Pos. IV Prot. 5112/53.2004.11

OGGETTO: Pesca.- Contributi per calamità.- L.r. 33/1998.- Problematiche applicative.

ASSESSORATO REGIONALE
COOPERAZIONE, COMMERCIO,
ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
(Rif. nota n. 450 del 5 marzo 2004)
P A L E R M O

1.- Con la nota emarginata, premesso un breve excursus della normativa regionale in materia di interventi previsti, in dipendenza di calamità naturali od altre emergenze, a favore delle imprese di pesca danneggiate e dei componenti i relativi equipaggi, è stato chiesto il parere dello scrivente su talune problematiche insorte in sede di attuazione della normativa in discorso.
In particolare, dato atto che la normativa di riferimento appare riferirsi a casi compiutamente disciplinati, e che, in forza di tale presupposto si è ritenuto che "non occorra che l'Amministrazione, per la relativa istruttoria, sia munita del regolamento attuativo" di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 33/1998, e rilevato altresì che non si è mai provveduto alla adozione del decreto assessoriale da assumersi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della stessa l.r. 33 del 1998, previa delibera della Giunta regionale, allo scopo di individuare "le fattispecie concrete di volta in volta rilevanti ai fini della concessione delle provvidenze" disposte,si chiede l'avviso dell'Ufficio circa:
- l'individuazione dell'ambito operativo del regolamento attuativo previsto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 33/1998;
- la portata normativa della disposizione recata dall'art. 5, comma 2, della l.r. 29/2000, e cioè se essa sia da considerare una "mera integrazione" dell'art. 1, comma 1, della l.r. 33/1998, tendente ad introdurre un parametro da utilizzare per la determinazione del periodo di riduzione dell'attività di pesca, ovvero se introduca un nuovo intervento, alternativo o cumulativo, rispetto a quello di cui al richiamato articolo 1 della l.r. 33/1998;
- la natura, integrativa o interpretativa, delle disposizioni - e tra esse in particolare dell'art. 46 della l.r. 2/2002 e dell'art. 139, comma 73, della l.r. 4/2003 - che hanno, nel tempo, esteso le provvidenze di cui all'art. 1 della l.r. 33/1998.
Infine si chiede di sapere se "l'impegno finanziario, sia pure entro i limiti indicati dalla normativa, per i vari esercizi, debba essere assunto dalla G.R. contestualmente al riconoscimento di cui sopra."

2.- Lo scrivente, in via preliminare ed allo scopo di evitare che una mancata precisazione possa dare adito ad erronei convincimenti, rileva che (come peraltro, con separata nota, già portato a conoscenza di codesto Dipartimento), risulta in corso di esame da parte della Commissione Europea non soltanto la disposizione di cui all'art. 7 della l.r. 16 del 2002 - come correttamente evidenziato nella richiesta di consulenza che si riscontra - bensì anche l'integrazione all'articolo 46 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, recata dall'art. 139, comma 73 della l.r. 16 aprile 2003, n. 4.

Passando all'esame delle specifiche questioni proposte si osserva innanzitutto che l'articolo 2, comma 2, della l.r. 9 dicembre 1998, n. 33 - che costituisce il fondamento legislativo di quel Regolamento ritenuto dalla richiedente Amministrazione non necessario per procedere all'attuazione della legge, ma pur auspicato quantomeno al fine di sopperire talune, riscontrate, difficoltà operative - pur ascrivendo espressamente al richiamato atto normativo soltanto l'individuazione delle "cause di forza maggiore" che rendono computabili i giorni di assenza, sino ad un massimo di 20 giorni, ai fini del raggiungimento del requisito minimo di 181 giorni di navigazione richiesto per la corresponsione dell'aiuto all'occupazione sancito dal comma 1 dello stesso articolo, testualmente attribuisce alla stessa fonte il compito "di attuazione della presente legge"
Nel rilevare che nell'ambito delle diverse tipologie di regolamento, i regolamenti d'attuazione, in linea di principio, rispondono allo schema tipico di riparto di compiti normativi tra legge e regolamento - laddove la prima si limita a dettare i principi della materia e la fonte secondaria pone la disciplina di dettaglio - e dando atto, sempre in via generale che l'emanazione di un regolamento non sospende, nel limite del possibile, l'efficacia della legge di riferimento, si osserva che, nella fattispecie, appare palese l'intendimento della norma di imputare al Regolamento anche la funzione di assicurare l'operatività dell'intera legge, di definire e di precisare quanto la stessa ha disposto, e di procedere dunque a disciplinare, pure attraverso l'individuazione della necessaria strumentazione operativa, tutte le modalità procedurali che si rendano necessarie al fine dell'applicazione integrale di essa.
E dunque si ritiene che l'individuazione dell'ampiezza contenutistica del regolamento - nell'osservanza di quel limite dei principi, che determina, in via generale, l'estensione invalicabile del potere regolamentare, e nel rispetto della imputazione della competenza in questione al vertice politico-amministrativo regionale, cui spettano, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, "le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo" e fermo restando che non si può dallo stesso prescindere per ciò che attiene all'individuazione delle citate cause di forza maggiore - discenda dalla ricognizione fattuale delle difficoltà operative evidenziatesi in sede applicativa e delle necessità che attraverso la posizione della ipotizzata normativa secondaria si intendono soddisfare.

