Pos. 1   Prot. N. 30.04.11 



Oggetto: Pensione privilegiata. D.P.R. n. 1092/1973. Art. 64. Quesito.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI
Dipartimento Lavori pubblici
Servizi Generali Comuni Ai Dipartimenti

Palermo





1. Con la nota n. 11257 dell'11 febbraio 2004, Codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad una richiesta di concessione di pensione privilegiata da parte di un dipendente dell'Ufficio del Genio Civile di xxxxx che ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio di un infortunio subito mentre eseguiva degli accertamenti per conto dell'ufficio.
La commissione deputata a tale accertamento, con verbale del 13.11.92, ha riconosciuto che l'infortunio è dipeso da causa di servizio, ma che il dipendente è comunque idoneo al servizio.
Successivamente il Comitato per le pensioni Privilegiate Ordinarie ha espresso parere favorevole alla concessione dell'equo indennizzo che, comunque, non è stato liquidato in quanto il lavoratore ha percepito una rendita per infortunio sul lavoro da parte dello Stato.
Sulla richiesta di concessione della pensione privilegiata è stato chiesto l'avviso del dipartimento del Personale il quale ha precisato che per il suo accoglimento debba esservi " una dichiarazione di inabilità permanente a proficuo lavoro per causa di servizio rilasciata a tal fine dall'organo preposto".

Rappresenta infatti codesta Amministrazione che il D.P.R. 20.12.73, n. 1092, all'art. 64 prevede la corresponsione della pensione alla condizione che le menomazioni abbiano reso il dipendente inabile al servizio.


2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.


L'art 64 del D.P.R. 29.12.1973, n. 1092, prevede, al primo comma, che il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili ad una delle categorie della tabella A di cui alla l. 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio.

Ed invero il primo presupposto per avere diritto alla pensione privilegiata è l'essere inabile assoluto o alla mansione propria della qualifica ricoperta
A tale proposito la giurisprudenza della Corte dei Conti ha più volte chiarito come l'inabilità vada intesa in senso relativo, cioè rapportata al tipo di impiego e di mansioni propri del ruolo, livello o categoria di appartenenza.
Altro presupposto è che l'inabilità si sia prodotta senza colpa dell'interessato e sia dovuta a causa o concausa di servizio.
Tale pensione, peraltro è assolutamente svincolata da ogni requisito minimo di durata del servizio stesso, purchè si verifichino i presupposti anzidetti.

Ciò posto, considerato che, nel caso di specie, il dipendente in questione pur avendo subito una menomazione per causa di servizio è stato comunque giudicato "idoneo al servizio" , non sembra dubbio che la richiesta avanzata dallo stesso, per le motivazioni sopra esposte, non sia accoglibile.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FONS", ed alla conseguente diffusione.










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