Pos. 1   Prot. N. 69.11.04 



Oggetto: Impiego Pubblico. Congedo Ordinario. Monetizzazione




Allegati n...........................



ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori Pubblici
Area Servizi Generali Comuni ai Dipartimenti

PALERMO





e.p.c. PRESIDENZA REGIONE

Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale

PALERMO







1. Con la nota n. 12459 del 18 marzo 2004 codesto Dipartimento ha trasmesso una nota dell'Ente Acquedotti Siciliani con cui viene posto un quesito relativo all'applicazione dell'art. 17, commi 11° e 13° del C.C.R.L. dell'area della dirigenza.
Rappresenta l'ente in questione che alcuni dirigenti hanno presentato istanza per la corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non fruite, per esigenze di servizio, e relative a periodi superiori a due anni.
Rileva inoltre l'ente che dal combinato disposto dei commi 11° e 13° del citato art. 17 del C.C.R.L. "sembra assodato il principio secondo il quale andrebbero monetizzate le ferie relative agli ultimi due anni (11° comma) non fruite dal dirigente per esigenze di servizio (comma 13°)"; ed inoltre che "costituisce specifica responsabilità del dirigente programmare le ferie tenendo conto dell'esigenze del servizio a lui affidato.."( comma 8°);
D'altra parte, viene pure osservato, l'art. 2126 c.c. dispone che il lavoro comunque prestato da diritto alla retribuzione ed il 3° comma dell'art. 36 della Costituzione sancisce il diritto irrinunciabile del lavoratore alle ferie ed al riposo settimanale.



2. Sulla questione prospettata si osserva preliminarmente che lo Scrivente Ufficio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, è competente a dare pareri sull'interpretazione di disposizioni statutarie e di norme legislative e regolamentari e pertanto esula da tale attività l'interpretazione e l'applicazione di norme contrattuali.

Tuttavia, nello spirito di una fattiva collaborazione, non ci si esime dal rendere il richiesto parere, ferma restando l'ipotesi di una diversa valutazione del Dipartimento del Personale - cui la presente è trasmessa per conoscenza - istituzionalmente competente in ordine all'applicabilità dei C.C.N.L. riguardanti il personale regionale.

La normativa in materia di ferie è contenuta in primo luogo nell'art. 36, comma 3, della Costituzione che tutela il periodo di ferie annuale come diritto fondamentale ed irrinunciabile dei lavoratori, al fine di consentire il recupero delle energie psicofisiche.
Inoltre l'art. 2109 c. c. fissa, fra l'altro, il principio secondo cui il diritto alle ferie deve concretizzarsi attraverso una fruizione "possibilmente continuativa", in omaggio alla finalità specifica del recupero energetico e psicologico del lavoratore.
La contrattazione collettiva stabilisce sia i criteri di calcolo dei giorni di ferie da attribuire al lavoratore, sia la durata delle stesse; può inoltre prevedere, in caso di mancato godimento derivante da indilazionabili ed imprescindibili esigenze di servizio, la corresponsione dell'indennità sostitutiva di ferie non godute.
La monetizzazione delle ferie non godute rappresenta quindi un'ipotesi estrema e residuale rispetto al primario diritto del lavoratore alla fruizione delle stesse.
L'art. 17 del C.C.R.L. dell'area della dirigenza, al comma 13, prevede " Fermo restando il disposto del comma 8, le ferie disponibili all'atto della cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa e non fruite dal dirigente per esigenze di servizio, danno titolo alla corresponsione del pagamento sostitutivo".

Esaminando la questione per coloro che hanno la possibilità di autoattribuirsi il periodo feriale (dirigenti di vertice o apicali) e per quei lavoratori che, nell'interesse personale, vi hanno rinunciato la giurisprudenza ha negato il diritto all'indennità sostitutiva per la mancata fruizione delle ferie.
Ed invero la Suprema Corte ha stabilito che "al dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi le ferie, senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruisca del periodo di riposo annuale, va negato il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che dimostri la ricorrenza di eccezionali ed obiettive necessità aziendali, ostative a quel godimento" (così fin da Cass. N. 1967/1963 e fino alle più recenti Cass. N. 4198/1988 e Cass. N. 12903 del 19 novembre 1999).

Nell'ipotesi di specie, dunque, sarà necessario verificare in primo luogo se i dirigenti in questione rientrino nella categorie appena elencate poiché, in questo caso, non si ritiene possibile accedere alle istanze pervenute ( salva la puntuale dimostrazione da parte del dirigente apicale di eccezionali ed obiettive esigenze aziendali impeditive della fruizione).
Diversamente, qualora si tratti di semplici dirigenti cui è stato negato il diritto alla fruizione delle ferie per superiori esigenze di servizio (la cui valutazione non è rimessa all'apprezzamento dello Scrivente), non può essere escluso il diritto del lavoratore alla percezione dell'indennità sostitutiva che ha natura retributiva in quanto rappresenta la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica.

Ed invero non sembra dubbio che la finalità precipua della norma che dispone l'erogazione della suddetta indennità sia quella di tutelare il lavoratore che, per causa a lui non imputabile, non abbia potuto fruire delle ferie.
Pertanto, una volta valutata la ricorrenza delle esigenze di servizio che hanno concretamente impedito tale fruizione, o comunque tutte le volte in cui il mancato godimento delle ferie non sia imputabile al dipendente perché determinata da eventi oggettivi di carattere impeditivo, non può essere limitato temporalmente il diritto alla monetizzazione delle ferie cui dovrà procedersi all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal periodo per il quale lo stesso viene richiesto.

Infatti il termine biennale desumibile dal combinato disposto dei commi 11° e 13° dell'art. 17 del C.C.R.L. va considerato come posto a tutela del dirigente a non vedersi procrastinato il godimento delle ferie e non può ritorcersi a suo danno ove tale fruizione sia stata impedita da esigenze di servizio.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.


Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale