POS. V Prot._______________/64.2004.11

OGGETTO: Istruzione e ricerca. Convitti nazionali nella regione siciliana. Vigilanza e controllo. Organi competenti.




ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI ED
AMBIENTALI E DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento pubblica istruzione
PALERMO




1. Con nota n. 551 del 18 marzo 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla possibilità di esercitare il controllo diretto sugli atti amministrativo-contabili dei convitti nazionali operanti in Sicilia.
In particolare, riferisce il Servizio VIII che, con nota n. 90 del 16 gennaio 2004, ha curato la trasmissione, al Convitto nazionale per audiofonolesi di xxx, della circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze n. 29810 del 10 dicembre 2003. Tale circolare concerne l'applicazione dell'art. 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, che detta nuove disposizioni sulle spese e sulle entrate degli enti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, cui la Regione eroga trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o per il pareggio del bilancio.
Il predetto Convitto nazionale, con nota n. 498 del 6 febbraio 2004, ha sostenuto la inapplicabilità nei propri confronti della circolare in questione, in quanto istituto sottoposto, ai sensi dell'art. 203 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, alla tutela dei provveditorati agli studi, oggi sostituiti dalle autorità scolastiche periferiche.
Codesto Dipartimento, ricordando che la vigilanza e tutela sui convitti nazionali operanti in Sicilia rientra nella propria competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante "Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione", ha chiesto il parere di questo Ufficio sui seguenti quesiti:
1) Se la Regione possa esercitare direttamente il controllo sui bilanci e documenti contabili degli istituti in questione;
2) Se l'approvazione dei suindicati documenti contabili sia subordinata all'acquisizione del preventivo parere tecnico del servizio vigilanza del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e succ. modif. ed integrazioni.

2. Preliminarmente all'esame dei quesiti posti da codesto Dipartimento, lo Scrivente ritiene utile fare una breve panoramica della normativa statale sui convitti nazionali.
Tali convitti sono istituti pubblici, dotati di personalità giuridica, disciplinati dagli artt. 118 e segg. del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 e dal regolamento approvato con R.D. 1 settembre 1925, n. 2009, aventi il fine di curare l'educazione, lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti.
Ai sensi delle norme sopra indicate, tali istituti erano sottoposti alla tutela della giunta per l'istruzione media ed all'alta vigilanza del Ministero dell'Istruzione. In particolare, a norma dell'art. 19 del R.D. n. 2009/1925, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli istituti in questione andavano approvati dalla giunta per l'istruzione media, in quanto atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
A seguito della soppressione, con il R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1845, della giunta per l'istruzione media, le relative attribuzioni furono dapprima avocate dal Ministero della pubblica istruzione e, successivamente, con l'articolo unico della legge 21 luglio 1967, n. 647 e l'art. 203, comma 2 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, attribuite al provveditore agli studi, figura poi abrogata dall'art. 75, comma 3, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e sostituita dalle autorità scolastiche periferiche.

3. In ordine al primo quesito, riguardante il controllo diretto sugli atti amministrativo-contabili dei convitti nazionali operanti in Sicilia, si osserva quanto segue.
Con il D.P.R. 14 maggio 1985, n. 246, recante "Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia di pubblica istruzione" e, più precisamente, con l'articolo 3, le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, che svolgono nella Regione attività nelle materie trasferite a norma del decreto in questione, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'Amministrazione regionale.
Il successivo art. 9 del D.P.R. n. 246/1985 precisa, inoltre, che "fino a quando non sarà diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della Regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla Regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale".
Ferma restando, quindi, la titolarità in capo alla Regione delle funzionidi vigilanza e di tutela nei confronti degli enti ed istituti, che svolgono nel territorio siciliano attività in materia di pubblica istruzione, tra i quali sono stati sempre ricompresi i convitti nazionali operanti in Sicilia, la Regione, per l'esercizio delle predette funzioni, si avvale degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio stesso, cioè, i "provveditorati agli studi", come era stato chiarito dalla circolare di codesto Assessorato 3 ottobre 1990, riguardante l'applicazione del D.P.R. n. 246/1985.
La predetta circolare, per quanto concerne l'organizzazione contabile degli istituti di educazione, individuava, appunto, nel provveditore agli studi, l'organo tutorio, cui compete l'approvazione della delibera di variazione del bilancio, adottata dal consiglio di amministrazione dei convitti nazionali.
Lo stesso decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, all'art. 203,statuisce che i convitti nazionali sono sottoposti alla tutela dei provveditori agli studi, precisando, altresì, che a questi ultimi vengono inviati, per l'approvazione, gli atti e le deliberazioni dei consigli di amministrazione, indicati nel regolamento da adottarsi ai sensi del successivo art. 205 del D.Lgs. n. 297/1994.
A seguito della soppressione dei provveditorati agli studi, ai sensi dell'art. 75, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il legislatore regionale, con l'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali", attribuisce le funzioni, che disposizioni legislative ed amministrative regionali devolvevano ai soppressi provveditorati agli studi, all'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia, quale organo periferico del Ministero della pubblica istruzione.
Dalle sopraindicate disposizioni normative si evince, quindi, che la Regione e, per essa, codesto Dipartimento, esercita le funzioni di vigilanza e tutela sugli istituti di educazione in questione non direttamente, bensì avvalendosi, ieri, dei provveditorati agli studi, oggi, dell'ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale per la Sicilia.
La titolarità delle funzioni di vigilanza e tutela in capo alla Regione legittima, comunque, la trasmissione, a cura di codesto Dipartimento e rivolta al Convitto nazionale per audiofonolesi di xxx, della circolare dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze 10 dicembre 2003, n. 29810, riguardante l'applicazione dell'art. 26 della l. r. 16 aprile 2003, n. 4. Ciò in quanto, quest'ultima norma si applica anche all'istituto predetto, ente vigilato al quale la Regione eroga trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento, come codesto Dipartimento ha rappresentato.

4. In ordine al secondo quesito, riguardante la necessità di acquisire il parere tecnico dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze prima dell'approvazione dei bilanci degli istituti in questione, si osserva quanto segue.
L'art. 32, comma 1, della l. r. n. 6/1997 assoggetta al parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze i bilanci di previsione, le variazioni di bilancio, i bilanci consuntivi ed i regolamenti di enti, aziende ed istituti regionali.
Prescindendo dall'interpretazione strettamente letterale della norma in questione, in considerazione che la stessa è sistematica all'impianto del titolo IV della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, appare più coerente un'interpretazione estensiva, che ricomprende gli enti del settore regionale allargato, tra cui i convitti in questione.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.





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