Pos. IV Prot. _______/36.04.11

OGGETTO: Ente pubblico e privato- I.R.F.I.S.- Competenze Comitato amministrativo- L.r. n.2/2002, art. 73.


ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
PALERMO



1. Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la nota dell'I.R.F.I.S. 5 dicembre 2003, n. 21420, con la quale l'Istituto di credito ha sollevato taluni dubbi interpretativi in relazione all'art. 73, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, che così dispone: "Previa autorizzazione dell'Assessorato regionale competente, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, le perdite definitivamente accertate, dovute ad insolvenza del debitore e di eventuali coobbligati, conseguenti a finanziamenti accordati da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione di leggi regionali mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione gravano sui fondi medesimi nei limiti degli importi corrispondenti alle rate o parte di rate rimaste impagate e alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce il fondo per l'esperimento delle procedure esecutive, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale".
In particolare vien chiesto:
a) se la norma sopra riportata si applichi "a qualsivoglia ipotesi di perdita" ovvero solo alle perdite connesse a finanziamenti assistiti da garanzia regionale;
b) se il Comitato amministrativo dell'I.R.F.I.S. sia competente a definire in via transattiva singole posizioni creditorie attivate sui fondi di rotazione.


2. Preliminarmente all'esame delle singole questioni si fa presente che l'attività consultiva dello Scrivente è resa su precisi quesiti giuridici sollevati dagli organi di amministrazione attiva che esprimono altresì il proprio orientamento al riguardo.
Cionondimeno -affrontando in uno spirito di fattiva collaborazione le problematiche proposte- si osserva, in relazione al primo quesito, che, alla luce di una interpretazione letterale della disposizione riportata in epigrafe, il termine generico di "finanziamenti" utilizzato dal legislatore senza ulteriori specificazioni, sembra assumere valenza omnicomprensiva: la norma in esame deve pertanto interpretarsi nel senso che possono gravare sui fondi di rotazione assegnati in gestione dalla Regione ad enti ed istituti di credito, le perdite definitivamente accertate relative a qualsiasi tipo di finanziamento concesso mediante l'utilizzo dei fondi medesimi, a prescindere dalla circostanza che si tratti di finanziamento assistito da una garanzia a carico della Regione.
L'interpretazione qui accolta risulta peraltro avvalorata dalla considerazione che, qualora l'intentio legis fosse stata diversa, ciò avrebbe potuto e dovuto essere direttamente esplicitato mediante l'utilizzo di una formulazione meno ampia qualificando espressamente i finanziamenti riguardati dalla norma de qua.
Vero è poi che la rubrica del riportato art. 73, comma 1, della l.r. n.2/2002 ("garanzie creditizie") sembra restringerne l'ambito applicativo ai soli finanziamenti assistiti da garanzia regionale; tuttavia tale circostanza non può condizionare la soluzione interpretativa prospettata.
Ed invero, a tal proposito, si rileva che secondo la giurisprudenza le espressioni utilizzate dal legislatore nelle rubriche non hanno forza cogente per l'interprete; in particolare si è altresì precisato che "l'intitolazione della rubrica, necessariamente sommaria (specie quando l'articolo comprenda più disposizioni), ha scarso valore ermeneutico e, comunque, non può certo indurre a superare il preciso dato normativo, quale si desume dal contesto della norma da interpretare". (cfr. CGA, sez. consultiva, 20.11.1990, n. 364/90).
La soluzione ermeneutica prospettata circa l'ampia e generica valenza del termine "finanziamenti" trova conferma anche alla luce di una interpretazione sistematica che tiene conto del comma 2 dell'art. 73 della l.r. n. 2/2002 ai sensi del quale "a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge non sono più concesse garanzie creditizie sulle operazioni finanziarie poste in essere da enti, istituti ed aziende di credito in applicazione delle vigenti leggi regionali, mediante utilizzo di fondi di rotazione assegnati in gestione agli stessi dalla Regione e cessano di avere efficacia le garanzie precedentemente concesse a valere sui fondi regionali medesimi".
Considerato dunque che dall'entrata in vigore della legge in questione non sono più concesse garanzie creditizie e cessano quelle precedentemente concesse dall'amministrazione regionale per le operazioni di finanziamento che gravano sui fondi di rotazione, può affermarsi che, da tale momento, la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 73 l.r.n.2/2002 trova applicazione per i "finanziamenti" concessi a prescindere dalla circostanza che gli stessi siano ulteriormente qualificabili come assistiti o meno da garanzia regionale.
Pertanto alla stregua di quanto sopra detto appare da contraddire l'affermazione dell'I.R.F.I.S. contenuta nella citata nota n. 21420/2003, per cui "in assenza di garanzia regionale non sarebbe richiesta l'autorizzazione preventiva" dell'Assessorato regionale competente; ed invero, posto che dall'entrata in vigore della legge de qua, non può più operarsi, come già rilevato, un distinguo tra finanziamenti garantiti e non garantiti, deve ovviamente concludersi che occorre comunque l'autorizzazione prescritta ai fini dell'imputazione delle perdite definitivamente accertate ai fondi di rotazione di cui è discorso.

In relazione al quesito esposto sub 1. b), si fa presente che lo Scrivente con nota 28.3.1998, n. 5984/32.98.11 (che ad ogni buon fine si allega in copia), indirizzata a codesto Assessorato, si è già espresso, in via generale e in senso positivo, circa la possibilità per l'I.R.F.I.S. di transigere sulle posizioni debitorie connesse ai finanziamenti erogati, precisando che gli istituti di credito speciale, quale è appunto l'I.R.F.I.S., sebbene assicurino incentivi ad iniziative di particolare interesse pubblico, "rimangono autonomi nelle proprie scelte gestionali ed operative realizzando così il carattere imprenditoriale proprio dell'attività bancaria"; conseguentemente si è altresì affermato che "è rimessa alla discrezionalità dell'I.R.F.I.S. la valutazione di tutti gli elementi che possono giustificare la convenienza e l'opportunità della costituzione di un rapporto transattivo"
A quanto sopra detto deve ora aggiungersi, più in particolare, che tale valutazione è ovviamente demandata all'organo interno dell'istituto di credito che in effetti ha tutti i poteri di gestione dei fondi su cui gravano i finanziamenti concessi e cioè, nella fattispecie, al Comitato amministrativo dell'I.R.F.I.S. Né tale conclusione, circa la competenza del predetto Comitato a risolvere in via transattiva singole posizioni creditorie attivate sui fondi di rotazione, può essere diversa a seconda dell'interpretazione più o meno ampia del comma 1 dell'art. 73, così come sembra invece ritenere l'I.R.F.I.S. nella più volte citata nota n.21420/2003; al riguardo infatti si osserva che l'attività bancaria deve essere esercitata con criteri di economicità e redditività anche in relazione a quei fondi assegnati ai medesimi enti da altri soggetti giuridici pubblici o privati, compresa la Regione, per il perseguimento delle finalità correlate a dette assegnazioni; ciò che conseguentemente rende irrilevante, nella gestione del fondo, la concessione o meno della garanzia regionale sul finanziamento erogato.
Si rappresenta infine che, nella nota sopra citata, l'I.R.F.I.S. prospettando un dubbio interpretativo sulla disposizione in esame - e, in particolare, laddove prevede l'imputazione a perdita dei fondi nei limiti degli importi corrispondenti alle rate impagate ed alle spese per l'esperimento delle procedure esecutive- sottolinea: "in caso di perdita definitiva gli interessi di mora sinora sono stati imputati, ..., al conto economico delle rispettive gestioni nell'esercizio di competenza".
Nel rilevare che non appare chiaro quale sia il quesito giuridico da ricollegare all'affermazione sopra riportata- tralasciando ogni valutazione in ordine al pregresso operato e qualora le perplessità manifestate dovessero riguardare la possibilità di far gravare sui fondi di rotazione anche gli interessi di mora maturati, nei confronti del beneficiario del finanziamento, sulle rate rimaste impagate- si evidenzia che l'art. 73, comma 1, limita espressamente le perdite a carico dei fondi di rotazione ai soli importi corrispondenti "alle rate o parte di rate rimaste impagate" nonché "alle spese effettivamente sostenute dal soggetto che gestisce il fondo per l'esperimento delle procedure esecutive"; ciò che conseguentemente esclude la possibilità di imputare a perdita sui fondi medesimi altre voci non espressamente ivi previste.
La soluzione qui accolta appare peraltro conforme alla finalità della norma de qua che inserendosi in un contesto di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, è quella di limitare gli oneri a carico del bilancio regionale.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.





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