Pos. II Prot. _______/80.04.11

OGGETTO: Contabilità e finanza pubblica- Settore pubblico regionale- Trattamento economico personale dipendente.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO, ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato
PALERMO



1. Con la nota sopra indicata codesto Dipartimento sottopone allo Scrivente una questione, sollevata dall'IRCAC con nota 28 gennaio 2004, n. 4247, qui trasmessa in allegato alla richiesta di parere, concernente il trattamento economico da corrispondere al vincitore del concorso pubblico per titoli indetto dal citato Istituto di credito per la copertura del posto di Direttore generale.
Riferisce codesto Assessorato che con delibera 4 marzo 1998, n. 8101, il Consiglio di amministrazione dell'IRCAC, al fine di avviare l'iter procedurale per la messa a concorso del posto di Direttore generale, ha approvato il regolamento per disciplinare l'immissione in servizio, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza del Direttore generale dell'Istituto; con successiva delibera 15 gennaio 2001, n. 8973, l'IRCAC, invitato da codesta Amministrazione a modificare il regolamento per renderlo compatibile alle disposizioni di cui all'art. 31 della l.r. n. 6/1997, ha poi provveduto ad apportare le necessarie modifiche stabilendo in particolare che "il trattamento economico del Direttore generale è fissato per la prima volta nella deliberazione di indizione del concorso pubblico per la copertura del posto e, successivamente, con apposite deliberazioni consiliari di integrazione e di modifica sulla base delle correlative norme in materia previste per i direttori regionali" (art. 11) ed altresì che "per tutto quanto non esplicitamente stabilito nel presente Regolamento, si rinvia, alle disposizioni di cui al contratto di lavoro dei dipendenti della Regione Siciliana" (art. 19).
Rileva inoltre codesta Amministrazione che per effetto del disposto dell'art. 12, comma 3, del bando di concorso -ai sensi del quale: "il trattamento economico del direttore generale dell'IRCAC è commisurato a quello del Direttore regionale secondo il vigente tabellare mensile di L.3.803.387 oltre alle altre indennità se e in quanto dovute"- il trattamento economico del direttore dell'Istituto, prima disciplinato dal contratto collettivo nazionale del settore del credito, risulta "quello proprio del Direttore regionale" ed altresì che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000, "non risulta di facile applicazione" l'equiparazione economica tra il Direttore generale dell'IRCAC, "organo dell'Istituto, nominato a tempo indeterminato a seguito di concorso" e il dirigente generale regionale al quale l'incarico viene conferito a tempo determinato con contratto di natura privatistica.
Ciò premesso, considerato che l'importo previsto dal richiamato art. 12 del bando di concorso è inferiore alla retribuzione mensile lorda di un impiegato dell'IRCAC, vien chiesto l'avviso dell'Ufficio circa "l'individuazione del trattamento economico da corrispondere al vincitore del concorso di Direttore Generale dell'IRCAC" ed altresì se "il trattamento economico può essere modificato ed adeguato, rideterminandolo, già all'atto della nomina in prova del vincitore del concorso", con apposita deliberazione diintegrazione.

2. In relazione alla questione sottoposta allo Scrivente, si osserva anzitutto che l'esplicito rinvio al trattamento economico del "Direttore regionale", contenuto nell'art. 11 del regolamento del Direttore generale dell'IRCAC, nonché nell'art. 12, comma 3, del relativo bando di concorso, ai fini della determinazione del trattamento economico del direttore generale del predetto Istituto, non può che essere inteso, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 10/2000, con riferimento al dirigente incaricato delle funzioni di dirigente generale il cui trattamento economico è disciplinato, in via generale, dall'art. 13 della medesima l.r. n. 10/2000 che ne rinvia la determinazione ai contratti collettivi per l'area dirigenziale (comma 1) e ai contratti individuali (comma 3). In particolare, poi, l'art. 35 del "Contratto collettivo regionale di lavoro dell'area della dirigenza", recepito dal decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, individua analiticamente le voci che compongono la struttura della retribuzione della qualifica dirigenziale così distinguendole:
"a) stipendio tabellare;
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) retribuzione di posizione parte fissa;
d) retribuzione di posizione parte variabile;
e) retribuzione di risultato".
Pertanto, alla stregua della riferita disposizione, il trattamento economico da corrispondere al direttore generale dell'IRCAC è costituito dal trattamento fondamentale, così come definito dalla contrattazione collettiva per la dirigenza della Regione siciliana, e dal trattamento accessorio (retribuzione di posizione nella componente variabile, retribuzione di risultato) determinato dal contratto individuale stipulato con l'IRCAC dal vincitore del concorso de quo e collegato al livello di responsabilità attribuita e ai risultati conseguiti nell'attività di gestione.
Ciò detto, si rileva ora che l'ammontare previsto a titolo di stipendio tabellare dal riportato art. 12, comma 3, del bando di concorso risulta inferiore a quello indicato dall'art. 36, comma 3, del richiamato contratto collettivo regionale della dirigenza; pertanto, ad avviso dello Scrivente, al fine di "commisurare" il trattamento economico del Direttore generale dell'Istituto in questione a quello del dirigente generale regionale,tale ammontare può essere rideterminato, così come del resto espressamente previsto dall'art. 11 del regolamento del Direttore generale dell'IRCAC; né sembra sussistano ragioni per escludere che tale rideterminazione possa essere contenuta nella deliberazione di nomina in prova del vincitore del concorso di che trattasi, ciò considerato che tali delibere sono entrambe di competenza del Consiglio di amministrazione (art. 11, lett. d), statuto IRCAC).
Si osserva altresì, che la qualificazione del Direttore generale quale "organo dell'Istituto" (art. 7 statuto IRCAC; art.6 l.r. n. 212/1979) non sembra rilevare in relazione alla equiparazione economica dello stesso Direttore con il dirigente generale regionale e ciò nella considerazione che la persona fisica titolare dell'organo, a seguito della nomina, instaura con l'Istituto di credito, un rapporto di servizio cui consegue necessariamente un trattamento economico.
Per quanto poi concerne i "limiti" derivanti dalla applicazione dell'art. 31 della legge regionale n. 6/1997 con riferimento alla determinazione del trattamento economico accessorio del Direttore generale dell'IRCAC si precisa quanto segue.
L'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 6/1997 statuisce che a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge "il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale o che, comunque, beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale, con esclusione dei trasferimenti in conto capitale, non può essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali", secondo apposite tabelle di equiparazione delle quali è contestualmente prevista la procedura di adozione.
La riferita disposizione -che trova applicazione anche nei confronti dell'IRCAC per effetto del disposto dell'art. 55, comma 7, della legge regionale n. 10/1999- si inserisce in un contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa a carico del bilancio regionale e, a tal fine, è sostanzialmente volta a limitare il contributo regionale per la retribuzione del personale degli enti ivi contemplati, secondo le indicazioni desumibili dalle predette tabelle di equiparazione; le quali si pongono, dunque, come parametro all'utilizzazione del finanziamento regionale per le spese di personale.
In altri termini, le tabelle stipendiali del personale regionale, utilizzate quale riferimento ai fini dell'equiparazione economica, individuano il tetto massimo per l'utilizzazione di ogni contributo regionale da destinare al costo del personale; ciò che comunque non esclude la possibilità di corrispondere al medesimo personale degli enti interessati, in via generale, ed, in particolare nella fattispecie, al direttore generale dell'IRCAC, un trattamento economico eccedente, qualora le somme all'uopo occorrenti siano reperite non a carico del bilancio della Regione.


Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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