POS. V Prot._______________/44.2004.11

OGGETTO: Trattamento previdenziale da applicare al personale docente e non docente appartenente al ruolo ad esaurimento delle scuole materne regionali.





ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Dipartimento Pubblica Istruzione
PALERMO


E, p. c. DIPARTIMENTO REGIONALE
DEL PERSONALE, DEI SERVIZI DI QUIESCENZA,
PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEL PERSONALE
PALERMO



1. Con nota n. 995/ Servizio 5 del 25 Febbraio 2004, codesto Dipartimento ha chiesto il parere di questo Ufficio su svariati quesiti, in merito al trattamento previdenziale del personale delle scuole materne regionali, alcuni dei quali posti dal centro servizi amministrativi di xxx ed altri dall'istituto comprensivo statale "E. Basile" di jjj. In particolare, viene richiesto allo Scrivente:
a) A quale Istituto previdenziale- con la precisazione del relativo fondo- vanno versati i contributi per il personale in questione;
b) Quali sono le conseguenze dell'entrata in vigore dell'art. 10 della l. r. n. 21/1986 sul trattamento previdenziale del personale insegnante ed assistente immesso nei ruoli ad esaurimento della scuola materna regionale;
c) Qualora parte del personale suddetto, dopo l'entrata in vigore della l. r. n. 21/1986, sia soggetto alle trattenute previdenziali statali:
c-1) Quali trattenute sono da operare a carico del lavoratore e quali a carico dell'Amministrazione;
c-2) Su quali capitoli di bilancio vanno effettuati i relativi versamenti;
c-3) Se debba procedersi al recupero delle trattenute pregresse, precisando, in caso affermativo, la data di decorrenza delle stesse.

2. In ordine al primo quesito si osserva quanto segue.
L'art. 13 della l. r. 16 agosto 1975, n. 67 concernente "Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia", al primo comma, statuisce che il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della scuola materna in Sicilia è regolato dalle norme vigenti per il personale della Regione, con riferimento all'ammontare del trattamento economico indicato nel precedente art. 12. Il secondo comma precisa che il trattamento di quiescenza, previdenza e l'indennità di buonuscita vengono erogati dal Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione, mediante l'istituzione di apposita gestione separata.
Il richiamo all'art. 12, contenuto nel citato art. 13 della l. r. n. 67/1975, non deve ingenerare confusione. Il legislatore ha fatto una chiara distinzione tra, da un lato, lo stato giuridico ed economico del personale delle scuole materne regionali, per il quale, ai sensi dell'art.12 l. r. n. 67/1975, si applicano le disposizioni del corrispondente personale statale e, dall'altro, il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale in questione che, invece, è regolato, secondo quanto dispone l'art. 13 l. r. n. 67/1975, dalle norme vigenti per il personale regionale. Il richiamo all'art. 12 l. r. n. 67/1975, contenuto nel predetto art. 13, va inteso, quindi, nel senso che il trattamento di quiescenza del personale della scuola materna è liquidato in base allo stipendio pensionabile delle corrispondenti qualifiche della scuola materna statale( cfr. Corte dei Conti, sez. Regione Siciliana, 23 luglio 2001, n. 166).
Il trattamento previdenziale del personale delle scuole materne regionali è, quindi, regolato, ai sensi dell'art. 13, co. 1, della l. r. n. 67/1975, dalle disposizioni vigenti per il personale della Regione e le ritenute previdenziali applicabili al predetto personale sono quelle previste per il personale regionale.

L'art. 13 l. r. n. 67/1975, poi, al secondo comma, riserva al Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale la competenza ad erogare il trattamento di quiescenza e previdenza del personale delle scuole materne regionali, mediante l'istituzione di apposita gestione separata.
Con il primo comma dell'art. 1 della l. r. 3 maggio 1979, n. 73 il Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione siciliana è stato soppresso. Con il successivo comma 2 dell'art. 1 precitato è stato stabilito che le attribuzioni già di competenza del soppresso Fondo, comprese quelle relative a gestioni separate o speciali, sono svolte direttamente dalla Presidenza della Regione, che vi provvede a mezzo della Direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, istituita con la stessa l. r. n. 73/1979. A seguito dell'entrata in vigore della l. r. n. 10/2000, la direzione regionale predetta è confluita nel Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
Quest'ultimo, quindi, ai sensi dell'art. 1, co. 2 della l. r. n. 73/1979, sostituisce il soppresso Fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale nello svolgimento di tutte le attribuzioni riservategli dalla legge, comprese quelle relative a gestioni separate o speciali.
Pertanto è propria del Dipartimento regionale del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale la competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, co. 2 della l. r. n. 67/1975 e 1, co. 2 della l. r. n. 73/1979, ad erogare, con apposita gestione separata, il trattamento previdenziale del personale delle scuole materne regionali, previo accantonamento delle relative trattenute, calcolate sulla base della normativa vigente per il personale regionale.

