Pos. 6   Prot. N. /77.11.04 



Oggetto: Lavoro - Sicurezza - Responsabilità del datore di lavoro - Art. 4, co. 5 lett. q)
D. Lgs. 19.9.94, n. 626.



Allegati n...........................


Presidenza della Regione
Dipartimento della
Programmazione
Area Affari Generali
(rif. fgl. 30.3.2004 n. 1459)
PALERMO






1. Con il foglio in riferimento codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso dello Scrivente sull'imputabilità o meno al Dirigente Generale di un'ammenda da corrispondere per violazione degli obblighi sanciti dall'art. 4, co. 5 lett. q) del decreto legislativo 19.9.1994 n. 626.
L'Amministrazione richiedente rappresenta, preliminarmente, di avere sede in un immobile di proprietà di un soggetto privato al quale, già nel maggio del 2001 nel corso di una riunione, era stato richiesto di provvedere alla realizzazione delle opere di adeguamento dei locali previste dal D. Lgs 19 settembre 1994, n. 626.
Considerato che tale invito era stato disatteso la richiedente aveva sollecitato, sempre nel 2001, il competente Dipartimento del Personale e dei SS.GG. ad attivare le procedure necessarie perché la società proprietaria effettuasse i lavori prescritti dalla suindicata normativa ed aveva inutilmente reiterato tali inviti nel maggio e nel luglio dell'anno successivo.
Codesto Dipartimento precisa altresì che, in seguito ad un sopralluogo, il Comando provinciale dei Vigili del fuoco accertava, in data 14 maggio 2003, la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 5, lett.q) del D. Lgs. 626/94 in quanto "non erano state adottate le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori negli archivi a piano terra e a piano ammezzato" e notificava tale atto in pari data impartendo le necessarie prescrizioni, finalizzate alla regolarizzazione della situazione, da eseguire entro giorni 180 dalla suddetta notifica. Codesta Amministrazione precisa, altresì, che il suindicato Comando prescriveva, "allo scopo di far cessare immediatamente e per tutto il tempo necessario per la regolarizzazione il pericolo per la sicurezza dei lavoratori", di depositare in ognuno dei due archivi un massimo di 50 quintali di carte.
Dopo la notifica del suddetto accertamento il Dipartimento in indirizzo espone di aver reiteratamente sollecitato la società proprietaria dell'immobile all'esecuzione delle opere di sua spettanza e che quest'ultima, essendo nelle more scaduto il contratto di locazione, assicurava che vi avrebbe provveduto solo dopo la stipula di un nuovo contratto. Pertanto l'Amministrazione richiedente provvedeva, entro i termini assegnati, allo sgombero degli archivi e ne dava notizia, con nota del 13 agosto 2003, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di VVVVVV.
Successivamente, con nota del 25 novembre 2003, codesto Dipartimento espone di aver chiesto una proroga per la realizzazione dei lavori di adeguamento prescritti "posti per contratto a carico della società proprietaria dell'immobile".
Infine codesta Amministrazione precisa che l'autorità di vigilanza, con nota 15 marzo 2004, constatava l'adempimento da parte del Dipartimento delle prescrizioni impartite con il verbale del 22 maggio 2003 e ammetteva il Dirigente Generale al pagamento di un'ammenda, quantificata in misura ridotta, alla cui corresponsione era subordinata l'estinzione della contravvenzione.
Conclusivamente codesto Dipartimento desidera sapere se la suindicata ammenda debba essere corrisposta dal Dirigente Generale o se la spesa in questione possa essere imputata al bilancio della Regione Siciliana, "sull'apposito capitolo relativo alle spese per la sicurezza".
Lo scrivente Ufficio ha richiesto, per le vie brevi, di acquisire copia della documentazione citata nella richiesta di parere e gli atti necessari sono stati inviati con foglio 5 aprile 2004 n. 15 16 che dettagliatamente li elenca.
Sono altresì, pervenuti, ulteriori atti necessari ad una completa visione della questione prospettata.

