POS. V Prot._______________/89.04.11

OGGETTO: Attività ricettiva - Contributi ex art.75, L.r. n.32/2000 - Beneficiari.



ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI -
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo
PALERMO




1. Con nota prot. n.952/S3/TUR del 14 aprile 2004, integrata su richiesta di questo Ufficio (nota prot. n.8130 del 12 maggio 2004) con nota prot. n.1315/S3/TUR del 3 giugno 2004, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sulla questione che qui di seguito si rappresenta.
L'art.75 della l.r. 23.12.2000, n.32 ed il Complemento di programmazione della misura 4.19, sottomisura a), del POR Sicilia 2000/2006 autorizzano l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei trasporti all'erogazione di contributi per il potenziamento e la riqualificazione dell'offerta turistica.
Soggetti beneficiari delle predette agevolazioni sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle strutture ricettive di cui all'art.3 della L.r. 6 aprile 1996, n.27, delle attività definite dall'art.9 della L. n.217 del 1983 o la gestione di altre attività di completamento dell'offerta turistica individuate in conformità a quanto previsto dal 3° comma dell'art.75, l.r. n.32/2000 cit.
Sulla scorta della richiamata normativa, codesto Dipartimento ha concesso un contributo, per l'ampliamento di struttura alberghiera, alla società HHHH S.p.A., (D.D.G. n.1553 del 16.12.02 allegato), la quale, riferisce codesto Dipartimento, "come risulta dalla dichiarazione resa in data 27.02.04 ha già sostenuto quasi interamente l'investimento realizzato".
In seguito, codesto Dipartimento ha appreso che il complesso alberghiero, di cui la predetta società è proprietaria, è stato dato dalla stessa in locazione, sino al 31.12.2011, alla "TTTT s.r.l., giusta contratto stipulato in data 28.10.2002 (allegato alla nota prot. n.1315 cit.), dal quale risulta in premessa, come codesto Dipartimento fa specificamente notare, che "sin dal 01.07.1979 il complesso immobiliare è stato locato, senza soluzione di continuità e fatto salvo il periodo necessario per la completa ristrutturazione dell'immobile".
Tutto ciò premesso, codesto Dipartimento avanza perplessità sulla legittimazione della società HHHH s.p.a. a ricevere il contributo di cui trattasi, ritenendo che, alla luce della richiamata normativa, "la gestione dell'attività turistico ricettiva costituisce... un elemento indispensabile per la legittima percezione dei contributi comunitari".
Riferisce infine codesto Dipartimento che la società HHHH s.p.a. "riterrebbe che la normativa è rispettata, dal momento che la TTTT s.r.l. è titolare del 2% delle azioni della società beneficiaria del contributo comunitario".



2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.

Il Complemento di programmazione del P.O.R. 2000/2006 della Regione siciliana prevede la misura 4.19 (ex 4.4.2), sottomisura a), riguardante azioni di riqualificazione e potenziamento dell'offerta turistica.
L'art.75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.32, recante "Disposizioni per l'attuazione del POR 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese", ha autorizzato l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni ed dei trasporti ad attivare attraverso appositi bandi, un regime di aiuti all'investimento iniziale consistente nella erogazione di contributi in conto capitale in favore delle "piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle attività ricettive di cui all'art.3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.27, delle attività definite dall'art.9 della legge n.217 del 1983, delle attività di ristorazione o di altre attività di completamento dell'offerta turistica", che sono state individuate con decreto assessoriale n.466/6° del 20.04.2001.

Con circolare 17 maggio 2001, n.1, sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni in oggetto, anche con riferimento alla circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e dell'Artigianato n.900516 del 13.12.2000.

Le predette istruzioni, poi modificate e specificate con ulteriori circolari, completano e meglio chiariscono il quadro normativo di riferimento, anche per quanto concerne l'individuazione dei soggetti beneficiari.

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazione in parola, limitatamente ai profili che in questa sede vengono in considerazione, sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla normativa comunitaria, che realizzano investimenti in Sicilia nei territori indicati con apposito bando in conformità al Complemento di programmazione, che:
1) gestiscono o intendono intraprendere la gestione delle attività nel campo turistico-alberghiero, come individuate dall'art.75, l.r. n.32/2000 cit.,
2) e che comprovino, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art.1351 del codice civile.
Con successiva circolare n.1 del 24.01.2002, è stato ulteriormente chiarito che "in analogia alla suddetta circolare ministeriale n.9516 del 13.12.2000, la piena disponibilità del suolo o degli immobili dove viene realizzato il programma è rilevabile anche da un contratto di locazione".
Alla predetta data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, gli atti o i contratti relativi ai titoli di disponibilità devono risultare già registrati, e prevedere una durata della disponibilità compatibile con il disposto dell'art.13, comma 3° della l.r. n.32/2000, che impone al beneficiario degli aiuti l'obbligo di mantenere l'investimento per un periodo minimo di cinque anni (così circolare citata, punto 2.1).

