Pos. 1   Prot. N. 105.11.04 



Oggetto: Art.13 D.P. Reg. 10/2001. Equipollenza titoli di studio.




Allegati n...........................




PRESIDENZA REGIONE

Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale in Servizio

PALERMO






1.Con la nota n. 14614 del 6 maggio 2004 codesto Dipartimento - premesso che ai sensi dell'art. 13 del D.P.Reg 10/2001 il personale del comparto può effettuare passaggi verticali ed orizzontali all'interno delle categorie istituite con D.P.Reg. n. 9/2001; che per potere beneficiare di tali norme è richiesto il possesso, al 2.7.2001, di determinati requisiti tra i quali il titolo di studio previsto per l'accesso alla ex qualifica di provenienza; che l'Ufficio Scrivente ha reso, a tale riguardo il parere prot. n. 21647.301.03.11, - chiede di conoscere se "alla stregua del diploma di secondo grado conseguito al termine di un corso di studi inferiore ad un quinquennio, sia valutabile per le finalità di che trattasi anche il certificato di ammissione alla classe quinta di un corso di studi quinquennale".

2. L'art. 13 del D.P.Reg. 22.6.2001, n. 10 stabilisce testualmente "Il personale appartenente alle categorie D1 e D2, giusta accordo del 28 febbraio 2001 con almeno 10 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado viene collocato in categoria D4, con verifica delle attitudini tecnico professionali a seguito di corso di formazione; in D3 con le medesime modalità, il personale con almeno 5 anni di effettivo servizio in possesso del diploma di secondo grado".

Ora, come già rilevato nel proprio precedente parere citato in premessa, la norma in questione indica quale requisito per l'inquadramento nelle posizioni D3 e D4 il possesso del diploma di secondo grado" accezione che comprende ogni diploma conseguito dopo la licenza di scuola media inferiore e non solo quelli conseguiti al termine di un corso quinquennale di studi."

La stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che ai fini della mobilità verticale o dell'accesso dall'esterno " nella definizione di titoli occorrenti per l'ammissione a pubblici concorsi, deve considerarsi diploma di istituto medio di secondo grado quello il cui accesso presuppone un corso di studi medi inferiori e si conclude con un esame di maturità o di abilitazione che consente l'accesso agli studi universitari o abilita ad una professione" (Cons.giust.amm. sic, 28.09.1998, n. 508 e C. Stato, 01.10-1999, n. 1232).

Ora, se ai fini di una progressione orizzontale nell'ambito della stessa categoria si è ritenuto di poter addivenire alla equiparazione dei diplomi di secondo grado a prescindere dalla durata quinquennale in quanto tali titoli erano stati già ritenuti dalla stessa Amministrazione regionale utili al passaggio alla qualifica di "assistente", tale equiparazione non può pervenire all'illogico risultato di ritenere equivalente ad un diploma la semplice "idoneità" alla frequenza dell'ultima classe di un corso quinquennale.


Per le suesposte ragioni non sembra dubbio che requisito indefettibile per potere accedere alle categorie individuate nella norma sia il possesso di un diploma (o abilitazione) ossia di un certificato che attesti la conclusione di un corso di studi e pertanto in assenza di quest'ultimo non è possibile effettuare alcun passaggio di qualifica sia pure all'interno della stessa categoria.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.




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