Pos.   1 Prot. N. 40.04.11 




Oggetto: Progetti di restauro di beni culturali - competenze - d. lgs. n. 30/2004 - Applicabilità in Sicilia.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento regionale dei beni culturali e ambientali e dell'educazione permanente
Servizio per il patrimonio archeologico, architettonico, etnoantropologico e storico artistico
          PALERMO  


e p. c.   ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI 

PALERMO

1. Con nota 23 febbraio 2004, n. 658, codesto Assessorato ha chiesto l'avviso dello scrivente Ufficio circa la possibilità di ritenere applicabile in Sicilia la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30 che consente ai "funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare" l'esercizio di attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e incarichi di supporto a responsabile unico del procedimento, relative a lavori, forniture o servizi sui beni mobili ed immobili, elementi architettonici e superfici decorate, inclusa l'esecuzione di scavi archeologici, sottoposti alle disposizioni di cui al d. lgs. n. 490/1999.

2. Si premette che il decreto legislativo n. 30/2004, recante modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, non appare applicabile nella Regione Siciliana che, in materia, gode di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 14, lett. g) e lett. n) dello Statuto.
  Nel territorio della Regione, pertanto, rimangono in vigore la legge n. 109/1994 ed il D.p.r. n. 554/1999 nel testo vigente alla data di approvazione della legge regionale n. 7/2002 che ne ha operato il recepimento con modifiche ed integrazioni. 


  Fatta tale premessa, va osservato che il predetto decreto legislativo n. 30/2004 è opportunamente intervenuto a modificare le disposizioni in tema di lavori sui beni culturali recate dalla legge n. 109/1994, con maggior attenzione per la specificità della materia introducendo, una nuova definizione degli interventi, il principio della separazione di quelli riguardanti i beni mobili e le superfici decorate di beni architettonici da quelli interessanti i beni immobili, , la disciplina degli "appalti misti" (art.3), le modalità di affidamento (art.4), la competenza per la progettazione degli interventi di restauro e degli scavi archeologici (art.6) e la "qualificazione" dei soggetti esecutori (art.5) che consiglierebbero un suo recepimento da parte del legislatore regionale. 


Per quanto attiene la questione dell'individuazione delle figure professionali competenti alla progettazione, direzione e incarichi di supporto al responsabile unico del procedimento si rileva che il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto lgs. 30/2004, infatti, riserva la redazione delle "schede tecniche" di cui al comma precedente a "professionisti o restauratori con specifica competenza"; la seconda alinea dello stesso comma precisa che le schede relative a beni mobili e superfici decorate di beni architettonici debbano essere redatte "in ogni caso da restauratori di beni culturali".

Il terzo comma, poi, limita la competenza del "restauratore" ai "casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale" chiarendo che i "professionisti" di cui al comma precedente sono, in senso stretto, quelli per i quali sia prevista dall'ordinamento una specifica "abilitazione".

Il comma 4 dello stesso art. 6, estende ai "funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità" la competenza ad esercitare le attività di cui ai precedenti commi 2 e 3.
I "funzionari tecnici" potranno, pertanto, svolgere tali attività limitatamente ai casi in cui, come specificato dal comma 3 del citato art. 6 del decreto legislativo in questione,"non sia necessaria idonea abilitazione professionale".
E d'altro canto, non si vede come la "adeguata professionalità" dei funzionari tecnici dell'amministrazione possa essere ritenuta sostitutiva dell'abilitazione il cui possesso costituisce requisito necessario per lo svolgimento delle attività professionali disciplinate dalla legge. Tale disposizione, che in mancanza di recepimento del d.lgs. n. 30/3004, non può trovare diretta applicazione nell'ordinamento regionale, sembra restituire ai "funzionari tecnici" in possesso di adeguata professionalità le competenze alla progettazione e direzione di lavori di restauro (limitatamente ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici) che apparivano attribuite dalla legge n. 109/1994 ai soli "restauratori".

*****

Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale

?? ?? ?? ??