Pos. IV Prot. 9680/86.2004.11

OGGETTO: Atto amministrativo.- Procedimento amministrativo.- Impianti distribuzione carburanti.- Normativa applicabile.

ASSESSORATO REGIONALE
INDUSTRIA
Dipartimento industria
(Rif. nota n. 948 del 7 aprile 2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata viene chiesto l'avviso dell'Ufficio circa la normativa applicabile per la definizione delle istanze di concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (gpl) e /o di gas metano, in considerazione dell'avvenuta abrogazione, ai sensi dell'art. 33, comma 4, della l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, dei limiti percentuali previsti dagli articoli 9 e 10 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97.
Ritiene a tal proposito il richiedente Dipartimento che l'avvento della nuova disciplina - che abolisce i suddetti limiti percentuali, e conseguentemente, le deroghe agli stessi previste dai medesimi articoli 9 e 10 della l.r. 97/1982, ai rispettivi commi 2 - determini l'impossibilità di definire le istruttorie in corso sulle richieste avanzate antecedentemente alla modifica normativa, poiché, in caso contrario, si determinerebbe una situazione di disparità rispetto alle istanze avanzate dopo l'entrata in vigore della l.r. 20 del 2003, e, sulla legittimità della determinazione di non accoglimento di dette istanze chiede l'avviso dello scrivente.

2.- Nel nostro ordinamento vige il principio generale - ancorchè derogabile, ad eccezione che nelle ipotesi di norme penali incriminatrici o comunque di norme di carattere afflittivo - del tempus regit actum, secondo cui ogni atto è disciplinato dalla normativa vigente al momento in cui è posto in essere.
Anche l'esercizio delle funzioni amministrative, a meno di una esplicita previsione che disponga in senso contrario, è ancorato al rispetto delle norme in vigore al momento dell'adozione dei singoli atti (Consiglio di Stato, Sez. V, 18 settembre 2003, n. 5299).
Per quanto attiene poi al procedimento di formazione di un atto amministrativo va tenuto in considerazione che, laddove esso consti di varie fasi distinte, ciascuna di esse resta disciplinata dalla legge vigente al momento in cui è stata posta in essere. Dunque, i distinti adempimenti posti in essere nella fase istruttoria restano regolati dalla disciplina vigente al momento in cui vengono posti in essere, ma il provvedimento finale non può prescindere dalla disciplina nella more della sua adozione entrata in vigore, a cui in mancanza di contrarie disposizioni normative, soggiace.
Dall'applicazione del richiamato principio alla fattispecie in esame consegue che non può, in sede di adozione di provvedimento finale, non tenersi in considerazione la modifica legislativa intervenuta ancorchè successivamente alla proposizione delle istanze.
Ed invero è alla luce della disciplina vigente al momento dell'adozione di ciascun atto che va effettuato ogni riscontro di legittimità in ordine allo stesso.
E pertanto, concordando con codesto Dipartimento nel ritenere che non possa procedersi alla definizione delle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della l.r. 20 del 2003 sulla base della disciplina dalla richiamata legge modificata, si precisa che tale orientamento non deriva tuttavia dalla avvenuta acquisizione di "nuove domande presentate ai sensi della nuova normativa attualmente in vigore", bensì dal riscontro del venir meno del presupposto normativo da porre a fondamento degli emanandi provvedimenti.

Ciò esaustivamente considerato in relazione allo specifico quesito proposto non ci si esime, in uno spirito di fattiva cooperazione tesa al buon andamento dell'amministrazione, dall'osservare quanto segue.
La avvenuta abrogazione, ex art. 33, comma 4, l.r. 3 dicembre 2003, n. 20, dei limiti percentuali stabiliti dai citati articoli 9 e 10 della l.r. 5 agosto 1982, n. 97 per gli impianti per la distribuzione di gpl e di gas metano, ha comportato, da un lato, che non sussiste più, in relazione agli impianti per la distribuzione di gpl e di gas metano, alcun limite quantitativo numerico il cui raggiungimento interdica la teorica possibilità di rilascio di nuove concessioni per la relativa istallazione ed esercizio, e dall'altro, che è venuta meno quella sorta di riserva sancita dai piani triennali previsti dall'art. 11 della l.r. 5 agosto 1982, n. 27, recante "Norme per la razionalizzazione del settore della distribuzione stradale dei carburanti", nel tempo intervenuti, ed in particolare, da quello vigente (Nuovo piano di razionalizzazione e ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti per la autotrazione per la Sicilia) approvato con decreto assessoriale 12 giugno 2003, che consentiva di derogare al divieto di nuove concessioni fintantoché non fossero stati raggiunti detti limiti percentuali.
E dunque si ravvisa l'esigenza di procedere ad una modifica dell'indicato atto amministrativo generale al fine di renderlo coerente con la intervenuta abrogazione dei limiti percentuali previsti dagli articoli 9 e 10 della l.r. 97 del 1982, e altresì di adeguarlo alla nuova disciplina recata dal medesimo art. 33 della l.r. 20 del 2003 in tema di potenziamenti di impianti di distribuzione carburanti.
Nell'immediato, in attesa del completarsi della relativa procedura, potrebbe procedersi alla definizione sia delle istanze presentate sotto l'impero della previgente disciplina che di quelle avanzate successivamente all'entrata in vigore della modifica normativa, previa fissazione di criteri generali, che individuino anche eventuali priorità in relazione al momento della formulazione della richiesta, e che consentano in ogni caso un esame organico e ponderato delle domande, nel rispetto del principio di razionalizzazione del settore - finalizzato al miglioramento dei servizi - imposto dalla legge di riferimento.

Nei termini l'avviso dello scrivente.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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