesso il contributo in questione, l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione con la circolare 19 febbraio 2004, n. 39 ha individuato, attraverso una ricognizione delle disposizioni di legge vigenti, tre categorie di enti:

"Le aziende ed enti pubblici dipendenti dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, gli enti locali territoriali o istituzionali, nonché gli enti ed aziende da questi dipendenti comunque sottoposti a vigilanza;

Le Università degli studi della Sicilia ed il Centro Paolo Borsellino di Palermo;

Le società ed i consorzi a partecipazione prevalente della Regione e/o degli enti sottoposti a controllo e/o vigilanza della stessa.


Dall'esame dell'elenco suindicato emerge che l'unica categoria di enti nella quale la Biblioteca Fardelliana di xxx potrebbe rientrare, per beneficiare del contributo, è quella degli "Enti ed aziende dipendenti dagli enti locali territoriali o istituzionali o comunque sottoposti a vigilanza".
Dal contenuto della massima della sentenza del T.A.R. Palermo, sez. II n. 90 del 12 febbraio 1992, allegata, si evince che "La Biblioteca Fardelliana di xxx...per gli scopi che persegue ed i rapporti di collegamento col comune di xxx va considerata quale ente pubblico.....".
Da tale massima emergono, quindi, rapporti di collegamento tra la Biblioteca Fardelliana di xxx e l'ente locale stesso.
Nel contesto della sentenza in questione, che lo Scrivente è riuscito a reperire, si da' atto che la Biblioteca predetta intrattiene dei rapporti strettissimi con il Comune e la Provincia di xxx, i quali "provvedono sia alla designazione dei componenti della deputazione amministratrice dell'Ente che alla erogazione di finanziamenti....".
Considerato, quindi, che gli Enti locali sopra citati esercitano una vigilanza, nel senso sopra specificato, nei riguardi della Biblioteca Fardelliana di xxx, deve concludersi che quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, come integrato dall'art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, rientra tra gli enti beneficiari del contributo in questione.
Sembra opportuno, tuttavia, un accertamento istruttorio, di pertinenza di codesta Agenzia, al fine di acquisire l'atto costitutivo e lo statuto della Biblioteca fardelliana e reperire in essi elementi che confermino quanto sostenuto nella sentenza del T.A.R. Palermo sopra citata.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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