POS. V Prot._______________/75.2004.11

OGGETTO: Contributo per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di cui alla l. r. n. 30/1997 e succ. modif. ed integr. Quesiti vari concernenti i datori di lavoro e la misura degli sgravi.



ASSESSORATO REGIONALE
DEL LAVORO
Agenzia regionale per l'impiego
e la formazione professionale
PALERMO





1. Con nota n. 924LR30/97-Servizio II del 29 marzo 2004, codesta Agenzia ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad alcuni quesiti, riguardanti la fruizione, da parte di un'azienda subentrante ad altra a seguito del verificarsi di alcune vicende modificative, delle agevolazioni contributive previste dalla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, che prevede lo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro, che procedono all'assunzione, a tempo indeterminato, di determinate categorie di lavoratori svantaggiati, indicate all'art. 1 della legge stessa.
In particolare, codesta Agenzia ha formulato i seguenti quesiti:

a) se, nelle ipotesi di trasferimento di azienda o di un ramo d'azienda, fusione o scissione, le agevolazioni contributive, ex l. r. n. 30/1997, proseguano in capo all'azienda subentrante;
b) se, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 267 del 2003, sia necessaria una diversa trattazione delle pratiche di contributo, in considerazione del fatto che l'operazione di fusione, scissione, conferimento o cessione integrale ovvero cessione di un solo ramo d'azienda sia avvenuta prima o dopo il 24 ottobre 2003;

c) se nel caso di affidamento, da parte di una pubblica amministrazione, di un pubblico servizio ad un'azienda, che è vincolata contrattualmente ad assorbire il personale occupato presso la precedente impresa appaltatrice, si sia in presenza di una situazione di incremento dell'occupazione, ovvero di una fattispecie assimilabile al trasferimento d'azienda;

d) qualora l'impresa che fruisce degli sgravi sia posta in liquidazione, sia dichiarata fallita, sia sottoposta ad amministrazione straordinaria ovvero abbia ottenuto l'omologazione del concordato preventivo, si chiede:
- nel caso di cessazione dei rapporti di lavoro con i soggetti destinatari dei benefici, se l'impresa decada dai benefici ex nunc, ovvero abbia l'obbligo di restituire l'importo degli sgravi fruiti, oltre gli interessi legali maturati;
- nel caso in cui sia disposta la prosecuzione dell'attività dell'impresa, se si verifichi una fattispecie assimilabile al trasferimento d'azienda;

e) qualora i datori di lavoro corrispondano ai lavoratori, oltre alla retribuzione contrattuale, premi a titolo di incentivi alla produzione, se possano formare oggetto di sgravio anche i contributi previdenziali ed assistenziali versati sui premi predetti.


2. In relazione alla problematica sottoposta, pare opportuno un cenno sulla portata normativa della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
La l. r. n. 30 del 1997 , e successive modifiche ed integrazioni, reca una serie di interventi in materia di lavoro ed occupazione, ivi compreso lo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro. L'art. 1 della legge in questione, identifica le categorie di lavoratori destinatari degli interventi, tra cui, ad esempio, i soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro, i disoccupati da almeno 24 mesi, i lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi. All'art. 2, comma 1, il legislatore specifica che l'intervento regionale ha carattere aggiuntivo a quelli di analoga natura disposti dallo Stato, e che riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro con quelle specifiche categorie di soggetti contemplati dalla legge stessa. Il successivo art. 4 della l. r. n. 30/1997 individua i requisiti che il datore di lavoro deve possedere per fruire del contributo in questione e richiede, al comma 1, che le assunzioni o trasformazioni in questione siano in aumento rispetto alla media dei dipendenti degli ultimi sei mesi. Il comma 3 dell'art. 4 predetto aggiunge, inoltre, che i datori di lavoro non debbano aver proceduto a riduzioni di personale nei dodici mesi precedenti l'assunzione e non debbano avere alla stessa data sospensioni in atto. Il successivo comma 4, statuisce, infine, che i datori di lavoro, per fruire dei benefici in questione, devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali.
L'art. 5, della l. r. n. 30/1997, disciplina l'autorizzazione al conguaglio contributivo, che è concessa, previa richiesta, dall'Assessorato regionale del lavoro. L'art. 15 ter, introdotto dall'art. 4 della l. r. 31 marzo 2001, n. 2, statuisce, inoltre, che i contributi sono concessi con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza o dell'assunzione, se successiva. Gli artt. 16 e 18 sostanzialmente richiedono che i requisiti, previsti dagli artt. 3, 4 e 5, debbano non solo sussistere ma anche permanere.

