Pos. 1   Prot. N. 39.11.04 



Oggetto: Indennità di contingenza.Cumulo




Allegati n...........................




PRESIDENZA REGIONE
Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza, Assistenza del Personale


PALERMO





1. Con la nota n. 281 del 20 febbraio 2004, codesta Amministrazione ha chiesto il parere dello Scrivente "sulla procedibilità d'ufficio al riconoscimento dell'indennità di contingenza sia per coloro che intrattengono attività lavorativa e fruiscono di trattamento di quiescenza sia per chi è titolare di più trattamenti pensionistici".

Rappresenta codesto Dipartimento che con alcune sentenze della Corte Costituzionale (n. 376 del 1994 e n. 516 del 2000) è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune norme di leggi regionali (l'art. 4 della l.r. 24 luglio 1978, n. 17, e la tabella O, lett. b, terzo comma della l.r. 29 ottobre 1985, n, 41) nella parte in cui stabilivano il divieto di cumulo tra indennità di contingenza ed altre indennità integrative speciali nei confronti del titolare di più pensioni o assegni vitalizi o riguardo al pensionato che presti attività retribuita.

Viene riferito che per effetto di tali decisioni venivano espunte dall'ordinamento le norme suddette e la Corte dei Conti, con numerose pronunce, riconosceva ai dipendenti pubblici il diritto alla corresponsione dell'indennità di contingenza non solo nel caso di esercizio di attività lavorativa e trattamento di quiescenza, ma anche nell'ipotesi di duplice trattamento pensionistico.

Osserva ancora codesta Amministrazione che la Consulta, con ordinanza n. 438 del 1998, ha fra l'altro ritenuto che l'indennità integrativa speciale ha perso il suo carattere di accessorietà ed è a tutti gli effetti parte della retribuzione.

Alla luce di tale univoca giurisprudenza codesto Dipartimento riferisce che un numero consistente di dipendenti regionali ha richiesto il riconoscimento d'ufficio del diritto alla percezione dell'indennità di contingenza, senza avere adito le vie giurisdizionali.



Viene chiesto, pertanto, se sia possibile accogliere tali istanze.




2. Il divieto di cumulo dell'indennità di contingenza è stata oggetto di un precedente parere di quest'ufficio (n. 107.01.11) che per conoscenza si allega in copia; tuttavia si reputa opportuno tornare sull'argomento illustrando l'excursus giurisprudenziale intervenuto in subjecta materia ed in parte successivo al succitato parere.

L'indennità integrativa speciale è un importo aggiuntivo corrisposto sullo stipendio e sulle pensioni per adeguarli al costo della vita.
Nata inizialmente come assegno assistenziale ( legge 324/59) ha perso il suo carattere di accessorietà anche a seguito di diversi interventi della Consulta e del legislatore tanto che essa è stata, a partire dal 1995, definitivamente inclusa nella pensione. ( cfr Corte dei Conti, sez, giursd, Sardegna 28,12,2001, n. 131 ; Corte Cost. ord. 23.12.1998, n. 438)
Le disposizioni che vietavano la sua duplicazione nei casi in cui un soggetto fosse titolare di due pensioni ovvero il pensionato prestasse opera retribuita alle dipendenze di terzi, sono state sottoposte all'esame della Corte Costituzionale la quale, con numerose pronunce, ha effettuato una distinzione tra la disciplina concernente il cumulo di due pensioni e quella relativa al cumulo di una pensione con il trattamento di attività.
Nel primo caso il divieto del cumulo è stato temperato con la salvezza dell'importo corrispondente al minimo INPS ; nella seconda ipotesi la Consulta si è pronunciata per l'illegittimità della norma che prescriveva la sospensione dell'indennità " qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita" ( sent. n. 566/89, 204/92, 376/94)
A seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale si è determinato un contrasto giurisprudenziale in seno alla Corte dei Conti che ha assunto differenti posizioni in merito al suddetto divieto ( cfr. SS.RR. 3.1.2000 n. 1/2000 e SS.RR. 18 giugno 2003, n. 14/2003).


Con una prima decisione di massima, la n. 100/94 le Sezioni Riunite della Corte dei Conti affermarono che le decisioni della Consulta non avevano annullato le disposizioni dichiarate illegittime, ma solo rinviato alla discrezionalità del legislatore la fissazione dell'importo della retribuzione o della pensione al di sotto del quale potere consentire il cumulo integrale.
Successivamente, con sentenza n. 39/49 del 1997, affermarono che la Corte aveva effettivamente annullato le norme dichiarate incostituzionali, ma non aveva annullato altre disposizioni che continuavano a vietare la concessione della doppia indennità tra due pensioni pubbliche e tra pensione e retribuzione ( art, 2, commi 6 e 7 della l. 324/59 e art. 130 del DPR 1092/73)


Tale tesi è stata sconfessata dalla Corte Costituzionale che con l'ordinanza n. 438/98 ha osservato che il divieto contenuto nelle norme sopraccitate deve ritenersi espunto dal sistema perché trasfuso in norme già colpite da declaratoria di illegittimità costituzionale.
Inoltre, nella medesima ordinanza la Corte ha fornito una lettura delle precedenti pronunce in materia nel senso che depone per l'abolizione generalizzata del divieto di cumulo sia fra pensione e retribuzione che nel caso di doppia pensione.

Con successiva sentenza, n. 516 del 2000, la Consulta ha chiarito che l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il divieto del cumulo non deriva dal divieto di cumulo in sé, bensì dalla mancata fissazione di un limite di trattamento complessivo al di sotto del quale il divieto di percezione di una doppia indennità non deve operare.
Occorre evidenziare poi che in detta pronuncia sparisce il riferimento al cosiddetto " minimo INPS" e viene sancito che anche nei confronti del titolare di due pensioni il divieto di cumulo è inoperante ove non venga determinato dal legislatore il limite al disotto del quale il cumulo deve ritenersi legittimo.

Sulla scorta del suddetto orientamento la Consulta, con recente ordinanza n. 179 del 2003, ha ribadito che la decurtazione dell'indennità integrativa speciale in presenza di più trattamenti pensionistici goduti da dipendenti pubblici sia da ritenere illegittima "anche quando sia salvaguardata l'integrazione al minimo INPS".

Di segno parzialmente diverso la recente decisione n. 14 del 2003 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che ribadendo il concetto dell'inesistenza di un divieto di cumulo generalizzato per l'ipotesi del pensionato che presti opera retribuita, continua invece a ritenere sussistente il divieto nell' ipotesi di fruizione di doppio trattamento di pensione .

Tale orientamento è stato comunque disatteso dalla più recente giurisprudenza della stessa Corte dei Conti ( cfr Corte dei Conti sez. giursdiz. Liguria sent. n. 934 del 21 novembre 2003) che uniformandosi a numerose pronunce precedenti( Corte dei conti Sez. Terza Giurisdiz. Centrale sent. n. 33 del 18.02.2002; Sez. Giursdiz. Toscana, sent. n. 293 del 18.04.2002; Sez. Giursdiz. Liguria sent. n. 413 del 17 .06. 2002) riconosce il diritto del pensionato alla percezione l'indennità integrativa speciale in misura integrale su ambedue i trattamenti di riposo.
D'altra parte, sottolinea la Corte, una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 36, 38 della Costituzione "stante il trattamento deteriore che deriverebbe al titolare di due pensioni rispetto a quello riservato al titolare di pensione più retribuzione".

Si ritiene pertanto, in base alla giurisprudenza in atto prevalente, sia in ipotesi di duplice trattamento pensionistico che di percezione di stipendio e pensione, che spetti l'indennità integrativa speciale intera su entrambi gli emolumenti.


Per quel che riguarda poi il termine di prescrizione del diritto all'indennità di contingenza, la tesi prevalente in giurisprudenza ritiene applicabile quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
A proposito del dies a quo di decorrenza della prescrizione dei ratei di indennità integrativa speciale, di recente è intervenuta una sentenza della Corte dei Conti( n. 16 del 2003) nella quale si afferma che il termine dei ratei non corrisposti sul trattamento pensionistico in forza di norme di legge successivamente dichiarate incostituzionali, decorre dalla data di scadenza di ogni singola rata e non dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale dichiarativa dell'incostituzionalità.
Ciò significa che il dies a quo decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla data di insorgenza del beneficio spettante (cioè dal maturare di ogni singola rata di pensione o retribuzione sulla quale sia stata defalcata l'indennità di contingenza).

Con riguardo alla fattispecie concreta che oggi ha dato origine alla presente consultazione, qualora i richiedenti adissero le vie giurisdizionali o venisse avanzata istanza interruttiva della prescrizione, sarebbe possibile accogliere la richiesta di erogazione dell'indennità in questione a fare data dall'ultimo quinquennio antecedente.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto possibile procedere al riconoscimento d'ufficio dell'indennità di contingenza in entrambe le ipotesi prospettate.




3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.






















Regione Siciliana - Ufficio legislativo e legale
Ogni diritto riservato. Qualunque riproduzione, memorizzazione, archiviazione in sistemi di
ricerca ,anche parziale, con qualunque mezzo, è vietata se non autorizzata.
All rights reserved. Part of these acts may be reproduced, stored in a retrieval system or
transmitted in any form or by any means, only with the prior permission.

Ideazione grafica e programmi di trasposizione © 1998-2002 Avv. Michele Arcadipane
Revisione e classificazione curata da Avv. Francesca Spedale