Dalla breve ricognizione effettuata emerge che, trattandosi di aiuti alle imprese -volti a potenziare l'industria ricettiva siciliana al fine di incrementare la capacità di attrazione di flussi turistici e di consolidare un tessuto di piccole e medie imprese idoneo a migliorare il contesto economico regionale- gli investimenti da agevolare non sono connessi alla proprietà (dell'immobile) ma all'impresa nell'ambito della quale il programma di investimenti viene realizzato.
Difatti, se per l'accesso al contributo può prescindersi dalla proprietà dell'immobile, legittimandosi anche il conduttore dello stesso, è di tutta evidenza che l'impianto normativo è costruito sulla stretta connessione che deve sussistere tra l'attività imprenditoriale che viene sostenuta con l'agevolazione, il programma di investimenti, e la struttura ricettiva stessa.
Il contributo è infatti concesso all'impresa che sia ritenuta idonea alla realizzazione del programma di investimenti e di cui si sia accertata la solidità finanziaria e la reale capacità di far fronte in modo affidabile alle esigenze tecniche ed agli impegni finanziari assunti (cfr. punto 3.6 della circolare), la quale rimane vincolata al mantenimento, oltre che della "piena disponibilità dell'immobile", anche della conduzione dell'attività imprenditoriale (alberghiera), per il periodo minimo previsto dalla legge.

Riprova ne è, tra l'altro, che la domanda di contributo deve essere corredata da un business-plan che dimostri la validità del progetto imprenditoriale proposto (v. art.75, l.r. n.32/2000, quarto comma) e la sua idoneità a conseguire gli obiettivi economici ed occupazionali prefissati dall'impresa o, anche, che la graduatoria dei progetti di ciascun bando viene stilata attribuendo a ciascun progetto un punteggio correlato, tra gli altri, al rapporto tra il numero dei nuovi occupati e l'importo complessivo dell'investimento (v. art.75 ult. cit., quinto comma), ecc.


3. Passando ora a valutare -nel quadro come sopra delineato- la fattispecie sottoposta all'esame dello Scrivente, non può non rilevarsi che la società HHHH s.p.a. già dal momento della domanda di accesso ai contributi, non gestiva quello specifico complesso alberghiero su cui si intendeva effettuare l'investimento, per averlo ceduto in locazione sin dal 1979 alla TTTT s.r.l.
Pertanto, vista la stretta connessione che, come sopra visto, deve sussistere tra l'agevolazione, l'attività imprenditoriale agevolata e l'immobile oggetto dell'investimento, la società non rientrava tra i soggetti beneficiari dei contributi in parola.
Nè pare conducente quanto segnalato in ordine alla circostanza che la "TTTT s.r.l." è socio per il 2% della società "HHHH s.p.a.".
Senza che occorra soffermarsi sul fenomeno del controllo societario, sembra qui sufficiente rilevare che la circostanza non sposta i termini della questione: è evidente che avrebbe potuto essere oggetto di approfondimento, al più, l'ipotesi inversa, e cioè quella di una partecipazione della società HHHH s.p.a. nella TTTT s.r.l.

Invero, nella fattispecie che ci occupa, sembra allo Scrivente che il soggetto che integrava i requisiti di legge per accedere al contributo fosse la TTTT s.r.l., la quale, in forza del contratto di locazione, aveva la piena disponibilità del complesso alberghiero e gestiva il medesimo.

Nel caso in esame, pertanto, in cui l'atto amministrativo (il decreto di concessione del contributo) è viziato ab origine per vizio di legittimità (ipotesi diversa dalla decadenza-sanzionatoria che consiste in una determinazione di ritiro di un precedente atto amministrativo ampliativo di facoltà giuridiche, motivato dal mancato adempimento degli obblighi assunti dal privato), codesta Amministrazione dovrà valutare se sussiste un interesse pubblico all'annullamento (ex tunc) dell'atto amministrativo.
Infatti, occorre ricordare che l'atto di ritiro in via di autotutela di un atto amministrativo viziato è discrezionale quanto all'emanazione: la P.A. non è cioè obbligata a ritirare l'atto illegittimo o inopportuno, ma deve valutare di volta in volta se sussista un interesse pubblico concreto e attuale a ritirare il provvedimento.

Come ha ripetutamente sottolineato la giurisprudenza, "l'annullamento di un provvedimento amministrativo in via di autotutela non può basarsi unicamente sulla illegittimità riscontrata poiché il decorso del tempo, consolidando le posizioni giuridiche soggettive, incide sulle modalità con cui il potere discrezionale di autotutela può essere esercitato, occorrendo un'adeguata motivazione sull'interesse pubblico e attuale che possa dar luogo all'atto di ritiro preceduta da un'accurata indagine sulle circostanze che possano evidenziare un interesse pubblico al ritiro e sulle quali anche il privato ha diritto ed interesse a pronunciarsi facendo valere le proprie ragioni" (così, Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 1999, n.671; v. pure, Cons.Stato, sez.IV, 8 luglio 2003, n.4057).

Trattasi, in ogni caso, di valutazioni concernenti l'attività procedimentale di codesta Amministrazione rimanendo a carico di quest'ultima la titolarità esclusiva della stessa.
Si ricorda, infine, che, secondo le costanti indicazioni giurisprudenziali sopra richiamate, per l'esercizio del potere di autotutela e l'emanazione dell'atto di ritiro, è necessario instaurare un vero e proprio procedimento amministrativo, nell'ambito del quale anche il soggetto privato ha diritto e interesse a pronunciarsi facendo valere le proprie ragioni (secondo quanto disposto dall'art.8, l.r. 30 aprile 1991, n.10).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.














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