Pos. 1   Prot. N. /114.04.11 



Oggetto: Lavori di completamento acquedotto consortile di WWWWW - Espropriazione - Normativa applicabile.




Allegati n...........................


Assessorato regionale
dei lavori pubblici
Dipartimento lavori pubblici
Servizio risorse idriche
e regime delle acque
UOB XIX

P A L E R M O






1. Con la nota cui si risponde viene rappresentata la vicenda relativa alla procedura espropriativa, inerente i lavori di cui all'oggetto, in ordine alla quale si chiede di conoscere la normativa applicabile.
In particolare viene evidenziato che i lavori sono stati finanziati con D.A. n. 253/97, che dichiarava, al contempo, la pubblica utilità e prevedeva, quale data per il completamento della procedura espropriativa, il 10 marzo 2002 (60 mesi dalla data del decreto).
Con successivo D.A. n. 552/1998 L'Acquedotto Consorziale promiscuo delle "JJJJJJJ", in WWWWW, veniva autorizzato all'occupazione in via temporanea e d'urgenza e, all'art. 4, si specificava che le indennità di occupazione spettanti sarebbero state determinate con successivo provvedimento a richiesta dello stesso Consorzio; richiesta che veniva avanzata per la prima volta con nota n. 327 del 12/05/2000, comunicando al contempo che alcune ditte avevano chiesto la trasformazione dell'espropriazione in servitù di acquedotto.
Codesto Assessorato, con nota n. 1877 del 23/10/2000 negava la propria competenza in merito alla suddetta trasformazione ed invitava il Consorzio a trasmettere gli elaborati di determinazione dell'indennità provvisoria dei beni da espropriare.
Ultimati i lavori, in data 24/11/2000, il Consorzio con successive note (n. 749 del 19/09/2001, n.764 dell'1/07/2002, n. 210 del 26/02/2003) sollecitava, più volte, codesta Amministrazione ad emettere il D.A. di determinazione delle indennità di esproprio, comunicando al contempo di aver approvato, in linea amministrativa - con delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 17.09.2001 - il piano d'esproprio definitivo.
Con nota n. 2968 del 20/11/2003 codesto Assessorato comunicava al Consorzio il proprio convincimento in ordine all'individuazione del soggetto cui ascrivere la competenza ad emettere gli atti del procedimento espropriativo inerente le opere indicate in oggetto.
Premettendo che la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera era scaduta in data 10.03.2002 e l'occupazione d'urgenza in data 29.04.2002 e che per entrambe il Consorzio non aveva avanzato alcuna richiesta di proroga, codesto Assessorato ritiene che - dall'entrata in vigore (30.06.2003) del D.P.R. 8/6/2001, n. 327, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", il cui art. 6 individua nell'Ente che realizza l'opera pubblica o di pubblica utilità l'Autorità competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario - nella fattispecie in esame, tale Autorità sia da individuare nello stesso Consorzio, a nulla rilevando, peraltro, l'obiezione mossa dallo stesso, con nota del 30/01/2004, secondo cui - ai sensi dell'art. 57, comma 1 dello stesso D.P.R., come modificato dall'art. 1 del D.Lgs 27/12/2002, n. 302 - Le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. Ritiene, infatti, codesta Amministrazione che il sopracitato art. 57, riferendosi ai procedimenti espropriativi in corso, non riguarda quelli per i quali la Dichiarazione di pubblica utilità sia divenuta inefficace, per scadenza dei termini fissati, già alla data di entrata in vigore del citato T.U. sulle espropriazioni.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
Deve in primo luogo rilevarsi che la mancata definizione della procedura espropriativa entro il termine quinquennale indicato dal D.A. n. 253/97 comporta, secondo la prevalente giurisprudenza, la possibilità di reiterare la procedura d'esproprio soltanto nell'ipotesi che l'opera non sia stata già ultimata (cfr., Cass. sez. I, 09.02.2001, n. 1836). In tal caso, infatti, la rinnovazione della dichiarazione di pubblica utilità e urgenza risulterebbe inutile e non potrebbe sanare l'illecita acquisizione del fondo da parte dell'Amministrazione espropriante, intervenuta per effetto della cosiddetta "occupazione appropriativa". E, a tale ipotesi è, appunto, riconducibile la fattispecie in esame, stante l'intervenuta ultimazione dei lavori già in data 24/11/2000.
Del pari la tardiva costituzione di una servitù da parte dell'occupante, che ha proceduto all'ablazione illegittima, risulterebbe priva di causa e di oggetto, perché rivolta a conseguire una finalità già in precedenza raggiunta con il diverso strumento dell'occupazione acquisitiva (cfr., Cass., sez. I, 07.03.2003, n. 3403).
I suddetti principi sono, peraltro, riscontrabili anche nel nuovo regime di espropriazione per pubblica utilità delineato dal citato D.P.R. n. 327/2001.
Ai sensi del comma 5 dell'art. 13, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre la proroga dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. La proroga può essere disposta, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera i due anni.
Dunque l'Amministrazione può disporre la proroga, ma sempre e comunque nel rispetto del limite temporale di due anni previsto dalla norma succitata; così se il termine per l'emanazione del decreto di esproprio coincide con quello generale di cinque anni, gli eventuali provvedimenti di proroga, a prescindere dal loro numero, non potranno in alcun modo prorogare l'efficacia della dichiarazione stessa (e quindi il termine per l'emanazione del decreto di esproprio) oltre i sette anni dal momento in cui la dichiarazione è divenuta efficace (nella fattispecie i suddetti termini risulterebbero, pertanto, già spirati il 10 marzo 2004).
Nell'art. 43 del T.U. è espressamente previsto il potere di acquisizione ed i presupposti per l'emanazione dell'atto di trasferimento della proprietà sono l'intervenuta "modifica del bene in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio" e la sua utilizzazione "per scopi di pubblico interesse".
L'atto di acquisizione è espressione di un potere discrezionale, in quanto va adottato a seguito di una valutazione degli "interessi in conflitto" e all'acquisizione della proprietà si accompagna l'obbligo di risarcire i danni al privato.
Circa la presunta applicabilità della disciplina di cui all'art. 57 del D.P.R. n. 327/2001 è opportuno precisare che la disposizione richiamata fissa l'ambito di applicazione delle norme del Testo Unico (le cui disposizioni, com'è noto, si applicano nell'ordinamento regionale in forza della previsione di cui all'art. 36 della l.r. 2/08/2002, n. 7 e successive modificazioni) in relazione alle procedure in corso.
L'originario articolo in esame, nella sua formulazione antecedente alla modifica del 2002, stabiliva che le disposizioni del Testo Unico si applicavano alle procedure espropriative già iniziate a condizione che, alla data del 1° gennaio 2002 (ora 30 giugno 2003 coincidente con la sua entrata in vigore), fosse già intervenuto il vincolo su un bene preordinato all'esproprio, ovvero fosse stata già emessa la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera in uno dei modi previsti dal previgente ordinamento (art. 57, comma 1).
Con il D.Lgs. n. 302 del 2002 è stata provvidamente inserita una norma transitoria con la quale si prevede che le disposizioni del Testo Unico sull'espropriazione non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (30 giugno 2003), sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza (anche implicita o ex lege) delle relative opere o dei lavori, per i quali continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data. E, in forza di queste ultime, la competenza all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo é, dunque, riconducibile - nella fattispecie - a codesta Amministrazione, nei confronti della quale, peraltro, il Consorzio aveva avanzato richiesta di determinazione delle indennità prima della data di ultimazione dei lavori (24/11/2000), nonché prima della scadenza dei termini fissati per la dichiarazione di pubblica utilità (10/03/2002) e per l'occupazione d'urgenza (29/04/2002). Tale momento risulta, peraltro, anche antecedente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001, con la conseguenza di dover ritenere applicabile la previgente normativa in materia anche in forza del disposto del secondo comma del citato art. 36 l.r. n. 7/02, aggiunto dall'art. 24 della l.r 19 maggio 2003, n.7, ai sensi del quale sino all'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le vigenti leggi regionali in materia di espropriazioni ed occupazioni anche se formalmente abrogate con la presente legge.
Alla luce delle considerazioni svolte, sia in riferimento alla giurisprudenza richiamata che alla normativa applicabile alla fattispecie in esame, deve ritenersi esclusa ogni ulteriore possibilità di proroga della dichiarazione di p.u., risultando peraltro già realizzatasi la c.d. occupazione acquisitiva, cui conseguirà - nel momento in cui l'Amministrazione emanerà l'atto di acquisizione della proprietà - l'obbligo di risarcire i danni al privato.
Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".



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