3. Per quanto concerne il secondo quesito, riguardante gli effetti che l'entrata in vigore dell'art. 10 l. r. 9 maggio 1986, n. 21, ha prodotto sul trattamento previdenziale del personale delle scuole materne regionali, si osserva quanto segue.
L'art. 10 della l. r. n. 21/1986, concernente "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 recante nuove norme per il personale della Regione......", statuisce, al comma 1, che il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale regionale sono disciplinati, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, restando ferma la competenza diretta della Regione per l'amministrazione dei relativi trattamenti.
Il comma 2 precisa che nei confronti del personale regionale in servizio o già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge stessa, ivi compreso quello contemplato dalle ll. rr. n. 39/1985 e n. 53/1985 che verrà immesso nei ruoli regionali, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni.
Il comma 3 aggiunge che le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche al personale assunto in esito ai concorsi pubblici i cui decreti di indizione siano stati adottati alla data di entrata in vigore della legge in questione, ancorché pubblicati in data successiva.
Dalla lettura delle norme sopra indicate emerge che l'entrata in vigore della l. r. n. 21/1986 ha rappresentato, in sostanza, uno spartiacque tra, da un lato, il personale regionale in servizio o già in quiescenza alla predetta data, per il quale continuavano ad applicarsi le norme sul trattamento di quiescenza e previdenza contenute nella l. r. n. 2/1962 e succ. modif. ed integr. e, dall'altro, il personale regionale assunto in servizio successivamente a quella data, nei confronti del quale trova applicazione, per quanto concerne il trattamento di quiescenza e previdenza, la normativa vigente in regime statale.
Quindi, a norma dell'art. 10 l. r. n. 21/1986, occorre avere riguardo alla data di assunzione in servizio del personale per individuare la normativa sul trattamento previdenziale ad esso applicabile. Per il personale regionale assunto in servizio successivamente all'entrata in vigore della l. r. n. 21/1986 troverà applicazione la normativa sul trattamento previdenziale relativa agli impiegati civili dello Stato( cfr. C. G. A., sez. consultiva, n. 504 del 17 ottobre 1995).
E poiché l'art. 13 della l. r. n. 67/1975 assoggetta il trattamento di quiescenza e previdenza del personale delle scuole materne regionali alle norme vigenti per il personale regionale, la disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza contenuta nell'art. 10 della l. r. n. 21/1986 è applicabile anche al personale delle scuole materne regionali. Conseguentemente il trattamento di quiescenza e tutte le prestazioni previdenziali spettanti al personale delle scuole materne regionali assunto in servizio successivamente all'entrata in vigore della l. r. n. 21/1986, ivi compreso il calcolo delle trattenute previdenziali, sono disciplinati dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, non avendo rilievo invece, a tal fine, la data di inserimento nei ruoli ad esaurimento previsti dalla legge per il personale suddetto.
Ovviamente, a decorrere dal 1° gennaio 2004, restano applicabili le previsioni dell'art. 20 della l. r. 29 dicembre 2003, n. 21.

4. In ordine al terzo quesito, poiché vengono evidenziate mere problematiche applicative, ordinariamente curate dal Dipartimento regionale del personale, che legge per conoscenza, si prega quest'ultimo di rispondere in proposito direttamente al Dipartimento pubblica istruzione.
Si resta, comunque, a disposizione per la soluzione di eventuali quesiti giuridico-interpretativi che il Dipartimento regionale del personale potrà rappresentare, fornendo, al contempo, il proprio orientamento sulle questioni medesime.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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