Pos.1   Prot. N. 62.04.11  



Oggetto: Art. 37, co.5, l.r 10/2000.Insediamenti produttivi. Comune dotato di programma di fabbricazione.




Allegati n...........................





ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
Dipartimento urbanistica

PALERMO







1.Con la nota n. 12449 del 3 marzo 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla questione che qui di seguito si rappresenta.
In sede di conferenza di servizi indetta dal Comune di xxxxx ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 20.10.1998, n. 447 per la variazione dello strumento urbanistico, codesto Dipartimento ha espresso parere non favorevole in relazione ad un progetto di massima di un impianto produttivo artigianale presentato da una ditta " perché in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 37, comma 5, l.r. n. 10/2000".
Rileva codesto Dipartimento che il Comune in questione è dotato di programma di fabbricazione approvato con D.A. n. 249 del 6.07.1981 e dello schema di massima del Piano Regolatore Generale nel quale si prevedono piani per insediamenti artigianali.
Rappresenta inoltre codesta Amministrazione che il TAR, con sentenza n. 2114/03, ha accolto il ricorso presentato dalla ditta in questione poiché, secondo la motivazione contenuta nella sentenza, l'art. 37, comma 5, l.r. 10/2000, si limita ad indicare la disciplina cui attenersi nel caso in cui il Comune non sia dotato di P.R.G e pertanto " non sussistono ragioni ostative ad esaminare una variante al previdente strumento urbanistico al fine di consentire la realizzazione dell'intervento produttivo". Ed inoltre "che anche per i casi in cui occorra fare riferimento ad uno schema di massima, mancando uno strumento urbanistico, ciò non determinerebbe comunque l'impossibilità di approvare un progetto per un insediamento produttivo artigianale bensì comporta una valutazione di compatibilità con il piano regolatore in itinere".
Codesto Dipartimento non condivide le motivazioni espresse nella suddetta decisione citata e relative alla natura interpretativa dell'art. 37, comma 5, l.r. 10/2000, "in quanto il tenore letterale di detta norma sembra ricondurre alle fattispecie dei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale e dei comuni dotati di programma di fabbricazione".


2. L'art. 5, comma 1, del D.P.R. 20.10.1998, n. 447, (come modificato dal D.P.R. 7 dicembre 2000, n. 447) prevede che qualora " lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato, il responsabile del procedimento può motivatamente, convocare una conferenza di servizi...."
Il comma 5° dell'art. 37 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, stabilisce che " I comuni sprovvisti di piano regolatore generale devono conformarsi alle previsioni dello schema di massima del piano regolatore generale di cui al comma 7, dell'articolo 3, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15".

Ora, come già rilevato in premessa, codesto Dipartimento ha ritenuto che il progetto in argomento contrasti con l'art. 37, comma 5, l.r. 10/2000, poichè nello schema di massima del piano regolatore elaborato dal Comune in questione, sono individuate aree per insediamenti artigianali allocate in zone diverse rispetto a quella per la quale è stata proposta la variante .
Tale orientamento non si ritiene condivisibile.
In primo luogo si osserva che la norma che disciplina la conferenza di servizi (art. 5 D.P.R. 447/1998) quale procedura semplificata per l'approvazione delle varianti, fa alternativamente riferimento o all'ipotesi in cui lo strumento urbanistico non individui le aree per gli insediamenti produttivi o queste siano insufficienti rispetto al progetto presentato.
Altra condizione richiesta dalla norma è la conformità del singolo progetto di nuovo insediamento produttivo alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza sul lavoro.

Ora, nel caso in esame il Comune è dotato di un programma di fabbricazione se pure approvato nel 1981, che non individua aree per insediamenti produttivi.
In ogni caso anche non volendo fare riferimento al programma di fabbricazione come strumento urbanistico del Comune in questione, (al quale comunque è sempre possibile apportare delle varianti così come previsto dalla legge), non si vede per quale ragione dovrebbe essere esclusa la possibilità di apportare modifiche ad un piano regolatore in itinere, quale è lo schema di massima.
Infatti se pure il dato testuale dell'art. 37, comma 5, l.r. 10/2000, " I comuni.. devono conformarsi.." sembrerebbe suffragare un'interpretazione restrittiva della norma, in realtà non può attribuirsi alla stessa il significato preclusivo conferitole da codesto Dipartimento in ordine alla possibilità che l'insediamento produttivo possa essere realizzato in variante allo schema.
Si ricorda infatti che il criterio di prevalenza tra più interpretazioni possibili è quello della maggiore conformità alla Costituzione; in particolare per quanto concerne la fattispecie al principio del buon andamento e dell'imparzialità sancito dall'art. 97, co.1, il cui rispetto, per costante giurisprudenza implica una verifica della ragionevolezza della disposizione.
Sotto questo profilo contrasterebbe con il principio citato escludere la possibilità di varianti ad un progetto di massima allorché tale variante sarebbe consentita per il piano regolatore adottato sulla base dello schema stesso.

In buona sostanza la norma di cui al comma 4 dell'art. 37, l.r. 10/2000, che indica la procedura ordinaria da seguire per approvare le varianti ai piani regolatori, e l'art. 5 del D.P.R. 447/1998 che individua una procedura semplificata per la variazione degli strumenti urbanistici tramite la conferenza di servizi, non possono non ritenersi applicabili anche quando il piano regolatore non sia stato definitivamente approvato e sussiste solo uno schema di massima.

Si ritiene pertanto che codesto Dipartimento piuttosto che indicare un generico contrasto tra l'art. 37, comma 2, l.r. 10/2000 ed il progetto in argomento (che risulta peraltro conforme alla normativa vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro) dovrebbe, così come ritenuto dal TAR nella decisione n. 2114/03, effettuare una verifica di compatibilità tra l'intervento proposto ed il piano in itinere valutando in modo specifico le ragioni per cui l'insediamento produttivo non può essere realizzato nelle aree individuate nello schema di massima.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.



3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.



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