Pos. 1   Prot. N. 117.11.04 



Oggetto: Dirigenti regionali. Ferie non godute. Base calcolo indennità sostitutiva.




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE

BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro
U.O.B. 2. Personale
Trattamento economico del Personale in Servizio ed in quiescenza.

Palermo


E.P.C. PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
U.O.B. Trattamento giuridico

PALERMO







1.Con la nota n. 13924 del 20 maggio 2004 Codesto Dipartimento - riferendo di avere calcolato l'indennità sostitutiva delle ferie non godute dovuta ad un dirigente generale al momento del collocamento in quiescenza solo sul trattamento economico fondamentale - chiede se anche il trattamento economico accessorio possa costituire elemento per la determinazione dell'indennità sostitutiva per ferie e, in caso affermativo, "se debba essere presa in considerazione la sola indennità di posizione fissa e variabile o anche l'eventuale indennità di risultato".
Chiede inoltre " se tale criterio debba trovare applicazione solo nei confronti dei dirigenti generali o si possa applicare alla dirigenza nel suo complesso"


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.


La normativa in materia di ferie è contenuta in primo luogo nell'art. 36, comma 3, della Costituzione che tutela il periodo di ferie annuale come diritto fondamentale ed irrinunciabile dei lavoratori, e dall'art. 2109 c. c. che fissa, fra l'altro, il principio secondo cui il diritto alle ferie deve concretizzarsi attraverso una fruizione "possibilmente continuativa", in omaggio alla finalità specifica del recupero energetico e psicologico del lavoratore.
La contrattazione collettiva stabilisce sia i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle stesse; può inoltre prevedere, in caso di mancato godimento derivante da indilazionabili ed imprescindibili esigenze di servizio, la corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.
Infatti, l'art. 17 del C.C.R.L. dell'area della dirigenza, al comma 13, prevede che "Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo".

Ora, per quanto concerne il caso di specie, si osserva che ai sensi dell'art. 35 del Contratto collettivo relativo alla dirigenza, approvato don D.P. 22 giugno 2001, n. 10, la struttura della retribuzione dei dirigenti è composta, oltre che dallo stipendio tabellare, dalla retribuzione individuale di anzianità, dalla retribuzione di parte fissa e dalla retribuzione di posizione parte variabile e di risultato.

A tale proposito la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata fruizione delle ferie da parte di un pubblico dipendente, comporta per lo stesso il diritto al compenso sostitutivo rapportato alla retribuzione ordinaria ( Tar Lazio, sez. III 26 maggio 1998, n. 1200). Pertanto al lavoratore deve essere corrisposta un'indennità pari alla retribuzione che avrebbe percepito in caso di ordinaria presenza al lavoro.
In applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti nella retribuzione ordinaria deve farsi rientrare sia la retribuzione di posizione parte fissa che la retribuzione variabile di posizione (differenziata sulla base della funzione e del livello di responsabilità dell'incarico).
A tale proposito si osserva che l'indennità variabile è comunque un emolumento di carattere non occasionale, ma continuativo (benché di ammontare variabile in relazione all'incarico ed al compenso attribuito con il contratto individuale), che fa parte a tutti gli effetti dei compensi computabili nel trattamento di fine rapporto.
Diverso è il caso della retribuzione di risultato che, come è noto, costituisce una indennità pari al 30% della retribuzione annua di posizione complessiva ed è strettamente collegata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi connessi all'espletamento dell'incarico assunto. Per tali considerazioni il suddetto compenso non può ritenersi computabile nell'indennità sostitutiva delle ferie.

Conclusivamente solo l'indennità variabile di posizione, (e non l'indennità di risultato), così come tutti gli elementi accessori della retribuzione facendo parte della struttura normale della stessa devono essere valutati nel calcolo dell'indennità sostitutiva dovuta per ferie non fruite.
In relazione poi al secondo quesito posto, cioè se tale regola valga anche per la dirigenza nel suo complesso, la risposta non può che essere positiva in quanto le considerazioni sopra effettuate sono legate a principi generali desumibili dal contratti collettivi applicabili a tutti i dirigenti.


Il presente parere viene esteso per conoscenza anche al Dipartimento Regionale del Personale e dei Servizi Generali - cui risulta istituzionalmente ascritta la materia dello"stato giuridico ed economico del personale dell'Ammnistrazione regionale"- per una opportuna conoscenza, nonché per consentire di esprimere le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce quest'Ufficio si riserva ulteriori approfondimenti.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.






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