Pos.1   Prot. N. 104.04.11  



Oggetto: Impiego pubblico. Dipendenti regionali collocati in quiescenza. Applicabilità dell'art. 13 del Dp.Reg. n. 10/2001.




Allegati n...........................



                      PRESIDENZA DELLA REGIONE 

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE DEI SERVIZI GENERALI, DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSSITENZA DEL PERSONALE - Servizio gestione giuridica del personale
              PALERMO 


                           



1. Con nota 6 maggio 2004, n. 14613 codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla possibilità di accogliere le istanze con cui alcuni dipendenti regionali, collocati in quiescenza, hanno chiesto l'inquadramento nella categoria superiore ai sensi dell'art. 13 del nuovo ordinamento professionale di cui all'accordo sindacale approvato col D.P n. 10/2001, come modificato dall'art. 1 del successivo accordo 8-5-2003, approvato con D.P. 24 - 7- 2003 atteso che "pur beneficiando durante la permanenza in servizio degli incrementi stipendiali spettanti, dal momento del loro collocamento in quiescenza gli stessi non hanno più percepito tali maggiori somme in quanto sprovvisti di formale provvedimento che le attribuisse".

2. Il collocamento nelle nuove categorie conseguente all'applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 13 delle disposizioni sul nuovo ordinamento professionale, presupponeva, sin dalla prima stesura della norma, una "verifica" delle competenze professionali previa frequenza di appositi corsi di formazione o riqualificazione.
Il testo dello stesso art. 13, come sostituito dal successivo accordo sindacale 8 maggio 2003, ha previsto, in luogo dei corsi, lo svolgimento di un periodo di "affiancamento" lavorativo a personale di qualifica dirigenziale o corrispondente al profilo professionale da ricoprire. Lo stesso articolo (comma 1) dispone che il ricollocamento avviene "previa effettuazione di un periodo di affiancamento ". Ove l'affiancamento non sia possibile, l'art. 2 dell'accordo 8 maggio 2003, prevede, in sostituzione, la frequenza di un corso di formazione o, in via ancor più subordinata, l'espletamento ( a domanda) di un esame colloquio.
Il secondo comma dello stesso art. 2, subordina la "progressione verticale" ad apposite selezioni interne.

Appare evidente che sia la progressione orizzontale che quella verticale previste dall'art. 13 del D.P. n. 10/2001, sono sottoposte alla condizione dell'utile completamento del percorso di formazione e verifica. I dipendenti collocati in quiescenza prima dell'ultimazione del percorso formativo e della connessa positiva verifica non possono, pertanto, beneficiare della progressione economica o verticale.
Peraltro, tale conclusione appare coerente col costante orientamento della giurisprudenza che esclude la possibilità di attribuzione di una qualifica superiore a seguito di selezioni interne per il personale che al momento della conclusione della procedura non sia più in servizio (cfr. C. Stato, IV, 26-9-1988, n. 754; C. S. , VI, 26-6-2001, n. 3437).


La circostanza, poi, che gli stessi dipendenti, in base agli accordi sindacali, al fine di evitare un danno economico dal ritardato avvio delle procedure di riqualificazione, abbiano beneficiato degli aumenti economici "nelle more del perfezionamento delle procedure relative all'attribuzione formale delle nuove posizioni giuridiche, stante che la norma in questione prevede la data dell'1-12-2001 quale decorrenza dei relativi miglioramenti economici" non potrebbe costituire, in linea di principio, in mancanza di completamento dei percorsi formativi, presupposto per la conservazione di tale trattamento e tanto meno della posizione giuridica corrispondente.

Tuttavia, sotto il profilo del trattamento meramente economico, principi di equità e coerenza inducono a poter equiparare la posizione del personale che per dimissioni volontarie o raggiunti limiti di età sia stato collocato a riposo senza portare a compimento i percorsi di riqualificazione, a quella dei dipendenti che tali percorsi non abbiano utilmente completato risultando inidonei e per i quali è stato previsto contrattualmente il mantenimento dell'aumento retributivo come "assegno personale riassorbibile" coi futuri miglioramenti.

Tale assegno, pertanto, in base ai predetti accordi collettivi di lavoro, deve ritenersi definitivamente acquisito alla retribuzione a prescindere dall'effettivo conseguimento della progressione giuridica e non appare ripetibile; inoltre, costituendo parte fissa e continuativa dell'ultima retribuzione, risulta pensionabile ai sensi dell'art. 4 della l.r. n. 2/1962 e può essere riassorbito con eventuali aumenti della pensione non collegabili a meri meccanismi di recupero del potere d'acquisto (cfr. Corte di conti , sez. III, giur. Centr. App. 28-5-2002, n. 173/A).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.




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