POS. II Prot._______________/60.11.2004

OGGETTO: Consorzi ASI - Mobilità.


ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento Industria

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza, Assistenza del Personale

PALERMO


1. Con nota n. 720 del 16 marzo 2004, il Dipartimento industria ha chiesto il parere dello scrivente in ordine alla determinazione del Comitato Direttivo del Consorzio ASI di XXX che ha assentito all'assunzione in mobilità di un dipendente proveniente dal Consorzio Autostrade Siciliane.
L'Amministrazione richiedente - nel rassegnare che il Consiglio Generale del Consorzio ASI avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie sottoposta, in via analogica, un parere - rilasciato da questo Ufficio a codesto Assessorato (reso il 6 ottobre 2003, n. 16700/222.11.2003) - relativo però alla mobilità di un Dirigente generale di altro Consorzio ASI - rileva viceversa che l'istituto della mobilità previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, non risultando disciplinato dal contratto per il comparto dei dipendenti regionali, non sia applicabile nemmeno ai dipendenti degli enti pubblici di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, interessati dalla medesima contrattazione.
Si avanzano, infine, dubbi sulla legittimità dell'atto di assunzione, a firma del Dirigente Generale del Consorzio, deliberato prima del riscontro tutorio di competenza di codesto Assessorato che, relativamente all'obbligo di spesa già determinato nel relativo capitolo delle spese del personale consortile per l'anno 2003, potrebbe configurare una responsabilità contabile.

2. Con nota 7 maggio 2004, n. 7935/60.11.2004, indirizzata al Dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione e all'Assessorato richiedente, questo Ufficio - considerando che la trattazione dei quesiti coinvolgeva anche l'interpretazione e l'applicazione di norme contrattuali di cui all'art. 29 della l.r. 10/2000 - ha ritenuto opportuno rimettere la richiesta di parere al Dipartimento regionale del personale, riservandosi, se del caso, di esprimersi sull'interpretazione di norme giuridiche.
Il Dipartimento regionale del personale, con nota 8 settembre 2004, n. 23239, ha rilevato che il comma 4 (rectius: il punto 3) dell'art. 11 sull'Ordinamento professionale del personale della Regione siciliana e degli enti di cui all'art. 1 della l.r. 10/2000, recepito con D.P.Reg. 10/2001, si riferisce esplicitamente all'Amministrazione regionale e analoga disposizione contrattuale è riportata all'art. 23 del C.C.R.L. dell'area della dirigenza recepito con il medesimo decreto con riferimento appunto alla dirigenza.
Sulla scorta delle superiori considerazioni, il Dipartimento regionale del personale ha ritenuto che l'Ufficio scrivente possa esprimersi in ordine all'applicabilità dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 agli enti del comparto allargato regionale.

3. Sulla fattispecie sottoposta, già affrontata da questo Ufficio, si richiama, oltre al già indicato parere 6 ottobre 2003, n.16700/222.11/.003, anche il precedente avviso dello scrivente 20 settembre 2001, n. 14997/250.11.2001, contenente un ulteriore richiamo ad altro parere del 10 ottobre 2000, n. 17922/249.11.2000 (tutti rilasciati su questioni analoghe a quella oggi proposta).
In particolare nella consulenza fornita nel 2001, si sostenne - in virtù del richiamo all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 che ha sostituito l'art. 33 del D.Lgs. 29/1993, recepito, con un rinvio dinamico, dall'art. 23 della l.r. 10/2000 - l'applicazione della norma sulla mobilità nell'ambito dell'Amministrazione regionale "allargata" e, quindi, anche, per il caso che interessa, ai Consorzi ASI, i quali, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 1 della legge regionale 10/2000 avrebbero dovuto preliminarmente adempiere all'onere dell'adozione del previsto regolamento, sottolineandosi altresì che la vacanza di posti in seno alla pianta organica dell'Ente consortile non giustificava la copertura degli stessi, se non dopo la preliminare riorganizzazione, la verifica dei carichi di lavoro, la qualificazione e la collocazione del personale esistente e, quindi, complessivamente, la revisione della pianta organica. Si concludeva asserendo che, osservati tutti i predetti adempimenti preliminari, l'Ente potesse procedere all'assunzione per mobilità, fermo restando l'onere del personale trasferito a carico del bilancio consortile.
Il semplice richiamo ai pareri dello scrivente conduce a ritenere ammissibile la mobilità fra enti, né pare che la mancata attuazione dell'istituto ad opera della disciplina contrattuale dei dipendenti regionali del comparto possa costituire ostacolo in tal senso, giacchè l'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, al comma 2, prevede semplicemente che i contratti nazionali possono definire procedure e criteri generali per l'attuazione della mobilità di cui al comma 1 della stessa norma; trattasi della previsione di normativa sussidiaria che integra l'attuazione della norma primaria, laddove emanata e definita.
E' pur vero che per i dipendenti del comparto regionale l'istituto della mobilità ha avuto una marginale definizione in sede di contrattazione proprio con la previsione di sospensione della sua applicabilità, nelle more dell'attuazione dei titoli IV e VII della l.r. 10/2000 (art. 11 del D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10), ma, come già rilevato nel citato avviso di questo Ufficio del 6 ottobre 2003, quella sospensione è da ritenere riferita all'Amministrazione regionale strettamente intesa, mentre non si rinvengono ostacoli per l'applicazione della mobilità agli enti di cui all'art. 1 della stessa legge regionale, sui quali l'attuazione dei titoli IV e VII della medesima legge non appare avere refluenza.

