Pos. 1   Prot. N. /101.04.11 



Oggetto: Alloggio popolare - richiesta di cessione in proprietà da parte dell'assegnatario sfrattato.




Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento del Personale, dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio demanio e patrimonio immobiliare
Gestione alloggi FF.OO. e popolari

P A L E R M O





1. Con la nota cui si risponde codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente circa la possibilità di accoglimento dell'istanza di cessione in proprietà dell'alloggio popolare, sito in XXXXXX, Via dell'YYYYYY, n. W, avanzata dal Sig. ZZZZZZZZ JJJJJJJJ (con relativa documentazione trasmessa in data 15 gennaio 2004), originario assegnatario dell'alloggio ma non più in possesso dello stesso a seguito dello sgombero coatto dell'immobile, intervenuto in data 20 marzo 2003, a conclusione di una complessa vicenda, dettagliatamente descritta dal responsabile del Servizio Interventi abitativi del Comune di XXXXXX nella nota n. 358 del 9 febbraio 2004, i cui passaggi fondamentali possono così riassumersi.
Con deliberazione della Giunta Municipale n. 1806 del 18 settembre 1984 veniva disposta la revoca dell'assegnazione dell'alloggio per abbandono da parte dell'assegnatario, accertato a seguito di verifica effettuata da Agenti del Corpo di P.M.
In data 30 novembre 1984 l'interessato proponeva ricorso in opposizione alla suddetta delibera di decadenza dall'assegnazione dinanzi al Pretore di XXXXXX, che con sentenza del 12 gennaio 1989 lo rigettava in toto; negli stessi termini veniva deciso, successivamente, il ricorso in appello rigettato con sentenza del 20 luglio 1999.
Pur essendo divenuta esecutiva la sentenza, e perfezionatasi la procedura di revoca dell'assegnazione, l'interessato richiedeva, in data 15 gennaio 2002, copia del verbale di accertamento da parte dei VV.UU. eseguito nel 1982 sul quale aveva trovato supporto l'intera procedura di revoca, ma che per i cambiamenti intervenuti nell'ambito dei reparti e delle sezioni della Polizia Amministrativa del Corpo di P.M., nel ventennio ormai trascorso, risultava impossibile rinvenire; tale richiesta veniva in seguito più volte reiterata finché il predetto Ufficio comunale, intendendo procedere al recupero dell'appartamento, notificava al JJJJJJJJ la diffida al rilascio dell'immobile presso il suo reale recapito di Via KKK, n. NN, diverso da quello anagraficamente risultante in Via dell'YYYYYY.
Non sussistendo alcun motivo ostativo alla prosecuzione dell'attività di recupero dell'appartamento, in data 19 febbraio 2003, veniva notificata a mani dell'interessato, sempre al domicilio di Via KKK, l'ordinanza di sgombero coatto, cui si sarebbe dato corso per il giorno 6 marzo 2003, data in cui - effettuate le operazioni di sgombero - veniva altresì confermato che "l'appartamento non era utilizzato come abitazione dall'interessato, in quanto trovato privo di mobili e suppellettili e con dei lavori di ripristino in corso".
Successivamente, a causa delle reiterate occupazioni arbitrarie dell'immobile da parte del JJJJJJJJ venivano predisposte ulteriori ordinanze di sgombero coatto, l'ultima delle quali è stata eseguita il 20 marzo 2003; in ordine alla stessa l'interessato ha, infine, chiesto la revoca e la conseguente restituzione dell'alloggio, peraltro già assegnato (con verbale n. 4982 del 7 marzo 2003) ad altro soggetto utilmente collocato nella graduatoria perfezionatasi nell'anno 1985.

2. Sulla questione si osserva quanto segue.
La disciplina della cessione in proprietà che trova applicazione nella fattispecie in esame è quella dettata dalla legge regionale 22 marzo 1963, n. 26 (che ricalca la normativa statale in materia di cui al D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2), e successive modifiche ed integrazioni.
Sia la normativa regionale che quella statale pongono, implicitamente, la medesima condizione per il riconoscimento del diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio popolare, ovvero l'attualità dello status di assegnatario dello stesso, caratterizzato, da un lato, dalla titolarità del contratto di locazione e, dall'altro, dal godimento effettivo dell'alloggio.
L'art. 4 del citato D.P.R. n. 2/1959, come sostituito dall'art. 3 della L. 27 aprile 1962, n. 231, dispone infatti che hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge.
L'art. 1 della l.r. n. 26/63, come sostituito dall'art.1, primo comma, della l.r. n. 21/75, prevede che gli alloggi di tipo popolare ed economico vengono ceduti in proprietà ai titolari del contratto di locazione ed il successivo art. 6, comma 1, precisa ulteriormente che gli assegnatari degli alloggi di cui all'art. 1, anche se di nuova costruzione, possono chiedere la cessione in proprietà dell'alloggio del quale sono in godimento.
Anche l'art. 23, comma 1, della l.r. 26 marzo 2003, n. 2 (successivamente abrogato dall'art. 19, comma 4, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4), al fine di individuare i soggetti aventi facoltà di presentare domanda di riscatto, fa riferimento ai conduttori degli alloggi regionali di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 1 della l.r. n. 26/63..., che.., avevano in godimento legittimamente un alloggio, ...
Dalla normativa soprarichiamata emerge, dunque, la necessaria sussistenza, al momento della richiesta di cessione in proprietà, della condizione di assegnatario, quale titolare del contratto di locazione, che abbia il legittimo godimento dell'alloggio.
Tale condizione non sembra ricorrere nella fattispecie in esame stante l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza che respingeva le ragioni del JJJJJJJJ, attribuendo pertanto efficacia definitiva alla deliberazione con cui la Giunta Municipale nel 1984 aveva revocato l'assegnazione dell'alloggio per abbandono dello stesso e, conseguentemente, legittimando tutti i successivi atti volti a concludere la procedura di recupero dell'immobile.
Il JJJJJJJJ, nel momento in cui esercitava la facoltà di riscatto, non risultava, pertanto, più assegnatario dell'alloggio (peraltro già assegnato ad altro soggetto, giusto verbale n. 4982 del 7 marzo 2003), né - di conseguenza - nel legittimo godimento dello stesso; condizioni in assenza delle quali non è applicabile la richiamata normativa che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi popolari di proprietà della Regione siciliana.

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Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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