POS. V Prot._______________/12.2004.11

OGGETTO: Normative in tema di alimenti e bevande. Sanzioni amministrative. Applicazione e riscossione da parte del Comune. Riconoscimento a favore dell'Ente locale di una percentuale degli introiti annui riscossi.



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA'
Dipartimento Fondo sanitario
Assistenza sanitaria ed ospedaliera
Igiene pubblica
PALERMO




e, p.c. ASSESSORATO REGIONALE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE
PALERMO




1. Con la nota n.687/Serv.2 del 23 Gennaio 2004 codesto Dipartimento ha richiesto l'avviso dello Scrivente in ordine alla possibilità di stipulare convenzioni con i Comuni della Regione, con le quali prevedere, a favore di questi ultimi, l'attribuzione di una percentuale degli introiti annuali, dagli stessi riscossi- e versati nelle casse della Regione- a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazione di normative in tema di alimenti e bevande.
In particolare, riferisce codesto Dipartimento che il Comune di xxx, Ufficio autonomo Igiene e Sanità, con note n. 1629 del 7 maggio 2002 e n.4633 del 26 settembre 2003 ha fatto presente che svolge le funzioni di accertamento e riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazione della normativa in tema di alimenti e bevande, fin dalla soppressione degli Uffici del medico provinciale, avvenuta con la l. r. 20 agosto 1994, n.33, art.17. Nelle lettere in questione sono state, inoltre, rappresentate le ingenti spese sopportate dal Comune per il proprio personale addetto alla predisposizione delle ordinanze- ingiunzione e per i giudizi di opposizione avverso le ordinanze stesse. Per far fronte a tali spese il Comune ha chiesto il trasferimento, alle proprie casse, di una quota parte degli incassi introitati dalla Regione a seguito dell'applicazione delle suddette sanzioni pecuniarie.


2. Sulla problematica sopra evidenziata si osserva quanto segue.
L'art.38 della l. r. 3 novembre 1993, n.30 opera, al comma 1, il trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria, non riservate dalla medesima legge allo Stato ed alla Regione. Il comma 4 del predetto art.38 stabilisce che, fino al riordinamento degli uffici periferici dell'Assessorato regionale della Sanità e al riassetto delle relative funzioni dirigenziali, i provvedimenti di competenza regionale in campo sanitario, di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, ed in particolare quelli di cui all'art.18 della stessa legge, sono adottati dal sindaco competente per territorio, che provvederà a versare le relative somme alla Regione.
L'art. 18 della l. r. n. 33 del 1994, al comma 1, fissa la competenza dell'Assessorato regionale della Sanità in materia di igiene e sanità pubblica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 38 e 40 della l. r. n.30/1993.
Ciò premesso, va osservato che la possibilità che formi oggetto di convenzione la distrazione, a favore del Comune, di parte delle somme riscosse dalla Regione in seguito all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, per violazione di norme in tema di alimenti e bevande, trova un ostacolo nella riserva di legge, in materia di determinazione dei finanziamenti per le funzioni attribuite dalla Regione agli Enti locali, prevista dalla vigente legislazione sull'ordinamento degli Enti locali.
Come è noto la legge n. 142/1990 sull'ordinamento degli Enti locali è stata recepita nella Regione Siciliana con l. r. n.48 dell' 11 dicembre 1991, che all' art. 1 ha operato un rinvio ricettizio alle disposizioni della l. n. 142/1990 ivi richiamate.
La legge n. 142/1990 è stata, poi, abrogata dal D. L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000. Quest'ultimo, all'art. 275, con una norma finale, ha stabilito che quando leggi, regolamenti o altre norme fanno riferimento alle disposizioni espressamente abrogate dagli articoli contenuti nel presente capo, il riferimento deve intendersi effettuato alle corrispondenti disposizioni del presente Testo Unico.
Pertanto, poiché la riserva di legge in materia di finanziamenti per le funzioni attribuite dalla Regione agli Enti locali è contenuta nell' abrogato art. 54 della l. n. 142/1990, il rinvio ricettizio all'art. 54 della l. n. 142/1990, contenuto nell'art. 1, lett. i) della l. r. n. 48 del 1991 deve intendersi, alla luce di quanto stabilito dall' art. 275 del D. Lgs. n. 267/2000, come rinvio all'art. 149 del D.Lgs. medesimo. Quest'ultima norma stabilisce, infatti, al comma 13, che le Regioni determinano con legge i finanziamenti per le funzioni da esse attribuite agli Enti Locali, in relazione al costo di gestione dei servizi sulla base della programmazione regionale.
Il legislatore ha voluto, pertanto, riservare alla legge la disciplina dei finanziamenti da corrispondere agli Enti Locali per le funzioni a questi ultimi attribuite. E', quindi, da escludere che la suddetta materia possa formare oggetto di una convenzione tra la Regione ed il Comune.
Giova, peraltro, ricordare che per le funzioni attribuite dalla Regione Siciliana agli Enti locali è previsto un sistema di finanziamento ad hoc disciplinato dall' art. 45 della l. r. n. 6 del 7 marzo 1997.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art.15 del Regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FONS", giusta delibera di Giunta Regionale n. 229 dell' 8 luglio 1998.



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