Pos. 1   Prot. N. 102.11.04 



Oggetto: Oneri per la progettazione.Aumento dell'incentivo ex art. 3, L. 24.12.2003, n.350 di modifica dell'art. 18 della l. 109/94. Applicabilità in Sicilia.






Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e dell'Educazione Permanente
Servizio per il patrimonio archeologico, architettonico, Etnoantropologico e storico-artistico


PALERMO





1.Con la nota n. 1594 del 5 maggio 2004 codesto Assessorato ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'applicabilità in Sicilia dell'art. 3 della legge 24.12.2003, n. 350 che prevede un aumento dell'incentivo per la progettazione di cui all'art. 18 della legge 11.02.1994, n. 109 e riferisce che gli enti locali presenti nella Regione siciliana, destinatari di finanziamenti a carico dei fondi comunitari del POR Sicilia 2000-2006, avrebbero proceduto all'aumento dell'incentivo suddetto chiedendo a codesta Amministrazione di procedere all'erogazione della somma così come modificata dalla l. n. 350/2003.
Codesto Dipartimento non ha però aderito a tale richiesta ritenendo non applicabile tale innovazione nell'ordinamento regionale "in considerazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 della l.r. 7/2002, secondo il quale la normativa statale sui lavori pubblici di cui sopra si applica in Sicilia nel testo vigente alla data di approvazione della stessa l.r. 7/2002."



2. L'art. 3 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, recante " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" al comma 29, dispone che " I compensi che gli enti locali, ai sensi dell'articolo 18 della l. 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti stessi".
La norma in questione reca, quindi, una modificazione implicita dell'art. 18 della l. 109/94 che prevedeva l'erogazione di un incentivo per la progettazione non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera.
Ora, l'art. 1 della l.r. 2.8.2002, n. 7 dispone che la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante " Legge quadro in materia di lavori pubblici", nel testo vigente alla data di approvazione della presente legge si applica nel territorio della Regione siciliana.
Va rilevato, dunque, che alla stregua di un'interpretazione strettamente letterale il rinvio alla norma statale contenuto nella legge regionale n. 7/2002, è un rinvio "statico" o ricettizio il che comporta che la legge statale richiamata si applica nell'ordinamento regionale secondo la formulazione vigente al momento dell'entrata in vigore della legge regionale di recepimento.
Ne consegue che la modifica o abrogazione della normativa statale recepita non possono avere effetto sull'ordinamento della Regione se non a seguito di un'ulteriore interevento del legislatore regionale.
Solo un rinvio "dinamico" alle norme statali avrebbe potuto consentire l'applicazione e, quindi, l'adeguamento della legge regionale alle modifiche eventualmente intervenute nell'ordinamento statale con riferimento alla normativa richiamata.
Pertanto alla stregua delle superiori argomentazioni e concordando con l'orientamento di codesta Amministrazione, si ritiene che l'innovazione introdotta dall'art. 3 della l. 350/2003 non sia applicabile nell'ordinamento della Regione siciliana.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


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