2. Per inquadrare correttamente la problematica sottoposta all'esame dello Scrivente occorre compiutamente individuare la normativa alla stessa applicabile.
Preliminarmente si rileva che la norma dell'art. 4, comma 5, lett. q) del D. Lgs. 626/94, recante "Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto" testualmente recita "il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e, in particolare: adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti".
Il suddetto articolo, al comma 12, prevede che "Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici edifici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico".
Quanto alla possibilità di estinguere la contravvenzione accertata nei confronti del Dirigente generale si rileva che la stessa è disciplinata dal capo II del suindicato decreto legislativo recante l'"Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro". In particolare, l'art. 19, comma I, definisce le contravvenzioni, agli effetti delle disposizioni di cui al capo predetto, e le norme successive (artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25) disciplinano la succitata procedura di estinzione. In particolare, è prevista (art. 20) per il contravventore la possibilità di adempiere la prescrizione impartita dall'autorità di vigilanza entro i termini fissati e fermo restando l'obbligo del suddetto organo di riferire la notizia di reato inerente la contravvenzione accertata.
La successiva verifica dell'adempimento (art. 21) consente l'ammissione del contravventore al pagamento di una somma inferiore al massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Dell'adempimento della prescrizione e dell'avvenuto pagamento viene data comunicazione al pubblico ministero.
Il relativo procedimento penale (art. 23, co. 1) è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro fino a quando il pubblico ministero non riceve notizia dell'adempimento e del pagamento (art. 21, co. 2) o dell'inadempimento (art. 21, co. 3).
Nel primo caso la contravvenzione si estingue ed il pubblico ministero richiede l'archiviazione (art. 24, co. 1 e 2).

3. Tanto premesso in ordine al quadro normativo di riferimento si osserva quanto segue.
Dall'esame degli atti trasmessi a questo Ufficio risulta che il Dirigente Generale è stato ammesso al pagamento dell'ammenda in questione (cfr. fgl. 15.3.2004 n. 6202) in quanto ha provveduto ad adempiere (cfr. verbale 9.3.2004) le prescrizioni impartite dall'autorità di vigilanza (cfr. foglio 22 maggio 2003) e tendenti a rimuovere l'accertata violazione.
Dall'esposizione in fatto effettuata da codesto Dipartimento nella richiesta di parere e dai documenti trasmessi per le vie brevi risulta che è stato ripetutamente sollecitato l'intervento della società proprietaria dell'immobile all'esecuzione delle opere necessarie alla prevenzione incendi ed alle altre previste dall'art. 4, co. 5, lett. q) del D. Lgs. 626/94 e che la stessa vi è contrattualmente tenuta (cfr. verbale di riunione del 2 maggio 2001 pag. 3).
Tuttavia, considerato che non è pervenuta copia del contratto di locazione stipulato fra le parti, vorrà codesto Dipartimento verificare l'esattezza del riferimento operato nel succitato verbale.
In esito a tale verifica e qualora l'obbligo di adeguamento in questione gravi sulla proprietaria si ritiene che la fattispecie rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 4, co. 12 del D. Lgs. 626/94 e che, conseguentemente il Dirigente Generale abbia assolto il proprio obbligo richiedendo l'adempimento al soggetto che ne ha obbligo giuridico (proprietaria) (cfr Cass. Pen., sez. III, 2.6.2000; sez. III, 24.11.2000; sez. III 2.3.2001).
Tuttavia, considerato che tale circostanza non è stata presa in considerazione dall'organo di vigilanza, si suggerisce di provvedere al pagamento della somma richiesta che potrà successivamente essere recuperata nei confronti della società proprietaria - previa verifica delle pattuazioni contrattuali, - con eventuale richiesta di un'ulteriore somma, da quantificarsi successivamente, a titolo di risarcimento danni. Ciò all'unico fine di provocare l'estinzione del reato prevista dall'art. 24 del D. Lgs. 758/94 e connessa ai presupposti prescritti dagli artt. 20 e ss. del succitato decreto legislativo (cfr. Corte Cost. sent. 19/1998; Cass. Penale, sez. III, 30.5.2003 n. 23921).
Infine, considerato che l'azione penale è stata esercitata nei confronti del Dirigente Generale vorrà valutare quest'ultimo, considerata la natura personale della responsabilità penale, l'eventuale opportunità di affrontare il rischio di un procedimento penale esclusivamente per ottenere una sentenza assolutoria con formula piena che lo esoneri da ogni e qualsiasi responsabilità in considerazione di quanto rappresentato circa eventuali obblighi della proprietaria.
Qualora la succitata verifica non accerti i predetti obblighi nei termini sopra precisati, si ritiene che dovrà egualmente provvedersi tempestivamente al pagamento senza alcuna possibilità di recupero delle somme posto che in tale ipotesi la violazione sarebbe imputabile esclusivamente al Dirigente Generale.
In entrambi i casi, in forza delle considerazioni surriportate, non è possibile imputare la spesa al bilancio della Regione Siciliana sul capitolo spese per la sicurezza considerato che trattasi di esborso connesso ad una diversa voce di spesa e collegato ad una responsabilità di natura strettamente personale.
Nei termini suesposti è il parere dello Scrivente
***
Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66. 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".









Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale