Pos.   Prot. N.  


Oggetto: Personale a tempo determinato e parziale. Assenze e congedi.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE
Dipartimento territorio e ambiente


PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento del personale e dei servizi generali ,di quiescenza, di previdenza ed assistenza del personale

LORO SEDI



1. Con nota prot.7921/ servizio 6° del 12 febbraio 2004 codesto Dipartimento ha inoltrato, ai sensi dell' art.32, comma 4, L.r.7 marzo 1997, n.6 e succ. mod., la nota n. 463 del 22 gennaio 2004 con cui l' Ente Parco xxxxx chiede il parere dello Scrivente in ordine ad alcune problematiche relative alla fruizione del congedo ordinario e straordinario da parte dei lavoratori che prestano servizio presso l' Ente stesso con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale ai sensi degli articoli 11 e 12 della L.r. 21dicembre 1995, n.85.
Come riferito dall' Amministrazione richiedente la prestazione di lavoro del suddetto personale si articola su tre o quattro giorni lavorativi la settimana, con orario ridotto rispetto al personale a tempo pieno (part time cosiddetto misto).
In particolare l' Ente Parco chiede di sapere:
1. se il congedo ordinario va calcolato in relazione alle giornate di lavoro, oppure in relazione alle ore settimanali a prescindere dalla articolazione giornaliera del lavoro nell' arco della settimana;
2. se il congedo straordinario cosi' come disciplinato dall' art. 44 della L.r. 29/10/1985, n. 41 e successive modifiche ed integrazioni (45 giorni nell' arco dell' anno solare,per malattia, matrimonio, eventi luttuosi, gravi motivi personali e familiari ) spetti nella misura intera prevista per il personale a tempo pieno, oppure in relazione alla giornate lavorative svolte nell' arco della settimana o in proporzione alle ore lavorate ( 18 ore settimanali ) a prescindere dall' organizzazione delle prestazioni durante la settimana (tre o quattro giorni lavorativi );
3. se nel caso in cui il personale sia affetto da patologie non invalidanti che richiedono costanti terapie, al medesimo possa essere concesso, in applicazione del comma 7 dell' art. 44, il prolungamento del congedo straordinario applicando i criteri indicati in esito al quesito di cui al precedente punto 2, ferma rimanendo - comunque- la cessazione del rapporto alla scadenza del contratto;
4. parimenti, se nei casi di infortunio sul lavoro, degenza ospedaliera prolungata e in ogni caso a seguito di operazioni e/o interventi che richiedono un periodo di convalescenza superiore a 30 giorni, il personale suddetto abbia diritto alla elevazione del congedo straordinario, ferma rimanendo - comunque - la cessazione del rapporto alla scadenza del contratto;
5. se, nel caso in cui la malattia si protragga oltre i giorni spettanti secondo le risposte fornite ai precedenti quesiti, il personale suddetto possa e debba essere collocato d' ufficio in aspettativa ai sensi dell'art. 45 della L.r. 29/10/1985, n. 41, in applicazione del principio di non discriminazione recato dall' art. 6 del Dlgs. 6/9/2001, n. 368, e dall' art.4 del D.Lgs. 25/2/200, n. 61;
6. come va calcolato in caso di risposta positiva al quesito di cui al precedente punto 5), il periodo di aspettativa spettante;
7. quali sono i criteri di fruizione da parte del suddetto personale del congedo parentale (ex astensione facoltativa) che si ascrive al congedo straordinario, giusta circolare prot. 31699 del 15/12/2000 della Presidenza della Regione.
Lo stesso Ente Parco ha altresì chiesto di sapere se il lavoratore contrattista ha diritto di assentarsi dal lavoro per il diritto allo studio ai sensi dell' art. 33 della L.r. 29/10/1985, n.41 o ad altro titolo previsto dalla legge.

2. Sulla questione esposta si osserva quanto segue.
La problematica in oggetto concerne i soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva individuati all' art. 1, commi 2 e 3, della L.r. 21 dicembre 1995, n. 85 e assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale.
La concretizzazione del rapporto di lavoro dei predetti soggetti ha posto numerosi problemi collegati al peculiare regime normativo al quale gli stessi sono sottoposti.
Infatti la stabilizzazione del rapporto di lavoro con le Amministrazioni di cui all' art.12, 1° comma, L.r. 85/95 è avvenuta attraverso la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale che garantissero, comunque, un trattamento , almeno sotto il profilo economico, non inferiore al trattamento contrattuale part time previsto per i dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell' ente proponente (cfr. 5°comma art.12 L.r. 85/1995).
Per quanto riguarda, invece, la fruizione del congedo ordinario e straordinario nonché della eventuale fruizione di permessi retribuiti per congedo parentale o malattia etc. nulla è previsto dalla L.r. 85/95 cit.
Ciò, si suppone, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro può essere instaurato con enti (per es. regione, province, comuni, camere di commercio etc ) aventi - riguardo a tali istituti - una diversa disciplina ovvero diverse esigenze di utilizzazione del personale in questione.
Ora , per quanto riguarda il personale suddetto utilizzato dall' Ente Parco delle xxxxx, viene riferito che secondo quanto previsto dal contratto tipo "Al dipendente spetta il congedo ordinario e straordinario nella misura prevista per il personale di ruolo dell' Ente appartenente all' area non dirigenziale.
La fruizione del congedo ordinario e del congedo straordinario è disciplinata dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale di ruolo dell' Ente dell' area non dirigenziale.
Le assenze per altre cause sono regolate dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti per il personale dell' area non dirigenziale dell' Ente "
Inoltre, con una norma di chiusura , il contratto tipo stabilisce che "Per quanto non previsto dal presente contratto, il rapporto è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti e dai contratti collettivi...
In ogni caso ... si applicano le norme del codice civile ( libro V, titolo II, capo I )."
In altre parole, il contratto stipulato dall' Ente Parco espressamente equipara il personale utilizzato a tempo parziale e determinato, quanto al trattamento relativo al congedo per malattia e assenze retribuite, al personale di ruolo dell'Ente con qualifica non dirigenziale.
Pertanto, anche in applicazione del principio di non discriminazione del lavoratore a tempo parziale rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile - dettato dal legislatore statale con il Dlgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e con il Dlgs.6 settembre 2001, n.368- al personale in oggetto deve essere attribuito il trattamento spettante al personale di ruolo con qualifica non dirigenziale previsto dalla L.r. 41/85.
Chiaramente, il principio di non discriminazione sotto il profilo economico e giuridico va contemperato ( come il legislatore stesso suggerisce, con il riferimento al lavoratore a tempo pieno comparabile ) con la particolare natura del contratto stipulato ed con la quantità di lavoro prestato ( cfr art. 6 Dlgs. 368/2001 ).
Infatti , mentre l' organizzazione del lavoro per il personale in servizio a tempo pieno è articolata su cinque giorni la settimana, per il personale de quibus la prestazione lavorativa è articolata su tre o quattro giorni la settimana, ivi compreso, per alcuni, il sabato e la domenica, con orario ridotto rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
Inoltre, occorre considerare che i suddetti lavoratori presentano, rispetto al personale dell' Ente, un duplice ordine di differenze: non solo il contratto stipulato è a tempo determinato, ma lo stesso è anche a tempo parziale, con la particolarità che il lavoratore non solo presta la propria attività con orario ridotto rispetto al lavoratore a tempo pieno comparibile ( part time orizzontale) ma svolge la propria attività limitatamente ad alcuni giorni settimanali ( part time verticale ).
Cio' posto, si segnala che sull' argomento è intervenuta la Presidenza della Regione, Dipartimento del personale, dei servizi generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale, con la circolare del 5 giugno 2003, n. 12104 - che si allega in copia per l'Ente Parco - recante, fra l'altro, anche indicazioni in ordine alla durata e alle modalità di fruizione del congedo ordinario e straordinario da parte dei lavoratori contrattisti.
Pertanto, al fine di rendere uniforme il trattamento spettante ai lavoratori socialmente utili, i quesiti posti dall' Ente Parco andrebbero risolti dallo stesso facendo riferimento alla suddetta circolare, che costituisce riferimento per l' interpretazione dei contratti stipulati dai diversi Enti del comparto.
Laddove, comunque, dovessero residuare dubbi in ordine alla specifica disciplina da applicare appare opportuno che gli stessi vengano preliminarmente rappresentati al Dipartimento del personale, intestatario della specifica competenza in materia, al quale pertanto il presente parere viene esteso.
3. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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