Pos. 1   Prot. N. 45.11.04 



Oggetto: Indennità di buonuscita. Art. 20, comma 6, l.r. 29.12.03, n. 21.




Allegati n...........................



PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale, dei Servizi Generali, di Quiescenza, di Previdenza ed Assistenza del Personale


PALERMO






1. Con la nota n, 706 del 27 febbraio 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine all'individuazione dell' aliquota contributiva applicabile sull'indennità di buonuscita.

Rappresenta codesto Dipartimento che l'art. 30, comma 2, della l.r. 23.2.1962, n. 2 stabilisce che il contributo previdenziale a carico del personale regionale sia commisurato al 2% della retribuzione annua mentre, ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, ( così come integrato dall'art. 17 della l.r. 15.6.1988, n. 11) viene previsto che il contributo a carico dell'Amministrazione regionale debba commisurarsi al 2% della retribuzione annua.
Rileva ancora codesta Amministrazione che ai fini del calcolo della base imponibile dell'indennità di buonuscita le suddette norme sono state coniugate con l'art. 17 del D.P.R. n. 917/1986.
Tale norma prescrive che detta base sia determinata detraendo la somma corrispondente al rapporto tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato dall'Amministrazione regionale.
Dall'applicazione della suddetta disposizione deriva la seguente proporzione:
2% (aliquota dipendenti): 4% (aliquota complessiva dipendenti + Amm.ne)= 50% percentuale da detrarre.

Osserva ancora codesta Amministrazione che l'art. 20, l.r. 29 dicembre 2003, n.21 prescrive che dal 1° gennaio 2004 le modalità di calcolo relative alla liquidazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti della Regione sono regolate dalle disposizioni statali che disciplinano la materia.
Tali norme prevedono l'applicazione dell'aliquota del 2,50% a carico del dipendente e del 7,10% a carico dell'Amministrazione (riferiti all'80% di stipendio ed accessori e al 48% dell'indennità di contingenza).
Da tale proporzione deriva che la percentuale della quota esente dell'indennità di buonuscita sia del 26,04%.
Ora l'applicazione di tale seconda percentuale anche all'importo maturato al 31-12-2003 renderebbe priva di effetto la disposizione contenuta nell'art. 20 della l.r. 29-12-2003, n. 21, comma 6, in forza della quale "è fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata fino al 31-12-2003, per le quali continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti con riferimento alla retribuzione ultima in godimento alla data di cancellazione dal ruolo"

Sulla base di tali considerazioni, viene chiesto l'avviso dell'Ufficio circa la possibilità di applicare la quota esente del 50% sull'indennità di buonuscita spettante in base all'anzianità maturata al 31-12-2003 e di applicare l'aliquota del 26,04% in relazione all'anzianità maturata e maturanda dall'1-1-2004.



2. Sulla questione prospettata non può che concordarsi con l'orientamento espresso da codesto Dipartimento.
Ed invero non sembra dubbio che l'espressione utilizzata dal legislatore nel comma 6 dell'art. 20, l.r. n. 21/2003, "fatta salva la quota di liquidazione spettante per l'anzianità maturata al 31 dicembre 2003, per la quale continuano ad applicarsi le modalità di calcolo regionali previgenti" risponda alla precipua volontà di assicurare la percezione dell'importo maturato al 31.12.2002 per poi procedere ad un adeguamento graduale della disciplina regionale a quella statale.
Diversamente, l'applicazione di una quota esente del 26,04% all'intera buonuscita finirebbe col vanificare la predetta norma di salvaguardia come risulterebbe evidente nel caso prospettato di dipendenti con pari anzianità, collocati a riposo rispettivamente il 31.12.2003 ed il 1.1. 2004.
Pertanto per il calcolo relativo alla liquidazione dell'indennità di buonuscita, ove il pensionamento sia avvenuto entro il 31.12.2003, si applicherà l'aliquota contributiva prevista dalle leggi regionali.
Viceversa qualora il diritto al trattamento di buonuscita venga maturato successivamente alla suddetta data, si procederà alla determinazione di due diverse quote: la prima, per la quale verrà applicata l'aliquota contributiva prevista dalle leggi regionali, sino al 31.12.2003; la seconda, per la quale verrà applicata l'aliquota contributiva prevista dall'ordinamento statale a partire dal 1° gennaio 2004.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.





















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