Pos. 1   Prot. N. 98.11.04 



Oggetto: Trasporti. Ditta xxxxx. Richiesta nulla osta. Carichi pendenti del legale rappresentante.




Allegati n...........................




ASSESORATO REGIONALE DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti e Comunicazioni


Palermo




1. Con la nota n. 299 del 26.04.2004, codesto Dipartimento, premesso che una società che gestisce pubblici servizi di linea ha chiesto l'approvazione preventiva ai soli fini concessionali , ai sensi dell'art. 31 della l. 29.09.1939, n. 1822, per la nomina di un soggetto quale amministratore unico, chiede di conoscere "se le condanne riportate dallo stesso possano essere considerate quale elemento ostativo per il rilascio del nulla osta di cui trattasi".




2. Il Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991, n. 448 recante il Regolamento di attuazione della direttiva CEE 562/74, come modificata dalla direttiva CEE 438/89, regola le modalità di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus.
L'art. 3 in particolare dispone che: "Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, finanziaria e professionale".
Quanto al requisito dell'idoneità morale, che più interessa nella fattispecie in esame, si osserva che ai sensi del comma 3 dell'art. 4, deve essere posseduto tra l'altro, da tutti i soci della società in nome collettivo e dunque anche, come nel caso in esame, dall'amministratore unico della società.
Lo stesso articolo, al primo comma, fa riferimento ad alcune ipotesi in presenza del quale verrebbe escluso il predetto requisito .
Tra di essi la norma annovera i casi di commissione di reati per i quali vi sia stata una " condanna irrevocabile", cioè un provvedimento definitivo, passato in giudicato.
In particolare, ai sensi dell'art. 4 in questione "Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n.75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui)."

La disposizione testè riferita, quindi, non sembra applicabile alla fattispecie rappresentata che riguarda, secondo i dati in possesso dello Scrivente, una mera richiesta di rinvio a giudizio e non " una condanna irrevocabile".
Nel caso di specie, poi, anche a volere considerare l'ipotesi che il soggetto in questione possa essere condannato con sentenza definitiva, i reati in questione quello di cui all'art. 612 c.p. " Minaccia" ( per il quale è prevista la pena massima di un anno di reclusione) e quello di cui all'art. 590 c.p. "Lesioni personali colpose", (commesso in concorso di persone ex art. 110 c.p.) non sembrano rientrare in nessuna delle ipotesi individuate dal citato art. 4.
Ciò posto non si ritiene che nella fattispecie sottoposta all'attenzione dello Scrivente sussistano ragioni che ostino alla nomina di Amministratore Unico del soggetto un questione.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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