POS. V Prot._______________/43.2004.11

OGGETTO: Consorzi ASI. Proroga dei termini di restituzione delle anticipazioni concesse dall'Assessore regionale per l'industria. L.R. 16 aprile 2003, n. 4, art. 70. Portata normativa.



ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
Dipartimento regionale industria
PALERMO


e, p. c. ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO E FINANZE
PALERMO



1. Con nota n. 761 del 25 febbraio 2004, Servizio III°, codesto Dipartimento ha richiesto il parere dello Scrivente sulla portata normativa dell'art. 70 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, con cui l'Assessore regionale per l'industria è stato autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni, concesse ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia ai sensi dell'art. 26 della l. r. n. 1 del 4 gennaio 1984, anche se non ancora utilizzate.
In particolare, viene chiesto a questo Ufficio se sia possibile ammettere ai benefici, di cui al predetto art. 70 l. r. n. 4/2003, anche gli interessi legali e le spese di giudizio, relativi ai contenziosi sorti- e definiti con lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado- nel corso delle procedure di acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione di infrastrutture comunque finanziate.



2. Sulla problematica sopra evidenziata si osserva quanto segue.
L'art. 70 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 statuisce, al primo comma, che "Al fine di consentire la risoluzione dei contenziosi, sulla base di lodi arbitrali e/o decisioni giurisdizionali anche di primo grado, relativi all'acquisizione di aree mediante espropriazione o derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture, indipendentemente dall'ente finanziatore, l'Assessore regionale per l'industria è autorizzato a prorogare i termini di restituzione delle anticipazioni concesse ai consorzi per le aree di sviluppo industriale ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1, anche se non ancora utilizzate. La proroga dei termini per la restituzione delle anticipazioni non può superare cinque anni".
Il comma 2 dello stesso art. 70 l. r. n. 4/2003 stabilisce che "I consorzi per le aree di sviluppo industriale devono predisporre un piano di rientro delle anticipazioni a partire dal terzo anno. Alla scadenza della proroga l'Assessorato regionale dell'industria provvede al recupero delle somme anticipate e non ancora rimborsate mediante compensazione con i contributi a qualsiasi titolo concessi ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 4 gennaio 1984, n. 1".
Le norme in argomento, come chiarito da codesto Dipartimento nella circolare 30 giugno 2003, n. 2964, si pongono l'obiettivo della risoluzione dei contenziosi sorti ( e definiti da lodi arbitrali o decisioni giurisdizionali anche di primo grado) nel corso delle procedure di acquisizione, mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento delle iniziative industriali, ovvero derivanti dalla realizzazione, anche in concessione, di infrastrutture comunque finanziate. A tal fine l'Assessore viene autorizzato a consentire ai consorzi, previa richiesta, una proroga dei termini di restituzione delle anticipazioni già concesse ai sensi dell'art. 26 della l. r. n. 1/1984.
L'art. 70 l. r. n. 4/2003, quindi, si limita a prevedere un allungamento dei tempi di restituzione delle anticipazioni, già concesse ai consorzi ASI sulla base della normativa regionale che le disciplina, ossia l'art. 26 l. r. n. 1/1984, alla quale l'art. 70 predetto rinvia espressamente.
La possibilità di ammettere ai benefici di cui all'art. 70 della l. r. n. 4/2003 anche gli interessi legali e le spese processuali, relativi ai procedimenti, indicati nella norma stessa, in cui i consorzi sono parte soccombente è esclusa, quindi, dalla lettera dello stesso art. 70 sopra indicato, che prevede soltanto una proroga dei termini di restituzione delle anticipazioni. Per la individuazione e la quantificazione delle somme oggetto di anticipazione occorre fare riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 26 della l. r. n. 1/1984 e nel decreto dell'Assessore regionale per l'industria 18 giugno 1984.
.L'art. 26 della l. r. n. 1/1984, richiamato dall'art. 70 della legge regionale n. 4/2003 così recita: "L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad anticipare ai consorzi le somme occorrenti all' acquisizione, anche mediante espropri, dei terreni necessari per l'insediamento o l'ampliamento delle iniziative industriali.
Con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per l'industria, di concerto con l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, provvederà a regolare le modalità di utilizzazione ed i tempi di restituzione delle somme anticipate".
In attuazione del secondo comma dell'art. 26 della l. r. n. 1/1984 è stato adottato il decreto assessoriale 18 giugno 1984. Tale decreto, contenente la disciplina sulle modalità per l'utilizzazione delle anticipazioni in questione, all'art. 1, comma 4 precisa che "L'anticipazione è commisurata all'indennità di espropriazione da corrispondere anche in base a bonario componimento, maggiorata degli oneri per la stima dei terreni e dell'indennità di occupazione, ove intervenuta".
Pertanto possono essere imputate a carico del bilancio della Regione a titolo di anticipazioni ai consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto assessoriale 18 giugno 1984, soltanto le somme relative all'indennità di esproprio, agli oneri per la stima dei terreni e all'indennità di occupazione.

Gli interessi legali dovuti dal consorzio soccombente per il maggior prezzo di esproprio determinato nella sentenza potrebbero, quindi, essere ricompresi tra le somme oggetto di anticipazione, in mancanza di un'esplicito riferimento ad essi contenuto nell'art. 1, comma 4 del decreto assessoriale 18 giugno 1984, solo nel caso che tali interessi trovassero fondamento esclusivo nell'obbligazione principale di corrispondere l'indennità di espropriazione. Ma, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di Cassazione, gli interessi, siano essi moratori, corrispettivi o compensativi, hanno un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione pecuniaria alla quale accedono (cfr. sentenze 12 ottobre 1979, n. 5333; 13 febbraio 1982, n. 894; 30 luglio 1983, n. 5242; 9 febbraio 1993, n. 1561).

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni, dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.



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