Pos. 1   Prot. N. 19.11.04 



Oggetto: Art. 20 L.R. 29/12/2003, n.21. Figli di disabili gravi.Normativa applicabile. Pensioni di reversibilità ed indirette. Quesiti




Allegati n...........................


PRESIDENZA REGIONE

Dipartimento del Personale e dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza ed Assistenza del Personale.
Servizio Gestione Giuridica del Personale

PALERMO



1. Con la nota n. 3680 del 4 febbraio 2004 codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine ad alcuni quesiti relativi all'art. 20 della l.r. 29.12.2003, n. 21 che ha previsto l'adeguamento, a decorrere dal primo gennaio 2004, del trattamento di quiescenza del personale regionale al regime applicabile ai dipendenti dello Stato.

Il primo quesito concerne l'ultimo comma del citato art. 20, che ha modificato il primo comma dell'art. 39 della l.r 10/2000 che testualmente prevede, a proposito della deroga sulla sospensione dei pensionamenti di anzianità per i genitori, coniugi e figli di disabili gravi, che "continua ad applicarsi l'attuale normativa".
Rappresenta codesto Dipartimento che nel testo originario dell'articolo tale espressione faceva riferimento al periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge stessa ed il 31 dicembre 2003, data indicata nel primo periodo dell'articolo medesimo.
A seguito poi delle modifiche apportate dalla l.r. 21/2003, potrebbe interpretarsi, secondo codesto Dipartimento, nel senso della "normativa non abrogata della l.r. 2/62".

Codesto Dipartimento pone poi il problema dell'applicabilità dell'aumento di servizio utile alla maturazione del diritto a pensione, fino al massimo di cinque anni, per le donne coniugate o vedove con prole di cui al comma 2, dell'art. 2 della l.r. 2/62 "come requisito per il collocamento in quiescenza".
Nel caso in cui si accerti la spettanza di detto aumento si chiede poi se debba essere calcolato secondo il sistema retributivo o con il contributivo per la parte che decorre dal 1° gennaio 2004.


A proposito poi dell'espressione "disabili gravi" utilizzata nella norma più volte citata, codesto Dipartimento chiede se debba essere ricondotta alla situazione di particolare gravità prevista dall'art.3, comma 3, della l. 104/92. Si chiede poi se il requisito della convivenza del lavoratore con la persona handicappata, non più richiesto a seguito della novella di cui all'art. 19 della l. 53/2000, " non debba ritenersi indispensabile in ogni caso ed in particolare in caso di compresenza di più figli dipendenti regionali perché del beneficio in questione possa godere un unico soggetto".


Ulteriore problematica concerne la percentuale da utilizzare per il calcolo della prima quota di pensione nell'ipotesi in cui si maturi il diritto a pensione con un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, posto che l'art. 4 della l.r. 2/62 prevede una percentuale pari al 50% dell'ultima retribuzione annua per il dipendente che raggiunga un'anzianità minima di 15 anni di servizio.
A tale proposito codesto Dipartimento ritiene utile una percentuale pari ad un quindicesimo di quella applicabile a chi possiede l'anzianità minima prevista dall'art.4, dunque del 3,33%.

L'ultimo quesito concerne l'incidenza della riforma citata sulla determinazione delle pensioni di reversibilità ed indirette.
In particolare codesto Dipartimento ritiene che per le pensioni indirette si applichi il sistema misto previsto dalla legge regionale 21/2003.
Le pensioni di reversibilità dovrebbero invece seguire il regime della pensione diretta da cui il trattamento di reversibilità deriva.
Pertanto si applicherebbe la l.r. 2/62 qualora il trattamento sia sorto durante la vigenza di tale normativa.
Ove invece il diritto a pensione sia sorto dopo il 1° gennaio 2004 il trattamento di reversibilità dovrebbe essere regolato dalla legge di riforma con la conseguente determinazione di due quote del trattamento da corrispondere.



2. In ordine al primo quesito relativo al significato da attribuire all'espressione "attuale normativa", sembra, come correttamente ritenuto da codesto Dipartimento, che la disposizione debba essere letta con riferimento al momento dell'entrata in vigore della l.r. 10/2000 e pertanto facendo riferimento alla normativa di cui alla l.r. 2/62.

Con l'entrata in vigore della l.r 29.12. 2003, n. 21, sembra però che, a partire dal primo gennaio 2004, anche per i soggetti indicati nell'art. 39, 1° comma (dipendenti regionali genitori, coniugi o figli di disabili gravi), debbano applicarsi le norme relative al sistema contributivo statale, facendo naturalmente salve le quote spettanti da calcolarsi secondo la l.r. 2/62, così come prescritto dall'art. 20, l.r. 21/2003.
In altri termini l'art. 39, primo comma, seconda parte, della l.r. 10/2000, deve ora essere letto nel senso che continua a sussistere il diritto dei soggetti in questione ad andare in pensione con i requisiti di anzianità previsti dalla l.r. n. 2/62, ma che dal primo gennaio 2004 dovrà applicarsi comunque il trattamento pensionistico contributivo previsto dalla l.r. 21/2003.
Tale interpretazione sembra infatti la più rispondente alla volontà del legislatore che ha inteso bloccare il sistema retributivo alla data del 31.12.2003.