In ordine al secondo quesito posto all'esame, rileva lo scrivente che il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 23 dicembre 2000, n. 29 appare specificare un principio generale che vincola l'Amministrazione nella concessione di benefici conseguenti a calamità e finalizzati al ristoro dei danni patiti.
Lo scopo invero perseguito, in tali fattispecie, dalle diverse normative che dispongono l'intervento pubblico, appare di carattere solidaristico ed esclude, evidentemente, la sola ipotesi di avvantaggiare indebitamente i beneficiari, consentendo loro di lucrare sull'ammontare dei risarcimenti e di ottenere, in ultima analisi, un arricchimento senza causa del quale risulterebbe onerata la collettività.
Considerato altresì che l'obbligo della rendicontazione, attraverso idonei documenti giustificativi, appare finanche porsi quale attuazione del principio costituzionale di buon andamento, e rilevato che gli importi individuati nella tabella 2 dell'allegato IV al Regolamento (CE) n. 3699/93 - espressamente richiamata dall'art. 1, comma 1, della l.r. 33 del 1998, allo scopo di determinare le indennità in discorso - costituiscono, secondo quanto in detta sede specificato (cfr. punto 1.2. del citato allegato) "i massimali" giornalieri che non possono essere superati in occasione della concessione di "premi d'immobilizzazione (arresto temporaneo)", si ritiene che la disposizione recata dall'art. 5, comma 2, della l.r. 29/2000 non possa che essere interpretata quale integrazione alla disciplina di cui all'art. 1 della l.r. 33/1998.
In tal modo invero viene per esplicito data contezza che i massimali fissati a livello comunitario non sono da intendere quali importi forfettariamente determinati e da corrispondere quindi alle imprese danneggiate nella presupposizione di una loro corrispondenza al danno verificatosi in dipendenza delle indicate emergenze, bensì quale limite all'intervento pubblico che deve comunque tener conto delle perdite effettivamente subite.
L'interpretazione recata appare altresì rispettosa del testuale dettato normativo in commento (art. 5, comma 2, l.r. 29/2000) che letteralmente ha invero riguardo alla "indennità di cui al presente articolo". Ora, considerato che il comma 1 dello stesso articolo dispone l'aggiunta di talune parole nel corpo della preesistente espressione normativa recata dal comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 33/1998, il riferimento operato dal successivo comma 2 "al presente articolo", non può che leggersi come un rinvio all'articolo 1 della legge regionale 9 dicembre 1998, n. 33 come risulta modificato ed integrato dallo stesso articolo 5 della l.r. 29 del 2000.

Per ciò che attiene alla natura, integrativa o interpretativa, delle disposizioni recate dall'art. 46 della l.r. 2/2002 e dall'art. 139, comma 73, della l.r. 4/2003 si osserva quanto segue.
Ad avviso dello scrivente ambedue le citate norme di legge dispongono nuovi interventi, integrando sostanzialmente la previgente disciplina ed ammettendo ai benefici previsti fattispecie assolutamente nuove e diverse.
Ed invero l'art. 46 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2 ha previsto che "i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 29 - e consistenti in un contributo non superiore al 75 per cento delle spese sostenute e debitamente documentate per la ricostruzione, o l'acquisto di un mezzo equivalente, di natanti da pesca danneggiati in dipendenza di calamità, o a seguito di fatti dolosi, od ancora di eventi accidentali non dipendenti dalla volontà o dall'imperizia del personale imbarcato - possono essere, altresì, concessi per il ripristino degli impianti di maricoltura".
L'articolo 139, comma 73, della l.r. 16 aprile 2003, n. 4, ha ampliato ulteriormente - attraverso una integrazione letterale dell'art. 46 richiamato - l'ambito operativo delle recate provvidenze statuendo che i benefici in discorso, e cioè quelli sopra indicati, di cui all'art. 6 della l.r. 29/2000, possono concedersi anche "per le spese relative alla perdita del pescato ed ai danneggiamenti delle attrezzature subiti per calamità dai soggetti in possesso di autorizzazione alla mattanza rilasciata dalle competenti autorità."
Le richiamate norme ampliano, evidentemente, l'ambito dell'intervento pubblico a fattispecie prima non considerate e non riconducibili in sede di interpretazione, ancorchè posta in essere dallo stesso legislatore, al concetto di natante.
Nessun dubbio appare pertanto sussistere circa la natura integrativa delle riportate norme.

Infine, in ordine all'ultimo quesito esposto, laddove con il medesimo si intenda acquisire la consulenza dell'Ufficio circa l'individuazione del soggetto competente ad impegnare le spese relative alle provvidenze in discorso, non può che escludersi che siffatta funzione, di carattere meramente gestionale e da esercitarsi ovviamente nei limiti dello stanziamento assegnato in bilancio, possa ascriversi alla Giunta regionale, rimanendo viceversa la stessa compresa tra i compiti tipici della dirigenza.
Se invece il quesito non fosse da riferire all'impegno contabile, e cioè alla prima delle fasi attraverso cui si provvede all'erogazione delle spese, ma, in ipotesi, alla definizione del contenuto della delibera della Giunta regionale di cui all'art. 1, comma 4, della l.r. 33/1998, si osserva che in tale sede non sembra che debbano assumersi determinazioni di ordine finanziario, ma indicazioni atte a condizionare l'individuazione, da parte dell'Assessore al ramo, delle tipologie di eventi che, ai sensi della normativa di riferimento, dovrebbero disporsi preliminarmente alla concessione dei benefici in discorso.

3.- Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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