4. In ordine alla seconda problematica sottoposta si rassegna quanto segue.
La previsione riportata all'art. 15 della l.r. 1/1984 (Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia) in tema di controlli deve essere integrata da quanto disposto dall'art. 73 della l.r. 3 maggio 2001, n. 6, il cui contenuto si riporta integralmente: "1. Ai fini dell'ottimizzazione dei tempi di gestione della spesa, il controllo previsto dall'articolo 15 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, è limitato ai seguenti atti fondamentali dei consorzi:
a) statuto e sue modificazioni;
b) programmi triennali delle opere pubbliche e di interventi di cui all'articolo 22;
c) bilanci preventivi e consuntivi;
d) regolamenti.
I predetti atti possono essere annullati entro trenta giorni dalla loro ricezione. Tutte le altre deliberazioni, adottate con il parere di legittimità del direttore del consorzio, che può avvalersi della facoltà di richiedere appositi pareri all'organo tutorio, sono portati a conoscenza dell'Assessorato regionale dell'industria".
Considerato che l'elencazione riportata all'art. 73 ha palesemente carattere tassativo, ne consegue che l'organo tutorio può esercitare il controllo solo sugli atti specificati, mentre tutti gli altri (come quello di che trattasi), muniti del parere di legittimità del direttore del consorzio devono essere portati solo a conoscenza dell'Assessorato. Su dette delibere il direttore del consorzio ha facoltà di richiedere il parere dell'organo tutorio. Pare chiaro però che detta facoltà debba esercitarsi prima che il direttore del consorzio rilasci il proprio parere di legittimità; l'avvenuto rilascio di quest'ultimo, infatti, conclude la fase integrativa dell'efficacia dell'atto e, del resto, non si vede l'utilità di un parere successivo a quello di legittimità del direttore del consorzio, atteso che la previsione della facoltà di richiedere parere all'organo tutorio dovrebbe essere finalizzata a supportare il direttore stesso nell'adozione del proprio. Successivamente alla conclusione della fase integrativa dell'efficacia il parere, di natura discrezionale, emesso dall'organo tutorio risulta privo della sua finalità : fornire un ausilio prima che il soggetto deputato rilasci il proprio avviso (quello sì vincolante) di legittimità.
Ne discende allora che, nella specifica fattispecie sottoposta, la delibera di mobilità non è soggetta al controllo di codesto Assessorato, non rientrando tra gli atti tassativamente elencati all'art. 73 della l.r. 6/2001. Essa è esecutiva con l'adozione del parere di legittimità del direttore del consorzio, risultando in questa fase vana la richiesta di parere avanzata dal direttore, mentre la trasmissione degli atti non può che assolvere al residuo onere di conoscenza nei confronti dell'Assessorato.
Le refluenze dell'assunzione in mobilità sul bilancio potranno essere vagliate (indirettamente) dall'organo tutorio in sede di controllo dei bilanci.

Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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