In ordine poi al trattamento pensionistico spettante alle donne coniugate o vedove con prole che beneficiano dell'aumento di servizio fino al massimo di cinque anni previsto dall'art.2, comma 2, della l.r. 2/62, posto che si concorda con codesto Dipartimento in ordine alla spettanza del suddetto beneficio, sembra che anche in tale caso il trattamento applicabile debba seguire la disciplina dello "sdoppiamento" con la conseguente applicazione del sistema contributivo per la sola parte che decorre dal primo gennaio 2004.



In relazione all'interpretazione dell' espressione "disabili gravi" si osserva in primo luogo che la nozione di disabile ( art. 1, legge 68 del 1999) è più ampia rispetto a quella di handicappato poiché idonea a ricomprendere anche l'invalido di guerra o per servizio e le persone non vedenti o sordomute.
Ciò posto non può che concordarsi con codesto Dipartimento nel ritenere che la situazione di gravità sia riconducibile a quella individuata all'art. 3, comma 3, della l. 104/92 per cui la minorazione assume i connotati della gravità qualora sia tale da rendere la persona non autosufficiente, e quindi bisognosa di assistenza.

Per quanto riguarda poi il venir meno del requisito della convivenza con il soggetto handicappato ( per effetto dell'intervento dell'art. 19 della su richiamata l. 53/2000) e la possibilità dell'esistenza di più figli dipendenti regionali con genitore disabile, sembrerebbe opportuna, onde evitare un'estensiva interpretazione della norma, ritenere che il beneficiario dell'anticipato collocamento a riposo, debba possedere gli stessi requisiti richiesti dall'art. 20 della succitata l. 53/2000 e cioè l'esclusività e la continuità dell'assistenza del soggetto handicappato, giova in proposito ricordare che secondo la Circolare I.N.P.S. 17.7.2000, n.133 "la continuità consiste nell'effettiva assistenza del soggetto handicappato, per le sue necessità quotidiane, da parte del lavoratore, genitore o parente del soggetto stesso, per il quale vengono richiesti i giorni di permesso".
" Pertanto la continuità di assistenza non è individuabile nei casi di oggettiva lontananza delle abitazioni, lontananza da considerare non necessariamente in senso spaziale, ma anche soltanto semplicemente temporale"

"L'esclusività va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l'unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado i assisterlo".

Pertanto nel caso di compresenza di più figli dipendenti regionali è sufficiente che sussistano tali requisiti affinché del beneficio del pensionamento ne goda un unico soggetto.

Tale interpretazione sembra la più ragionevole in quanto la possibilità di anticipato collocamento in pensione, appare diretta alla tutela del disabile destinatario dell'assistenza e non tanto a consentire un allargamento dei beneficiari della disposizione in ragione del loro rapporto di parentela con il portatore di handicap.

In relazione alla situazione del dipendente che maturi il diritto a pensione con un'anzianità ( al 31 .12.2003) inferiore ai 15 anni previsti dall'art. 4, l.r. 2/62, si ritiene di concordare, anche in questo caso, con l'orientamento espresso da codesto Dipartimento secondo cui la percentuale applicabile per il calcolo della prima quota sia pari ad un quindicesimo di quella applicabile ex l.r. 2/62 a chi possiede l'anzianità minima ( 15 anni) prevista nell'art.4 di quest'ultima e dunque pari al 3,33% per ogni anno di servizio utile ai fini della determinazione della quota di pensione " regionale".

L'ultimo quesito concerne le pensioni di reversibilità ed indirette.

La pensione ai superstiti prende il nome di pensione di reversibilità quando il lavoratore al momento del decesso era già pensionato.
Diversamente prende il nome di pensione indiretta quando la stessa tragga titolo dalla morte del lavoratore assicurato, ma non ancora pensionato.

In entrambi i casi il trattamento deve seguire il regime della pensione diretta da cui deriva.
Così se il diritto alla pensione sia sorto in vigenza della l.r. 2/62 sarà disciplinato dalla suddetta normativa; qualora il diritto alla pensione sia maturato dopo il 1° gennaio 2004, sia per la pensione indiretta che di reversibilità si applicherà il sistema di calcolo delle due quote previsto dal più volte citato art. 20 della l.r. 21/2000.

Nella superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.




3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.













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