Pos. IV Prot. 5880/61.2004.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti.- Turismo.- Bed & Breakfast.- Utilizzo stanziamento.

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento turismo, sport e spettacolo
(Rif. nota n. 732/S3/TUR del 19.3.2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata è stata chiesta la consulenza dello scrivente - rappresentando l'urgenza della acquisizione del relativo avviso - in ordine al possibile utilizzo dello stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2004 relativo al capitolo 872822, denominato "Contributi per l'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast"", al fine di soddisfare istanze avanzate ai sensi del "Bando di selezione per l'attivazione dell'articolo 88 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 - Aiuti al bed & breakfast." di cui al decreto dirigenziale 12 settembre 2003, ed inserite in graduatoria a seguito di un positivo riscontro istruttorio.
Rappresenta codesto Dipartimento che la ripartizione della somma di 2.000 migliaia di euro, costituente - giusta determinazione delle spese relative agli interventi di cui articolo 200, comma 1, della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, effettuata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. i), della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, con la Tabella I allegata alla l.r. 16 aprile 2003, n. 4 - la dotazione finanziaria destinata all'intervento nell'esercizio finanziario 2003, consentirebbe di finanziare i progetti con un punteggio superiore a 40 punti e soltanto una parte tra coloro aventi il punteggio ex-aequo di 40.
Allo scopo di evitare disparità di trattamento tra domande inserite in graduatoria con pari punteggio - e non sembrando "praticabile l'ipotesi di distinguere le posizioni ex-aequo in base alla data di arrivo dell'istanza" - il richiedente Dipartimento ipotizza di utilizzare lo stanziamento disposto per l'esercizio 2004 (pari, ai sensi di quanto disposto dalla l.r. 29 dicembre 2003, n. 21, a 3.000 migliaia di euro) o limitatamente alla somma necessaria allo scopo di poter erogare il contributo richiesto da tutti coloro che, vantando il medesimo punteggio di 40 punti, risultano inseriti ad un pari posto di graduatoria, ovvero per finanziare, eventualmente con l'intero importo stanziato per il 2004, tutti gli ulteriori progetti comunque in graduatoria o comunque tutti quelli finanziabili sino ad esaurimento della disponibilità in discorso.
Rappresenta infine il Dipartimento in indirizzo che qualora si optasse per la soluzione di utilizzo parziale dello stanziamento 2004, limitatamente cioè alla soddisfazione dei soli progetti ex aequo con il punteggio di 40 punti, lo stesso si determinerebbe nel senso di prevedere nel bando che verrà emanato per il corrente esercizio finanziario un apposito punteggio aggiuntivo per le iniziative che, pur inserite nella graduatoria dell'anno precedente, non hanno potuto accedere al beneficio per carenza di disponibilità finanziarie.
Su quanto esposto si richiede il parere di questo Ufficio.

2.- Si osserva, in via preliminare, che lo stanziamento di 3.000 migliaia di euro disposto dalla Tabella I allegata alla l.r. 29 dicembre 2003, n. 21 in relazione al capitolo 872822 concernente "Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, art. 88: Contributi al bed and breakfast", costituisce - ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i) della l.r. 27 aprile 1999, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni - la spesa (ulteriore rispetto a quella disposta in relazione al precedente esercizio finanziario) autorizzata per l'anno 2004 relativamente all'intervento indicato.
La dotazione finanziaria iscritta in bilancio determina, in concreto, la misura entro cui la finalità individuata dalla legge di riferimento deve essere perseguita nel tempo cui il bilancio si riferisce.
Fermo restando dunque l'utilizzo dei fondi relativi all'esercizio precedente, la relativa autorizzazione finanziaria segna il limite di legittimità della ulteriore spesa, a fronte di cui permane, in capo all'amministrazione che la dispone, una discrezionalità la cui ampiezza va desunta direttamente dalle norme di riferimento e dalle regole di buona amministrazione.
Ora, considerato quanto esposto dal Dipartimento richiedente e rilevata la insussistenza di ostacoli assoluti all'utilizzo del nuovo stanziamento di bilancio, si ritiene che legittimamente possa procedersi all'integrazione dell'importo stanziato per l'anno 2003 ed alla conseguente erogazione del contributo di che trattasi.
La possibilità di procedere in tal senso appare peraltro confermata dalla esplicita previsione del Bando di selezione per l'attivazione dell'articolo 88 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 32, di cui al citato decreto dirigenziale 12 settembre 2003. Ed invero, l'articolo 7, ultimo comma, del richiamato bando, testualmente prevede un "eventuale scorrimento della graduatoria, sulla scorta delle disponibilità economiche del piano triennale di cui alla tabella I allegata alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4".
E dunque il principio dello scorrimento, da effettuarsi negli esercizi finanziari successivi, risulta in via preventiva disposto dall'atto amministrativo generale predisposto per l'attuazione dell'intervento. Detta possibilità, correttamente prevista nei limiti di quanto indicato dalle previsioni programmatiche, appare quindi coerente con l'impianto originario dell'intervento.
Restando di competenza di codesto Dipartimento l'individuazione dell'importo da destinare in concreto alla soddisfazione delle istanze utilmente inserite in graduatoria, e fermo restando che allo scopo di evitare disparità di trattamento occorre necessariamente procedere all'erogazione del contributo in favore di tutti coloro che si trovino in posizione di ex aequo, ci si limita a segnalare che nulla impone che si proceda al finanziamento di tutti i progetti non esclusi, ben potendosi ritenere più conducente rispetto alla finalità normativa procedere ad una nuova selezione al fine di rinnovare l'intera procedura selettiva.
Va invero tenuto in considerazione che la concessione del beneficio consegue ad una valutazione comparativa dei progetti sulla base dei punteggi preventivamente individuati in relazione ai requisiti richiesti. nell'ambito della procedura selettiva di che trattasi.
Interesse dell'Amministrazione è dunque ampliare il più possibile l'ambito degli interessati quali potenziali beneficiari dell'intervento, e ciò poiché nuove iniziative ben potrebbero meritare la concessione del contributo rispetto ad altre pur in precedenza proposte.
Conseguente a tale ultima considerazione appare altresì la risposta all'ultimo quesito proposto. Ed invero pur potendosi prevedere, in un nuovo bando di selezione, un punteggio aggiuntivo per le iniziative che incluse nella precedente graduatoria non hanno potuto beneficiare del contributo per carenza di disponibilità finanziarie, tale indicatore non dovrebbe assumere valore preponderante, essendo necessario che i diversi valori individuati trovino un equilibrato sistema valutativo.
Nei termini l'avviso dell'Ufficio.


3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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