Pos. IV Prot. 9608/100.2004.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato.- Enti regionali.- Vigilanza.

SEGRETERIA GENERALE
(Rif. nota n. 3193-Agr. 7 del 3.5.2004)

e, p.c. UFFICIO DI GABINETTO
DELL'ON.LE PRESIDENTE

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento interventi infrastrutturali

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
- Ufficio di Gabinetto
- Dipartimento bilancio e tesoro

L O R O S E D I

1.- Con la nota in riferimento codesto generale Ufficio, premesso che l'applicazione dell'art. 32, comma 1, della l.r. 7 marzo 1997, n. 6, quale risulta a seguito della sostituzione operata dall'art. 20 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, ha dato adito a divergenze interpretative ed ha determinato l'insorgere di problemi operativi, chiede allo scrivente di voler far conoscere il proprio avviso in ordine alla corretta applicazione del disposto normativo, al fine del compiuto esercizio della funzione di controllo degli strumenti contabili degli enti del settore pubblico regionale.

2.- La problematica proposta investe la sfera dei rapporti tra Organi che, a vario titolo, compiono verifiche di atti e di attività in funzione, sostanzialmente, di un medesimo profilo di tutela degli interessi finanziari pubblici regionali.
La disposizione in ordine a cui si discute, integrando il procedimento relativo al controllo preventivo ascritto alle competenti Amministrazioni di tutela e vigilanza in relazione a bilanci di previsione, variazioni di bilancio, bilanci consuntivi e regolamenti di enti, aziende e istituti regionali, statuisce invero che gli atti in questione, "prima dell'approvazione" siano trasmessi all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze "per l'acquisizione del relativo parere che deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di ricevimento".
Prosegue la disposizione che si annota sancendo, da un lato, che "trascorso tale termine il parere si intende reso favorevolmente", e dall'altro "che resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere".
La finalizzazione delle richiamate previsioni normative appare, con tutta evidenza, mirare ad un pregnante coinvolgimento nel riscontro degli atti fondamentali degli indicati enti del settore pubblico regionale del ramo di Amministrazione regionale istituzionalmente competente in materia di bilancio e contabilità.
Ciò sul presupposto di una funzionalizzazione delle attività poste in essere da apparati diversi ad una finalità unitaria, che consenta di espletare al meglio, anche attraverso l'utilizzo delle diverse professionalità specificamente correlate alle materie ascritte ai rispettivi ambiti di competenza, la funzione del controllo.
Il prescritto avviso dell'Assessorato del bilancio e delle finanze diviene in tale ottica funzionale all'attività di controllo [già] attribuita ad altro Organo o ramo di Amministrazione.
Al fine dell'operatività del risultante sistema necessita però che le rispettive attività siano puntualmente raccordate e coordinate - nel rispetto peraltro delle regole di buona amministrazione - allo scopo di evitare conflitti e contraddizioni, di garantire coerenza e trasparenza, e precipuamente di non ledere gli ambiti di rispettiva competenza.
E proprio a tali scopi, oltrechè per non remorare indefinitamente l'attività spettante all'Amministrazione di tutela e vigilanza, la norma in commento precisa che il parere dell'Assessorato del bilancio e delle finanze è da intendersi reso favorevolmente laddove sia trascorso il lasso temporale tassativamente prescritto per detto adempimento.
Ciò, invero, in applicazione del principio secondo cui la cadenza temporale stabilita per la effettuazione dei controlli comporta il venir meno del potere di controllo decorso il termine dalla legge previsto.
Legittimamente dunque, allo scadere dei trenta giorni - o, nell'ipotesi di osservazioni, richieste di chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, integrazioni di documentazione, ex ultimo periodo dello stesso comma 1 dell'art. 32 della l.r. 6/1997, scaduto il termine di dieci giorni dalla ricezione della risposta - l'Amministrazione di vigilanza procede all'approvazione degli atti sottoposti a controllo.
Le considerazioni che potranno successivamente essere formulate dall'Assessorato del bilancio e delle finanze, obbligato comunque a "concludere l'iter istruttorio del parere", risultano dunque, in tale fase del controllo, assolutamente irrilevanti.
Né tantomeno, in adempimento del principio del ne bis in idem, il potere di controllo può essere esercitato una seconda volta, e pertanto, una volta esaurito, positivamente, il procedimento in ordine ad un determinato atto, non è possibile procedere ad ulteriori riscontri allo stesso titolo.
Va, invero, considerato, che l'attività espletata dall'Amministrazione di tutela e vigilanza in dipendenza dell'ascritto controllo preventivo di legalità e quindi, in buona sostanza, la pronuncia sulla legittimità - il cui giudizio positivo ha un effetto integrativo dell'efficacia dell'atto soggetto a riscontro - configura esercizio di una peculiare funzione che non appare finalizzata ad una collaborazione, ma si connota quale attività preordinata alla tutela del diritto oggettivo e con esclusione di apprezzamenti che non rivestano carattere strettamente giuridico.

Tuttavia non può non tenersi conto della circostanza che il sistema complessivo normativamente delineato determina interferenze ed interconnessioni tra funzioni teoricamente distinte: in particolare l'imputazione al controllore della determinazione di "specifici obiettivi di gestione con valenza finanziaria" (cfr. art. 17, comma 2 ter, l.r. 17 marzo 2000, n. 8) implica funzioni di guida e di indirizzo atte ad interferire sull'amministrazione, e dunque non costituisce esercizio di quella funzione neutrale ed imparziale, svincolata dall'indirizzo politico, cha appare caratterizzare il controllo preventivo di legittimità.
L'introduzione di procedimenti programmatori ha trovato dunque correlazione in una pregnante attribuzione di poteri di direttiva che consentono una puntuale indicazione dei risultati e delle finalità da perseguire; ed in tale sede sopratutto, oltrechè nelle ipotesi di forme di controllo successivo sulle gestioni pubbliche, sono destinate ad essere valorizzate le risultanze di qualsivoglia riscontro comunque posto in essere.
In un'ottica collaborativa con gli enti sottoposti a controllo, poi, le osservazioni che potranno essere in ipotesi formulate dopo la avvenuta approvazione dei documenti contabili - e dunque non incidenti a tale fine - potrebbero essere utili per una riconsiderazione degli stessi da porre in essere, laddove non ostino ragioni di legittimità, in autotutela, ovvero potranno essere tenute nella dovuta considerazione, estrapolandone il significato e generalizzandone la portata per la predisposizione di analoghi atti nei futuri esercizi finanziari.

E dunque, conclusivamente, la proposta di intervento legislativo, ipotizzata dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste e tesa all'abrogazione "dell'ultimo capoverso del citato articolo 32, comma 1", o, più correttamente - tenuto conto che palesemente ci si intende riferire alla disposizione che sancisce:"Resta fermo l'obbligo per l'Assessorato di concludere l'iter istruttorio del parere" - del penultimo periodo dell'articolo 32, comma 1, pur giustificata dall'esigenza di non trovarsi dinanzi a valutazioni divergenti che, ancorché prive di immediate refluenze, espongono l'Amministrazione regionale unitariamente considerata, a censure di incoerenza, non appare costituire una soluzione obbligata, potendosi ritenere tale (eventuale) contrasto sostenibile a fronte comunque dell'acquisizione di valutazioni indubitabilmente utili ai fini di una più ampia, anche se non esaustiva, conoscenza che renda più efficace ed efficiente il complessivo sistema dei controlli ed a prescindere dunque dalla mancata refluenza di tale ritardata acquisizione del prescritto parere sullo specifico procedimento di approvazione.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale