POS. V Prot._______________/99.11.04

OGGETTO: Fondazione - Estinzione - Devoluzione beni a società cooperativa - Legittimità.




ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE -
Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO




1. Con nota prot. n.790 del 3 maggio 2004, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
Con D.A. n.1167 del 23 dicembre 2002, sono stati devoluti all' "xxxxx", piccola società cooperativa a.r.l., i beni residuanti dalla liquidazione della fondazione "gggg", ente con "finalità esplicitamente didattiche" e sede in Aaaa, dichiarato estinto con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione in data 11.02.2002.
Codesto Dipartimento, tuttavia, ha successivamente verificato l'assenza di una rituale procedura di valutazione comparativa dei requisiti degli enti che avevano richiesto l'assegnazione del patrimonio residuo della predetta fondazione nonché, specificamente, la mancanza dei requisiti per accedere a detti beni da parte dell' "xxxx", essendo quest'ultima una società cooperativa -e non un ente senza scopo di lucro-, i cui scopi, peraltro, non sembrano analoghi a quelli dell'estinta fondazione.
Ciò posto, codesto Dipartimento, ritenuto di dovere procedere al ritiro del decreto n.1167 cit., con nota n.721 del 20 aprile 2004 ha comunicato l'avvio del relativo procedimento all' "xxxxx", diffidandola dall'utilizzare i beni ad essa devoluti.
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento ha chiesto allo Scrivente di esprimere il proprio parere in ordine alla sussistenza o meno, in capo all' "xxxx", dei requisiti per accedere alla devoluzione dei beni, sotto il duplice profilo della natura di società cooperativa e delle specifiche finalità statutarie della stessa (di cui viene allegato lo statuto).


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

La fondazione è, per il diritto civile, la stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio ad un determinato scopo di pubblica utilità. Questo può essere uno scopo di natura assistenziale (come nelle fondazioni che erogano assistenza agli indigenti) o di natura culturale (fondazioni che gestiscono biblioteche o centri di studio che erogano premi) o di natura scientifica (fondazioni che gestiscono centri di ricerca) e così via.

La fondazione si colloca, come l'associazione, nel novero delle "Persone giuridiche private" (v. art.12, c.c.), ossia delle "organizzazioni collettive mediante le quali i privati perseguono scopi superindividuali" (così, F.Galgano, Fondazione, in Enciclopedia del diritto).
La gamma di scopi perseguibili attraverso la fondazione è però più ristretta di quella dell'associazione: questa può perseguire qualsiasi scopo di natura non economica, purchè non vietato ai singoli dalla legge penale (art.18, Cost.); la fondazione può, invece, essere costituita solo per scopi non di lucro nei quali sia riconoscibile una pubblica utilità (v. F.Galgano, cit.).
Nella disciplina codicistica dell'istituto della fondazione, infatti, assume rilievo la circostanza che le forme giuridiche della fondazione implicano, a differenza di quelle dell'associazione, il prodursi di un fenomeno al quale gli ordinamenti moderni guardano con sfavore: esse comportano il fenomeno per il quale determinati beni, quelli costituenti il patrimonio della fondazione, vengono assoggettati ad un vincolo di destinazione, assegnato loro dal fondatore, immutabile e potenzialmente perpetuo, in contrasto con quei principi di politica economica, cui sono informate le codificazioni moderne, che esigono la libera circolazione dei beni e il libero sfruttamento delle risorse economiche.
Nella fondazione, infatti, il vincolo di destinazione non può cessare né per volontà del fondatore, né per deliberazione degli amministratori né, fino a quando lo scopo sia attuabile, per provvedimento dell'autorità governativa: il che spiega perché l'autonomia privata soffra, quanto alla utilizzabilità delle forme giuridiche della fondazione, di limitazioni che non hanno, per contro, ragion d'essere in rapporto alle organizzazioni di tipo associativo (caratterizzate dagli opposti principi della modificabilità, per deliberazione degli associati del vincolo associativo); spiega perché il ricorso alle forme giuridiche della fondazione sia ammissibile, e gli inconvenienti economici che esse comportano siano accettabili, solo in presenza di uno scopo di pubblica utilità (così, cfr. F.Galgano, Delle persone giuridiche, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, lib. I, Delle persone e della famiglia, 1976).

Le superiori considerazioni sulla natura della fondazione e dei suoi scopi forniscono un utile parametro per l'analisi ermeneutica della disposizione di cui all'art.31 c.c., la quale si occupa della devoluzione dei beni che residuano dopo la liquidazione della fondazione dichiarata estinta.
L'art.31 c.c., testualmente, dispone che:
"I beni della persona giuridica, che restano dopo esaurita la liquidazione, sono devoluti in conformità dell'atto costitutivo o dello statuto.
Qualora questi non dispongano, se trattasi di fondazione, provvede l'autorità governativa, attribuendo i beni ad altri enti che hanno fini analoghi;...
...".
Dalla disposizione emerge chiaramente che, quando in ordine alla devoluzione l'atto costitutivo e lo statuto nulla prevedono, la legge assegna all'autorità governativa il potere di provvedere. Ma il potere di detta autorità è limitato nel senso che essa può attribuire i beni residui esclusivamente "ad altri enti che hanno fini analoghi".

In linea con la ratio che informa l'intera disciplina normativa dell'istituto della fondazione, la dottrina è concorde nel ritenere che la devoluzione è caratterizzata da un elemento teleologico: il mantenimento dei beni allo stesso scopo o a scopi analoghi a quelli perseguiti dalla fondazione estinta (B.Liguori, cit.).
In ordine poi alla concreta individuazione dei potenziali destinatari, è stato chiarito che "la devoluzione è prevista dal legislatore al fine di consentire la prosecuzione dello scopo o degli scopi affini a quello perseguito dalla persona giuridica estinta. E' evidente che tali principi non si applicano nei confronti delle persone giuridiche che perseguono fini di lucro ed interessi personali" (così, espressamente, E.Protettì, Commentario teorico-pratico al codice civile, diretto da V. de Martino, Libro I; v., anche, B. Liguori - N. Distaso - F. Santosuosso, Commentario del codice civile, Libro I, p.263, UTET).

D'altra parte che il legislatore si sia voluto riferire unicamente agli "enti" senza scopo di lucro, è chiarito anche dall'espressione utilizzata nel successivo art.32 c.c. -che, regolando la devoluzione di beni donati o lasciati ad un ente con destinazione o scopo diverso da quello proprio dell'ente, dispone che "l'autorità governativa devolve tali beni, con lo stesso onere, ad altre persone giuridiche che hanno fini analoghi"-, ove l'allocuzione "persone giuridiche" "nel linguaggio legislativo inequivocabilmente indica insieme e associazioni riconosciute e fondazioni" (così, G. Tamburrino, Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, UTET.).

All'interno di questa categoria, poi, l'autorità governativa dovrà "curare la ricerca di enti che perseguano scopi analoghi a quelli dell'ente estinto" (B. Liguori, cit.).
Come ha sottolineato la dottrina, il provvedimento dell'autorità governativa "è certamente discrezionale nel merito, ma è vincolato all'esistenza di fini analoghi nell'ente successore, onde sul punto è ammesso il sindacato (di legittimità) del giudice amministrativo" (cfr. G. Tamburino, cit,).

Alla luce di quanto detto, sembra dunque allo Scrivente che dall'impianto normativo esaminato emerga con sufficiente chiarezza che i beni vadano devoluti a enti, associazioni o fondazioni, senza scopo di lucro, i cui scopi siano affini a quello dell'ente estinto.


3. Rimane da considerare come si collocano, al fine che ci occupa, le società cooperative le quali, per definizione, "non perseguono fini di speculazione, avendo come scopo di fornire a condizioni favorevoli beni o occasioni di lavoro a chi appartenga ad una determinata categoria" (v. A Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, 35^ ed., CEDAM).

Come ha chiarito la giurisprudenza lo scopo mutualistico proprio delle cooperative può avere gradazioni diverse, che vanno dalla c.d. mutualità pura, caratterizzata dall'assenza di qualsiasi scopo di lucro, alla c.d. mutualità spuria che, attenuandosi il fine mutualistico, consente una maggiore dinamicità operativa anche nei confronti di terzi non soci, conciliando così il fine mutualistico con un'attività commerciale e con la conseguente possibilità per la cooperativa di cedere beni o servizi a terzi a fini di lucro, "senza peraltro che, anche laddove è più accentuato il fine mutualistico ..., il parametro normativo di riferimento cessi di essere quello delle società" (v. Cass., sez. I, 08.09.1999, n.9513).

Al di là delle affermazioni di principio, ciò che preme sottolineare è comunque che, pur in assenza di uno scopo lucrativo, nella società cooperativa difettano quelle finalità assegnate dalla legge alle fondazioni, che connotano queste ultime come enti finalizzati al raggiungimento di interessi lato sensu pubblici o, comunque, superindividuali che, come sopra detto, giustificano il vincolo di destinazione del patrimonio (così, T.a.r. Lazio, sez. I, 01.02.1999, n.314, che si spinge ad includere le fondazioni "nel sistema pubblicistico allargato, sia pure con connotazioni particolari").

La stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire (sia pure con riferimento alla figura dell'associazione) che "lo scopo non economico, che caratterizza l'associazione, non va confuso con lo scopo mutualistico che, pur non essendo rivolto alla diretta produzione o scambio, persegue lo scopo economico di ridurre i costi di produzione o scambio di beni o servizi" (cfr. Cons. giust. Amm., sez. consult., 07.10.1997, n.884/97 che negava il riconoscimento della personalità giuridica ad un ente "erroneamente qualificato come associazione" che, invece, come risultava inequivocabilmente dall'atto costitutivo e dallo statuto, aveva uno scopo economico-mutualistico "tipico di una società").

Un attento esame dello statuto della cooperativa in oggetto, d'altronde, non fa che confermare in concreto che la stessa, pur non perseguendo un fine puramente speculativo, mira comunque ad un vantaggio patrimoniale diverso dal lucro, costituito dal soddisfacimento di un bisogno economico (di lavoro: cfr. art.4, statuto: "trovare sbocchi occupazionali e collocarvi le prestazioni professionali e lavorative dei soci cooperatori"), con la congiunta consecuzione di un risparmio di spesa ("procurare, per mezzo dell'attività sociale e tramite la gestione in forma associata vantaggi diretti ed immediati alle economie di tutti quei soci che siano in grado di svolgere attività nei campi di cui al presente articolo" ib.). Appare di tutta evidenza, alla luce delle considerazioni svolte, che la società cooperativa in oggetto non è legittimata a ricevere i beni dell'estinta fondazione.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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