Pos. IV Prot. _______/35.04.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti- Garanzia sussidiaria fideiussoria regionale- Convenzione.

ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
PALERMO



1.Con la lettera in riferimento codesto Assessorato ha qui trasmesso la nota dell'I.R.F.I.S. 11 dicembre 2003, n.21589, con la quale l'Istituto di credito -gestore, ex art. 43 l.r. 21.12.1973, n. 50, del fondo regionale per il credito industriale- ha sollevato taluni quesiti concernenti la garanzia sussidiaria a carico della Regione concessa, ai sensi del predetto art. 43 l.r. n. 50/1973, agli istituti di credito operanti in Sicilia in favore delle imprese industriali ed artigiane che abbiano richiesto finanziamenti per la realizzazione di investimenti nel territorio della Regione.
In particolare vien chiesto:
a) se la garanzia sussidiaria regionale possa essere liquidata ad un istituto di credito che ha trasferito ad altro soggetto (art. 1260 c.c.) il credito per cui è stata concessa la garanzia stessa;
b) se il corrispettivo realizzato dal medesimo istituto di credito a seguito della cessione del credito possa integrare il requisito dell'accertamento definitivo della perdita richiesto dall'art. 46 della l.r. n. 50/1973 ai fini dell'intervento in garanzia della Regione;
c) se, nell'ipotesi di cessio pro soluto, l'istituto di credito avrebbe dovuto preventivamente richiedere il "previsto" parere del comitato di gestione del fondo presso l'I.R.F.I.S sulla convenienza della cessione stessa;
d) se ed in che limiti operi la garanzia sussidiaria regionale nell'ipotesi di cessio pro solvendo;
e) se possa procedersi nei confronti del cessionario alla liquidazione provvisoria della garanzia ex art. 46 l.r. n. 53/1970 nell'ipotesi di cessione del credito garantito dalla Regione;
f) se possa procedersi alla liquidazione della garanzia sussidiaria regionale qualora tra la banca cedente e il cessionario sia intervenuta una pattuizione "per la quale il cedente rimane titolare del credito nei confronti dei terzi ed il cessionario assume contemporaneamente l'obbligo di gestire, sino alla loro conclusione, le procedure esecutive e concorsuali relative al medesimo credito".


2. Preliminarmente all'esame delle singole questioni si fa presente che l'attività consultiva dello Scrivente è resa su precisi quesiti giuridici sollevati dagli organi di amministrazione attiva che esprimono altresì il proprio orientamento al riguardo.
Cionondimeno -affrontando in uno spirito di fattiva collaborazione le problematiche proposte- in relazione al primo quesito va richiamato il disposto dell'art.1263 c.c.,comma 1, secondo cui, per effetto della cessione, "il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori"; ciò che implicitamente esclude la possibilità di liquidare la garanzia sussidiaria regionale alla banca che ha ceduto il credito ad un terzo.
In altri termini, l'automatico trasferimento al cessionario delle garanzie reali e personali che assistono il credito oggetto della cessione, espressamente previsto dal sopra riportato art. 1263 c.c., comma 1, determina l'impossibilità per l'istituto cedente di pretendere l'intervento in garanzia a carico del fondo di cui all'art. 43 della l.r. n. 50/1973 e ciò nonostante che il corrispettivo della cessione, realizzato dalla medesima banca cedente, non sia satisfattivo di quanto dovuto dal beneficiario del finanziamento per capitale ed interessi.

Per quanto poi concerne, in particolare, tale corrispettivo realizzato dalla banca cedente per effetto del negozio di cessione del credito, e con ciò passando ora a trattare del quesito sub b), si rileva che il sistema disciplinato dall'art. 46 della l.r. n. 50/1973, prevede -e ciò ai fini della liquidazione della garanzia a carico del fondo in questione- l'accertamento della perdita subita dall'istituto finanziatore prima in via provvisoria e presunta, poi in via definitiva; ora, considerato che a seguito della stipula del negozio di cessione del credito la garanzia di cui all'art.43 della l.r. n. 50/1973 non può più essere liquidata, come già precisato, all'istituto cedente (art. 1263 c.c.), deve ovviamente concludersi che risulta irrilevante accertare se il corrispettivo ricevuto dalla medesima banca cedente integri il requisito richiesto per individuare l'ammontare della perdita subìta in via definitiva.

Risposta negativa va data al quesito sub c).
A tal proposito appare opportuno richiamare l'art. 46, commi 2 e 3, della l.r. n. 50/1973, ai sensi del quale: "qualora il recupero dei crediti sia subordinato alle conclusioni di qualsiasi procedura concorsuale, gli istituti di credito interessati documentano al comitato di gestione del fondo le possibilità reali di recupero e questo, valutata la situazione, procede alla liquidazione provvisoria della perdita presunta nella misura prevista dal precedente comma.
Quando questi casi si verifichino viene concordato con l' ìstituto di credito interessato il comportamento che questo deve seguire nelle procedure, avuto presente l'obiettivo di limitare al minimo la perdita e le spese a carico del fondo".
Le riferite disposizioni prevedono, dunque, che il comitato di gestione del fondo esamini la situazione debitoria solo qualora la realizzazione del credito sia subordinata all'espletamento di una procedura concorsuale, ciò che implicitamente esclude, per l'istituto cedente, la necessità di richiedere al predetto comitato preventivo parere sulla convenienza di una eventuale cessione del credito. Né tantomeno si ravvisano motivi di opportunità che possano comunque giustificare, a prescindere da una esplicita previsione legislativa, la necessità di un preventivo parere del comitato di gestione del fondo sulla cessione del credito, posto che come più volte già rilevato, a seguito della cessione medesima, il fondo di cui all'art. 43 della l.r. n. 50/1973 non può più intervenire in garanzia nei confronti dell'istituto cedente.
Si fa presente altresì che la conclusione negativa qui accolta circa la necessità del preventivo parere del comitato di gestione è valida, contrariamente a quanto sembra ritenere l'I.R.F.I.S. nella citata nota n. 21589/2003, sia nell'ipotesi di cessio pro solvendo che in quella di cessio pro soluto poiché l'assunzione o meno, in capo alla banca cedente, della garanzia della solvibilità del debitore ceduto non può, ovviamente, rilevare sulle considerazioni sopra svolte.

Circa il quesito sub d), si osserva che, anche nell'ipotesi di cessio pro solvendo, la garanzia sussidiaria regionale trasmigra al cessionario per effetto del negozio di cessione del credito, sebbene in tale ipotesi l'istituto cedente garantisca la solvenza del debitore nei limiti di quanto ha ricevuto come corrispettivo della cessione (art. 1267 c.c.).
In altri termini la garanzia dovuta, nei limiti sopra indicati, dalla banca cedente al cessionario non impedisce la liquidazione, nei confronti del medesimo cessionario, altresì della garanzia a carico del fondo di cui all'art. 43 della l.r. n. 50/1973; tale conclusione trova fondamento nella considerazione che la cessio pro solvendo si caratterizza solo per la circostanza che la liberazione del cedente è subordinata al pagamento del debitore ceduto, ciò che non limita, in alcun modo, gli effetti tipici del negozio di cessione del credito il quale, come più volte precisato, produce il trasferimento della titolarità del credito con i relativi accessori.

Risposta negativa va pure data al quesito sub e).
Al riguardo, nel richiamare l'art. 46, commi 2 e 3, sopra riportati, si evidenzia che il sistema della liquidazione provvisoria della perdita nonché della garanzia, così come ivi configurato, può trovare applicazione solo qualora la liquidazione stessa sia effettuata nei confronti di un istituto di credito; ed infatti il comma 4 dello stesso art.46 aggiunge che "eventuali differenze attive e passive tra la perdita definitivamente accertata e la liquidazione provvisoria sono definite tra il fondo e gli istituti di credito interessati secondo le norme vigenti che regolano i rapporti interbancari".
Ora, considerato che nella cessione del credito il cessionario può anche non essere un istituto di credito, in tale ipotesi rimarrebbe preclusa l'applicazione del testè riportato art. 46, comma 4, ciò che conseguentemente esclude la possibilità di procedere alla liquidazione provvisoria della garanzia de qua qualora l'istituto finanziatore abbia stipulato un siffatto negozio di cessione del credito.

Infine, circa il quesito sub f) si osserva brevemente che la pattuizione tra l'istituto finanziatore e un terzo in base alla quale quest'ultimo assume solo l'obbligo di gestire le procedure esecutive e concorsuali in relazione al credito rimasto insoluto non configura, in senso proprio, un negozio di cessione del credito; pertanto si concorda con quanto rilevato dall'I.R.F.I.S. nella nota n. 21589/2003 per cui in tali ipotesi non si ravvisano motivi che possono escludere l'intervento della garanzia sussidiaria.

A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta amministrazione vorrà a sua volta comunicare entro 90 giorni dalla ricezione l'eventuale possibilità inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca dati "FONS".


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