POS. V Prot._______________/73.11.04

OGGETTO: Cave - Rinnovo autorizzazioni alla coltivazione - Applicabilità D.P.R. 12.04.1996.




ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento Territorio e Ambiente
PALERMO


e, p.c.  CORPO REGIONALE DELLE  

MINIERE
PALERMO


ASSESSORATO REGIONALE DELL'INDUSTRIA
PALERMO





1. Con nota prot. n.18438/S.2 del 25 marzo 2004, codesto Dipartimento ha rappresentato che sono stati rilasciati provvedimenti di rinnovo di autorizzazioni alla coltivazione di cave, senza il previo esperimento della procedura di verifica prevista dall'art.10, D.P.R. 12 aprile 1996 e succ. mod., applicabile nell'ambito della Regione siciliana secondo quanto previsto dall'art.91, L.r. 3 maggio 2001, n.6.
Le perplessità di codesto Dipartimento sorgono in quanto, benché trattasi di provvedimenti di rinnovo per il completamento di programmi di coltivazione già approvati, l'art.91, L.r. cit., al quarto comma, dispone che le procedure di verifica previste dall'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o di ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.
Codesto Dipartimento non ha espresso il proprio orientamento sulla problematica.
Con nota prot. n. 6251 del 13 aprile 2004, lo Scrivente ha chiesto l'orientamento in ordine alla predetta problematica al Corpo regionale delle miniere, competente in materia, reiterando la richiesta con nota prot. n. 9475 dell'1 giugno 2004. Visto il lasso di tempo trascorso senza un riscontro in merito, si dà seguito alla richiesta consultazione, prescindendo dallo stesso.


2. Sulla questione suesposta si osserva quanto segue.
La legge regionale 3 maggio 2001, n.6, all'art.91, recante "Norme sulla valutazione di impatto ambientale", ha espressamente disposto che "Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art.40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle disposizioni contenute nel presente articolo" (primo comma), assegnando all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente la competenza in materia (secondo comma).

Il predetto D.P.R. 12 aprile 1996 e succ. mod., in particolare, distingue i progetti in categorie, quelli per i quali, per la loro natura, si prevede un impatto ambientale importante e quelli che non necessariamente avranno in ogni caso un tale impatto.
I primi, compresi nell'allegato A, sono soggetti all'obbligo di VIA, che si estende anche a quelli compresi nell'allegato B, qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali.
Per i secondi, compresi nell'allegato B (sempre che non ricadano in aree naturali), la previa VIA è solo eventuale.

In particolare, per quanto concerne i progetti aventi ad oggetto lo sfruttamento di cave, si ricorda che:
- i progetti relativi a "cave e torbiere con più di 500.000 mc/a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha", ricompresi nell'allegato A del D.P.R. cit., sono assoggettati alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (v. art.1, terzo comma, D.P.R. cit.);
- gli altri progetti relativi a cave e torbiere, ricompresi nell'allegato B del D.P.R. cit., sono assoggettati alla valutazione d'impatto ambientale se ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n.394 (v. art.1, quarto comma, D.P.R. cit.);
- i medesimi progetti, che non ricadono in aree naturali protette, sono invece soggetti alla procedura di verifica di cui all'art.10, D.P.R. cit. (così, art.1, sesto comma, D.P.R. cit.).
Tali ultimi progetti non sono dunque soggetti tout court alla procedura di impatto ambientale, ma l'autorità competente deve verificare, secondo le modalità di cui all'art.10, D.P.R. cit. e sulla base degli elementi indicati nell'allegato D, se le caratteristiche del progetto richiedono lo svolgimento della procedura di impatto ambientale (così art.1, sesto comma, D.P.R. cit.).

Il legislatore regionale, dopo avere sancito l'applicazione nell'ambito della Regione siciliana dei principi e delle disposizioni del D.P.R. cit., ha espressamente disposto, al quarto comma del medesimo art.91, l.r. n.6/2001 cit., che:
"Le procedure di verifica previste dall'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche".

Dal tenore letterale della norma si evince che le proposte di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, sono sottoposte alla procedura di verifica di cui all'art.10, D.P.R. cit., e ciò è disposto sia per i progetti che rientrano tra quelli di cui all'allegato A sia per quelli di cui all'allegato B.
Nel primo caso, evidentemente, si tratterà di progetti già sottoposti alla valutazione di impatto ambientale, per i quali ci si limita a richiedere, per le proposte di modifica o ampliamento, solo la procedura di verifica.
Per i progetti di cui all'allegato B, che non rientrano nelle aree protette, già sottoposti a procedura di verifica, si richiede comunque il rinnovo della procedura di verifica stessa.


3. Tutto ciò premesso, occorre verificare se siano soggetti alle procedure di cui al D.P.R. cit., secondo quanto richiesto da codesto Dipartimento, i casi di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cava per "il completamento di programmi di coltivazione già approvati".
A ben vedere, la fattispecie che ci occupa, concernendo il caso di rinnovo di un'autorizzazione (già scaduta), si presenta sostanzialmente differente da quella prevista dall'art.91, quarto comma, l.r. n.6/2001 cit.. che, come sopra esaminato, ha inteso dettare una specifica disciplina per i casi di modifica o ampliamento di una precedente autorizzazione (non ancora scaduta).

Il rinnovo dell'autorizzazione (scaduta) all'esercizio dell'attività di cava è previsto e disciplinato dalla normativa di settore, e specificamente dall'art.22 della legge regionale 9.12.1980, n.127 e succ. mod. e integraz., che espressamente dispone che:
"L'autorizzazione è rilasciata con validità per un periodo massimo di 15 anni, in relazione alla quantità e qualità del materiale da estrarre e può essere rinnovata a richiesta dell'interessato previa nuova istruttoria da effettuare secondo le norme della presente legge".
Il rinnovo viene ivi configurato come "nuova" autorizzazionee, come tale, per la sua adozione vengono richieste le stesse modalità previste per l'atto da rinnovare.
Invero, il provvedimento di rinnovo, nella materia che ci occupa, non si limita a differire, ad un momento successivo rispetto a quello originariamente previsto, il termine di durata dell'autorizzazione già esistente (proroga), richiedendo in ogni caso una nuova valutazione dello stato dei luoghi da parte dell'autorità competente la quale deve, per esplicita disposizione di legge, avviare una nuova istruttoria ed eventualmente rimodulare ex novo il contenuto della precedente autorizzazione.

Quanto si viene affermando appare in linea con le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia, la quale ha avuto modo di occuparsi della questione della identificazione delle attività di cava da sottoporre a valutazione di impatto ambientale (va qui ricordato che il D.P.R. 12 aprile 1996 ha dato attuazione nell'ordinamento italiano alla direttiva 85/337/CEE).
In particolare, la Corte, chiarendo la nozione di "autorizzazione" ai fini della direttiva, ha precisato che sarebbe contrario all'effetto utile di tale direttiva sottrarre alla VIA provvedimenti che, al di là del nomen juris (nel caso specifico, si trattava di una decisione con cui la competente autorità inglese consentiva la ripresa di un'attività di estrazione in una cava rimasta per anni inattiva: cfr. Corte CE, sez. V, 7 gennaio 2004, C-201/02), hanno comunque un effetto abilitante (ampliativo), nel senso che il privato, in assenza di un atto esplicito dell'amministrazione, non potrebbe avviare l'attività.
I predetti provvedimenti, comunque denominati, costituiscono "nuove" autorizzazioni in senso sostanziale, "per cui le autorità competenti hanno l'obbligo di effettuare, qualora occorra, una valutazione dell'impatto ambientale di tale attività" (Corte CE cit.).

Dalle considerazioni svolte deriva l'assoggettamento dei provvedimenti di rinnovo dell'autorizzazione alle disposizioni di cui al D.P.R. cit., con la conseguenza che dovrà darsi corso, a seconda delle caratteristiche dei progetti, alla procedura di valutazione di impatto ambientale o alla procedura di verifica ex art.10, D.P.R. cit.

Lo scrivente Ufficio resta a disposizione per un riesame della problematica alla luce delle specifiche osservazioni e degli orientamenti che le Amministrazioni che leggono per conoscenza potranno eventualmente formulare.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.
A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.




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