Pos. 1   Prot. N. 106.11.04 



Oggetto: Art.10 Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico. Remunerazione giorni festivi.




Allegati n...........................







PRESIDENZA REGIONE

Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Economica del Personale Regionale in Servizio

PALERMO




1.Con la nota n. 6051 del 6 maggio 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione ad alcuni quesiti connessi alla quantificazione del compenso per lavoro domenicale dovuto a giornalisti in servizio presso l'ufficio stampa della Presidenza della Regione.

Rappresenta codesto Dipartimento che, interpellata la Federazione Italiana Editori Giornali, è stato confermato l'errore commesso dall'Amministrazione nel calcolo di tale elemento retributivo essendosi proceduto "all'applicazione di un'ulteriore ventiseiesimo per ogni giornata domenicale lavorata, in aggiunta alla maggiorazione di un ventiseiesimo, incrementato del 55%, prevista dall'art. 19 del Contratto".
Ciò premesso codesta Amministrazione ha provveduto a trattenere dal TFR dovuto ad uno dei giornalisti collocati in quiescenza la somma corrispondente a quanto erogato in più negli ultimi dieci anni, nonché a modificare i criteri di calcolo per i giornalisti ancora i servizio.

Rileva ancora il Dipartimento che i giornalisti- a sostegno della propria tesi- hanno fatto riferimento all'art. 36 della l.r. 145/80 e all'art. 72, co.2 della l.r. 41/85 secondo cui "Ove, per improrogabili ed eccezionali esigenze di servizio, i componenti dell'ufficio siano chiamati a prestare la propria opera nei giorni festivi - comprese le domeniche - agli stessi competono le maggiorazioni retributive previste dal contratto suindicato, nonché ove ne ricorrano i presupposti, i compensi retributivi per festività soppresse"

Ritenendo codesta Amministrazione che tale norma non fornisca alcun supporto alla tesi del diritto alla maggiorazione, viene chiesto il parere dello Scrivente in ordine al compenso effettivamente dovuto, alla ripetibilità dell'eventuale indebito ed alla possibilità di procedere a compensazione in un'unica soluzione, nel caso di giornalista in quiescenza, o in più rate, nel caso di giornalisti in servizio.



2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

L'art.19 del Contratto Nazionale di lavoro giornalistico , a proposito del lavoro domenicale, prevede che " il giornalista chiamato a prestare la sua opera in domenica ha diritto ad un ventiseiesimo della retribuzione mensile maggiorato del 55% in aggiunta alla retribuzione stessa.."


Nel caso del giornalista che svolga la sua attività presso l'ufficio stampa della Presidenza della Regione, (cui è applicabile, ai sensi dell'art. 72, comma 1, l.r. 41/85, il trattamento economico e giuridico di redattore capo secondo il contratto nazionale di lavoro di categoria), e presti la sua attività lavorativa in una giornata domenicale, ai sensi dell'art. 19 del contratto nazionale di lavoro giornalistico in precedenza citato compete un importo pari ad 1/26 della normale retribuzione mensile maggiorato del 55% .
Ed invero l'art. 72, comma 2, della l.r. 41/85 non fa che confermare l'applicabilità delle disposizioni contrattuali di categoria (quindi, in questo caso, dell'art.19), "ai componenti dell'ufficio chiamati a prestare le propria opera nei giorni festivi-comprese le domeniche-" ,
Ciò posto, avendo l'Amministrazione erogato somme non dovute, deve procedersi alla ripetizione dell'indebito.
Costituisce infatti principio costante elaborato sia in giurisprudenza che in dottrina, che anche la P.A. sia assoggettata alla disciplina comune dell'indebito qualora un dipendente abbia erroneamente ricevuto somme in misura superiore a quelle loro spettanti o addirittura non dovute.
A proposito delle modalità di restituzione di tali somme è opportuno richiamare alcune decisioni giurisprudenziali in materia .
In primo luogo si fa riferimento alla buona fede di chi ha ricevuto somme che credeva dovute e si sostiene (TAR Sicilia 25/02/99 n. 456, C. Stato "5/09/98 n. 1330) che il recupero di somme indebitamente erogate dalla Pubblica Amministrazione, abbia carattere di doverosità, nascendo direttamente dal disposto dell'art. 2033 c.c.
Tale ripetizione non costituisce però un atto assolutamente vincolato in quanto la Amministrazione è tenuta a compiere "un apprezzamento di tutte le circostanze di fatto relative al singolo caso"; in questo senso rileva il parametro della buona fede.
Da un lato si afferma infatti che la buona fede viene in considerazione ai fini della modalità del recupero stesso, affinchè questo non incida eccessivamente sulla esigenza di vita del debitore anche in relazione al parametro dettato dall'art. 36 della Costituzione e al tempo trascorso rispetto all'erogazione. L'Amministrazione è infatti tenuta a valutare gli effetti già prodotti dall'atto originario e dalle situazioni sulle quali ha inciso, atteso che "l'accipiens ha incamerato in buona fede quanto l'amministrazione gli ha illegittimamente attribuito".(C.Stato, 24.09.1996, n.1253).
D'altra parte si sostiene che la stessa buona fede non può rappresentare di per sé un ostacolo al recupero di emolumenti indebitamente corrisposti; dunque è certamente necessario valutare e ponderare gli interessi implicati, ma è comunque legittimo l'atto che disponga la ripetizione dell'indebito considerato che l'interesse del percipiente non può mai prevalere su quello pubblico, per sua natura sempre attuale e concreto.
Altro aspetto che rileva è la possibilità di rateizzare il debito in considerazione del suo elevato importo e delle condizioni economiche disagiate del dipendente.
Infatti l'art. 3 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544, prevede che per il "recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da dipendenti dello Stato in attività di servizio o da pensionati ed altri assegnatari..." gli uffici provinciali del tesoro hanno "facoltà di concedere a richiesta degli interessati, la rateizzazione entro un periodo massimo di cinque anni, del rimborso dei debiti di cui al comma precedente."
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Nel caso che ci occupa, conclusivamente, ad avviso dello Scrivente, codesta Amministrazione potrà avviare il recupero della somme indebitamente corrisposte ai dipendenti procedendo ad una rateizzazione (con l'applicazione del tasso di interesse legale), a richiesta degli interessati.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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