Pos. IV Prot. 9912/120.2004.11

OGGETTO: Impresa e società.- Amministratori e organi sociali.- Scadenza componenti Consiglio di amministrazione.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 461/AA.GG.Soc./S. 5
del 31 maggio 2004)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE

L O R O S E D I

1.- Con la nota emarginata è stato chiesto l'avviso dell'Ufficio, rappresentando l'urgenza della relativa acquisizione, su di una questione concernente la durata della carica dei componenti il Consiglio di amministrazione di una individuata Società per azioni.
La questione proposta sorge poiché mentre in sede di atto costitutivo di detta società - rogato in data 22 giugno 2001 ed al cui capitale sociale la Regione partecipa con una quota maggioritaria - i soci hanno determinato di "far reggere la società per i primi tre esercizi sociali e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31.12.2003 da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri" che nello stesso atto si è provveduto ad individuare, a seguito delle avvenute dimissioni del Presidente e di tre componenti, l'Assemblea ordinaria della Società, in data 3 gennaio 2002, ha nominato, tre nuovi consiglieri "per il triennio 2002-2003-2004" e, in data 29 ottobre 2002, nel ratificare la avvenuta nomina per cooptazione, da parte del Consiglio di amministrazione, ex art. 2386, comma 1, c.c., di un ulteriore consigliere, nulla ha specificato in ordine alla durata della relativa carica.
Nella richiesta di consulenza che si riscontra si rappresenta altresì che secondo il vigente Statuto della Società (articolo 12, comma 2) "i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili", e che sulla problematica in discorso la Società ha provveduto ad acquisire due pareri pro-veritate le cui conclusioni convergono nel ritenere, ancorché in difformità rispetto alle risultanze del certificato rilasciato dalla Camera di commercio di Palermo, che :
- il componente nominato con l'atto costitutivo scade con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2003;
- i tre componenti nominati con delibera assembleare del 3 gennaio 2002 scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2004,
- il componente nominato con delibera assembleare del 20 ottobre 2002 scadono con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2005.

2.- Sulla problematica proposta lo scrivente ritiene di dover sostanzialmente concordare con le risultanze dei pareri resi sull'argomento dai professionisti incaricati dalla Società per azioni interessata.
Ed invero, va considerato che il principio simul stabunt, simul cadent, espresso dal comma 3 dell'articolo 2386 del codice civile nel testo precedente alla riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative posta in essere con il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004, che testualmente sanciva "gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina", è stato dalla Corte di Cassazione ritenuto non avere carattere imperativo (cfr. Sezione 1°, sentenza 24 giugno 1993, n. 7012); conseguentemente dalla suprema Corte, "in mancanza di una disposizione statutaria che stabilisca la scadenza contemporanea di tutti gli amministratori, quale che sia la loro nomina" è stata ritenuta "valida la delibera con la quale l'assemblea ordinaria, fermo restando il limite triennale del mandato, ha nominato amministratori "in sostituzione", la cui durata travalichi quella dei componenti già in carica all'atto della nomina".
L'interpretazione giurisprudenziale soprariportata, non contestata peraltro da successive pronunce del giudice cui spetta, ai sensi dell'art. 65 dell'Ordinamento giudiziario, il compito di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonchè l'unità del diritto oggettivo nazionale (c.d. funzione di nomofilachia), risulta poi suffragata dalla scelta legislativa che, nel sostituire l'intero Capo V del Titolo V del Libro V, ha disciplinato diversamente la sostituzione degli amministratori delle società per azioni, statuendo (nuovo art. 2386, comma 3) che "salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente (n.d.r.: e cioè nell'ipotesi in cui l'assemblea provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti) scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina".
La nuova formulazione della disposizione codicistica rimette invero anche alla semplice determinazione assembleare la possibilità di derogare al principio di contemporanea scadenza di tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, destinato ad operare dunque soltanto qualora non sia identificabile una diversa volontà.

Per quanto attiene poi alla valenza della diversa scadenza temporale desumibile dal certificato camerale non può che rilevarsi che ciò riguarda l'opponibilità ai terzi di ogni diversa risultanza, ma non incide sulla legittimità della durata in carica, obbligando semmai a procedere ad una puntuale rettifica.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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