3. In ordine al primo quesito, riguardante la prosecuzione delle agevolazioni contributive in questione in capo all'azienda subentrante ad altra a seguito di fusione, scissione, trasferimento di azienda o di un solo ramo d'azienda, si osserva quanto segue.
La fusione di due o più società in una sola è caratterizzata dalla modificazione o concentrazione di due o più organismi produttivi, ai fini della continuazione dell'attività economica nella forma unitaria.
La fusione si distingue, infatti, in fusione in senso stretto, in cui una o più società si estinguono e danno vita ad un terzo ente nuovo, e fusione per incorporazione, in cui una società assorbe l'altra.

In entrambi i casi la società nuova o l'incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della o delle società che hanno preso parte alla fusione.
In realtà il processo di fusione, per quel che qui interessa, determina gli effetti del trasferimento d'azienda, secondo quanto dispone l'art. 2112, comma 5, cc.
Si rimanda, quindi, a quello che lo Scrivente dirà appresso, a proposito della disciplina dei rapporti di lavoro nel caso di trasferimento d'azienda.

Per quanto riguarda la vicenda della scissione, anch'essa coinvolge necessariamente più società, quella che si scinde e le altre beneficiarie. Si ha scissione quando l'intero patrimonio (scissione totale) o parte del patrimonio ( scissione parziale o scorporazione ) di una società viene trasferito ad altra od altre, preesistenti o di nuova costituzione, con assegnazione delle partecipazioni, nelle società risultanti dalla scissione, ai soci della prima.
Anche in tutte e due le vicende sopra descritte si realizza, in effetti, un'ipotesi assimilabile al trasferimento di un ramo d'azienda, della cui disciplina lo Scrivente dirà tra breve.

Passando all'esame dell'ipotesi di trasferimento di azienda o di un ramo di essa, occorre premettere che il D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, contenente l'attuazione della direttiva comunitaria 98/50/Ce, relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di stabilimenti o di parte di stabilimenti, modifica in maniera significativa l'impianto normativo contenuto nell'art. 2112 del codice civile e nell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Le innovazioni più importanti concernono la definizione di trasferimento di azienda e l'introduzione della nozione legislativa di ramo d'azienda, contenute entrambe nel quinto comma dell'art. 2112 cc..
Proprio il quinto comma dell'art. 2112 cc. è stato, poi, modificato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30", che ha, altresì, aggiunto un sesto comma all'art. 2112 cc. predetto.
Per trasferimento di azienda, ai sensi del comma 5, dell'art. 2112 cc., si intende "Qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento".
Per quanto riguarda la problematica sottoposta allo Scrivente, relativa alla possibilità per l'impresa cessionaria, che inserisca nella propria azienda lavoratori dipendenti dall'azienda o ramo d'azienda ceduta, di fruire, per ciò stesso, dei benefici previsti dalla l. r. n. 30/1997, si osserva che, ai sensi del comma 1, dell'art. 2112 cc., "In caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano".
L'acquisizione di un ramo d'azienda non determina, quindi, di per sé, la creazione netta di nuovi posti di lavoro, e cioè il cosiddetto "incremento occupazionale", richiesto, per la fruizione degli sgravi in questione, dall'art. 4 della l. r. n. 30/1997.
Pertanto l'azienda cessionaria, non creando nuova occupazione, non può fruire, in conseguenza dell'avvenuto trasferimento d'azienda, dei benefici di cui alla l. r. n. 30/1997.
Anche la giurisprudenza ( cfr. Cass, sez. lav. 22 giugno 2001, n. 8537) ritiene che "La verifica relativa ad un effettivo incremento occupazionale va effettuata in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa".

4. Passando all'esame del secondo quesito, concernente le conseguenze dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 sulla trattazione delle pratiche di contributo, si osserva quanto segue.
Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 modifica il precedente campo d'applicazione della disciplina sul trasferimento d'azienda. La modifica più significativa concerne la definizione di trasferimento di un ramo d'azienda, in quanto si prescinde, rispetto alla precedente disciplina, dal requisito della preesistenza o meno dell'autonomia funzionale dell'entità ceduta.
Conseguentemente, tornando al quesito sottoposto, in base al principio generale tempus regit actum, se il trasferimento d'azienda si è verificato anteriormente al 24 ottobre 2003, data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 276/2003, troverà applicazione il D. Lgs. n. 18 del 2 febbraio 2001 e la nozione di trasferimento d'azienda in esso contenuta.
Se, invece, l'operazione traslativa è stata realizzata successivamente alla predetta data, per individuare se trattasi o meno di trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, con conseguente decadenza della società cedente dai benefici di cui alla l. r. n. 30/1997, dovrà farsi riferimento alla norma contenuta nel quinto comma dell'art 2112 cc., come modificato dal D. Lgs. n. 276/2003.

5. In ordine al terzo quesito, riguardante l'ipotesi di subentro in un contratto d'appalto di pubblico servizio, stipulato con la Pubblica Amministrazione, in cui il nuovo appaltatore sia vincolato, per effetto del contratto d'appalto, ad assumere il personale già impiegato presso la precedente impresa appaltatrice, va osservato che, a norma dell'art. 29, comma 3, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "L'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto, non costituisce trasferimento d'azienda".
La norma predetta esclude, in sostanza, nei casi in essa contemplati, nei quali rientra anche la fattispecie sottoposta allo Scrivente, l'operatività dell'art. 2112 cc., che dispone la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario.
Quindi, poiché il rapporto di lavoro in questione non continua con la nuova impresa appaltatrice, quest'ultima, con l'assunzione dei soggetti destinatari dei benefici di cui alla l. r. n. 30/1997, crea nuova occupazione, in perfetta aderenza con lo spirito della l. r. n. 30/1997 e, quindi, può legittimamente beneficiare degli sgravi contributivi dalla stessa legge disciplinati.

6. Per quanto riguarda il quarto quesito, concernente il caso di un'impresa che, in fase successiva all'autorizzazione a fruire degli sgravi contributivi, è stata dichiarata fallita, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria ovvero ha ottenuto l'omologazione del concordato preventivo, occorre distinguere due ipotesi, come codesta Agenzia ha rappresentato:
_a) l'ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro; in questo caso, viene chiesto se la decadenza dai benefici in questione operi ex nunc, ovvero sorga, per l'impresa, l'obbligo di restituire l'intero importo degli sgravi fruiti, oltre gli interessi legali;
_b) l'ipotesi in cui sia stato raggiunto un accordo con i sindacati per il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione; in questo caso, viene chiesto se ricorra una fattispecie analoga a quella del trasferimento d'azienda.

In ordine all'ipotesi sub. a), si osserva quanto segue.
L'art. 18 della l. r. 7 agosto 1997, n. 30 stabilisce, al comma 2, che, nel caso di accertata inesistenza o non permanenza dei requisiti prescritti dagli artt. 3, 4 e 5, qualora il datore di lavoro abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi in questione, dovrà restituirli, versandoli in apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione Siciliana.
La circolare dell'Assessore regionale del lavoro 30 aprile 1998, n. 308, al punto 6),"Divieti", ha chiarito che, qualora i requisiti posseduti all'atto dell'autorizzazione vengano meno, al datore di lavoro verrà revocata l'autorizzazione con efficacia dalla data in cui vengono meno i requisiti. Qualora, continua la circolare, siano stati usufruiti benefici dalla data del venir meno dei requisiti alla data di cessazione di utilizzazione dello sgravio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei predetti benefici, secondo le modalità che verranno comunicate con lo stesso provvedimento, con il quale si revocherà l'autorizzazione al conguaglio contributivo.
Tornando al caso prospettato da codesta Agenzia, va rilevato che il beneficio in questione è strettamente legato, ai sensi dell'art. 2, della l. r. n. 30/1997, all'assunzione o trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro con i soggetti elencati al precedente art. 1, della stessa l. r. n. 30/1997.
Conseguentemente, qualora nel corso di procedura concorsuale, cui sia sottoposta l'impresa che gode dei benefici in questione, venga disposta la cessazione dei rapporti di lavoro con i soggetti destinatari dei benefici stessi, l'impresa decade dal beneficio, secondo quanto statuito con la circolare n. 308/1998, con efficacia ex nunc. Qualora, poi, l'impresa abbia usufruito dei benefici dalla data del venir meno dei requisiti alla data di cessazione di utilizzazione dello sgravio, la suddetta circolare precisa che tali benefici vanno restituiti, ovviamente con gli interessi legali maturati.

In ordine all'ipotesi sub b), si osserva quanto segue.
L'art. 6, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2001, n. 17, dispone che "Tra i lavoratori di cui all'art. 1, lett. f), della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, sono compresi i lavoratori assunti o riassunti da aziende di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, a seguito di crisi aziendale. I predetti benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda, anche prodotta all'istituto previdenziale".
La l. n. 428 del 29 dicembre 1990, recante " Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ( legge comunitaria per il 1990 ) ", all'art. 47 "Trasferimenti d'azienda", comma 5, statuisce che: " Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione di beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante".
I soggetti contemplati dall'art. 6 l. r. n. 17/2001, che ai fini della ricomprensione dei benefici di cui alla l. r. n. 30/1997 rientrano nella categoria dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi ( art. 1, lett. f), l. r. n. 30/1997 ), sono, quindi, anche i lavoratori nelle imprese sottoposte a procedure concorsuali o di amministrazione straordinaria, per i quali, ai sensi dell'art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, ove sia intervenuto l'accordo con i sindacati per il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione ed il rapporto di lavoro continui con l'acquirente, non trova applicazione l'art. 2112 cc., salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore.
I lavoratori di aziende in crisi trasferite ex art. 47, comma 5, l. n. 428/1990, quindi, per effetto della disposizione testè citata, possono considerarsi "nuovi assunti", non operando la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente proprio per la esclusione dell'applicabilità dell'art. 2112 cc., disposta espressamente dalla norma stessa alle predette condizioni.
La situazione in cui si trovano i lavoratori sopra indicati è, quindi, molto diversa rispetto a quella dei lavoratori che, a seguito di un trasferimento d'azienda non rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 47, comma 5, della l. n. 428/1990, continuano il proprio rapporto di lavoro con l'acquirente, secondo quanto dispone il comma 1 dell'art. 2112 cc. Questi ultimi, come già detto, non possono, infatti, considerarsi nuovi assunti e, quindi, per essi l'impresa cessionaria non può fruire dei benefici di cui alla l. r. n. 30/1997.

7. Passando all'esame del quinto quesito, riguardante la possibilità che formino oggetto di sgravio anche i contributi previdenziali ed assistenziali versati sui premi corrisposti ai lavoratori a titolo di incentivo alla produzione, si osserva quanto segue.
La norma fondamentale per la definizione della retribuzione utile alla determinazione dei contributi assicurativi a previdenziali è l'art. 12, della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come modificato dall'art. 2, co. 15, della l. n. 335/1995 e dall'art. 6 D. Lgs. 2 novembre 1997, n. 314), che ha sostituito gli artt. 27 e 28 del Testo Unico, approvato con il D. P. R. 30 maggio 1955, n. 797.
L'art. 12, della l. 30 aprile 1969, n. 153, dispone che per la determinazione della base imponibile, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, in dipendenza dal rapporto di lavoro. La stessa norma, poi, esclude dalla retribuzione imponibile alcune somme, tassativamente indicate nello stesso art. 12 della l. n. 153/1969, tra cui figurano i premi di produttività.
Inoltre, l'art. 2, del D.L. n. 67/1997, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, statuisce che sono escluse dalla normale base imponibile, ex art. 12 della l. n. 153/1969, le somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti in seguito a contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, allorché la loro corresponsione o il loro ammontare siano incerti in quanto legati a incrementi di produttività o altri parametri di competitività dell'impresa ( ad esempio, premi di produttività o di presenza ).
Pertanto, le somme corrisposte ai lavoratori, a titolo di incentivo alla produzione, qualora siano incerte nella corresponsione e nell'ammontare, sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali e, quindi, a fortiori, per esse non è dovuto il contributo previsto dalla l. r. n. 30/1997.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.















Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale