Pos. 1   Prot. N. /66.11.04 



Oggetto: Edilizia e urbanistica - Edilizia Economica e Popolare - Cooperativa edilizia xxxxx L.r. 95/77.




Allegati n...........................


Assessorato regionale Cooperazione, Commercio,
Artigianato e Pesca
Dipartimento Cooperazione,Commercio e Artigianato
PALERMO


Con nota prot.1840/servizio 4S del 23 marzo scorso codesto Dipartimento ha chiesto l' avviso dello Scrivente in ordine alla " eventuale sospensione del provvedimento di autorizzazione del finanziamento" concesso alla cooperativa edilizia xxxxx con sede in ttttt per la realizzazione di n. 39 alloggi sociali nel comune di ccccc
Riferisce l' Assessorato che la cooperativa edilizia "Giada", con sede ttttt, con D.A. n.691 del 15 maggio 1993 è stata inclusa nel piano di utilizzazione del fondo di rotazione per le cooperative edilizie istituito presso l' I.R.C.A.C. con L.r. 5 dicembre 1977, n. 95 per la costruzione di 39 alloggi sociali nel comune di ttt.
Con D.D. n.815 /4S del 12 marzo 2003 codesta Amministrazione ha autorizzato l'
I.R.C.A.C. a concedere il mutuo a tasso agevolato alla cooperativa edilizia "xxxx".
In data 12 gennaio 2004 lo studio legale yyyyy, nell' interesse e per conto dei proprietari dell'area, ha invitato l' Assessorato a sospendere l' erogazione del contributo a seguito della sentenza n.353 del 14 novembre 2003 del Consiglio di Giustizia Amministrativa con la quale sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse gli appelli proposti dagli stessi proprietari avverso le sentenze del TAR che ne avevano respinto i ricorsi diretti all' annullamento della delibera commissariale 2 settembre 1997, n.84 di approvazione del programma costruttivo del comune di ccccc.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, infatti, ha preso atto della circostanza che l' Amministrazione comunale con la delibera n.86 del 21 dicembre 2001 ha " acclarato la decadenza del programma costruttivo, il quale, oltre a non produrre più effetti, non appare più idoneo a sorreggere i successivi atti della procedura espropriativa ".
Avverso tale delibera e altri atti connessi e consequenziali la cooperativa xxxxx ha proposto ricorso al TAR Palermo che con sentenza n.1907/02 dell' 11 luglio 2002 ne dichiarava l' annullamento.
Al riguardo lo studio legale dell' avv. nnnnn, per conto e nell' interesse della cooperativa, con nota del 5 febbraio 2004 ha fatto presente che avverso la predetta sentenza, richiamata dal CGA nella decisione n.353/2003, non è stato proposto appello da parte dei proprietari dell' area, peraltro, costituiti nel medesimo giudizio.
Il comune di ccccc con nota n.2256 del 29 gennaio 2004, in riscontro all' istanza con la quale i propretari delle aree interessate alla costruzione degli alloggi sociali chiedono di inibire l'attività della cooperativa "xxxxx ", precisa che a seguito della sentenza del TAR n.1972/02 che ha annullato i provvedimenti contrari al programma costruttivo non può che limitarsi a svolgere la "dovuta attività di vigilanza e verifica " della regolare esecuzione della procedura espropriativa.
Inoltre il Comune ha trasmesso, in allegato alla nota sopra richiamata, la certificazione del dirigente dell' Ufficio tecnico comunale attestante che la convenzione relativa al programma costruttivo della cooperativa "xxxxx " è " a tutt' oggi vigente ed efficace" e l' attestazione che l'occupazione delle aree interessate al programma costruttivo, effettuata in data17.5.2000 ed in data 28.11.2002, in osservanza alle ordinanze n.60 del 14.12.1998 e n.50 del 28.10.2002, è avvenuta nei termini di legge e, alla data odierna è efficace.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
La richiesta di sospendere l'erogazione del contributo fatta dallo studio legale vvvvv, nell' interesse e per conto dei proprietari dei terreni espropriati per la costruzione degli alloggi da parte della cooperativa "xxxxx ", si basa sulla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa n.353 del 14.11.2003.
Tale sentenza di "improcedibilità dei ricorsi in appello per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione "ascrivendosi alla categoria delle sentenze in rito che accertano la mancanza non iniziale, ma sopravvenuta, di qualche presupposto, la quale viene ad impedire ogni pronuncia nel merito (S. Cassarino - Manuale di diritto processuale amministrativo - Giuffrè editore 1990), non sembra possa giustificare da sola la sospensione del provvedimento di concessione del contributo.
Infatti le vicende di cui sono espressione le sentenze di improcedibilità non sono in genere satisfattive dell' interesse del ricorrente, ma anzi impediscono il risultato vantaggioso che lo stesso si era promesso di conseguire attraverso l'accoglimento del ricorso.
D' altra parte nella citata sentenza (cfr. pag.13) si specifica che è cambiata la situazione di fatto e di diritto che aveva originato i ricorsi in esame e si fa riferimento alla deliberazione n.86 del 21.12.2001 e alla sentenza di annullamento ad essa relativa, alla quale va collegato l' effetto di reviviscenza della delibera commissariale di approvazione del Programma costruttivo.
Pertanto, a seguito dello scadere dei termini per proporre appello avverso la sentenza n. 1979/02 dell' 11.07.02, sembrerebbe che nulla osti alla concessione del contributo.
Appare in tal senso corretta la tesi del comune di ccccc, parte in causa della complessa vicenda, che - come già detto - ha attestato che la convenzione relativa al programma costruttivo della cooperativa "xxxxx " è vigente ed efficace

3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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