POS. II Prot._______________/6.11.2004

OGGETTO: Indennità di espropriazione e di occupazione - Deposito presso Cassa Depositi e Prestiti del Consorzio A.S.I. di XXX - Nulla osta allo svincolo.

ASSESSORATO REGIONALE INDUSTRIA
DIPARTIMENTO DELL'INDUSTRIA
Servizio III Incentivi alle Imprese e
all'Attività di Ricerca
PALERMO

1. Con nota 17 dicembre 2003, n. 5341, codesto Assessorato chiede all'Ufficio scrivente un riesame del precedente parere 28 gennaio 2003, n. 1361, attinente alla medesima questione in oggetto che, per comodità espositiva si riassume.
Con decreti assessoriali è stata determinata l'indennità di espropriazione per le aree occupate dal Consorzio di bonifica di XXX per la realizzazione di insediamenti industriali.
Le indennità, non accettate dai soggetti espropriati, venivano depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti del Consorzio che, ai sensi dell'art. 15 della legge 865/1971, chiedeva alla competente Commissione provinciale di determinarne l'ammontare.
L'ammontare delle indennità determinate dalla Commisione veniva opposto dal Consorzio presso la Corte di Appello di YYY.
Nelle more della definizione del giudizio, gli espropriati hanno chiesto lo svincolo delle somme versate dal Consorzio presso la Cassa Depositi e prestiti, sostenendo che per conseguire lo stesso è necessario il solo nulla osta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 865/1971.
Codesto Assessorato, pur riconoscendo legittima la pretesa, manifestava delle perplessità legate al rischio di attivazione indiscriminata di procedure oppositive da parte di espropriati fino ad oggi inclini ad accettare le indennità proposte.
Quest'Ufficio riteneva che non potesse negarsi agli interessati la possibilità di richiedere lo svincolo delle somme depositate, seppur in presenza di due presupposti: il primo, affermato dallo stesso art. 12 legge 865/1971, attiene all'indagine dell'autorità regionale tendente ad accertare che il richiedente lo svincolo sia effettivamente titolare del diritto reale sul bene espropriato; il secondo presupposto, ricavabile dal sistema, richiede che l'indennità depositata non possa essere variata se non in aumento, il che accade tutte le volte che l'opposizione alla stima sia proposta soltanto dall'espropriato e faccia difetto una rituale domanda riconvenzionale dell'espropriante. In quell'ipotesi, però, e nel caso di opposizione alla stima da parte dell'espropriante, come nella fattispecie, lo svincolo può essere disposto a condizione che il richiedente presti idonea garanzia per la restituzione di eventuali importi ricevuti in eccesso secondo le risultanze di un giudizio che, configurandosi di cognizione sul quantum dell'indennità, non vincola - secondo la giurisprudenza prevalente della Cassazione - il giudice alla stima eseguita in via amministrativa, né alla qualificazione dell'area sulla cui base l'indennità è stata determinata, ben potendo lo stesso determinare una nuova e diversa indennità , con il rischio che l'ente espropriante debba recuperare importi corrisposti in eccesso.
Con l'odierna richiesta di parere si segnala la considerazione, posta dal legale delle parti interessate allo svincolo delle somme depositate, e non contestata da codesta Amministrazione, secondo la quale nel pendente giudizio d'opposizione non potrebbe determinarsi un'indennità inferiore a quella depositata, giacchè la stessa è stata determinata commisurandola al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nei terreni espropriati, così come determinato annualmente dall'Ufficio tecnico erariale ai sensi dell'art. 16 della legge 865/1971.

2. Sulla questione prospettata si rassegna quanto segue.
Questo Ufficio ha segnalato in via generale la necessità - in ipotesi di opposizione alla stima da parte dell'espropriante - di condizionare lo svincolo delle somme alla prestazione di idonea garanzia.
Laddove l'amministrazione competente valuti non sussistenti tali necessità cautelative, in quanto l'indennità depositata consiste in una quantificazione che, applicando i valori minimi stimabili in rapporto alla qualificazione dell'area, non potrà subire rideterminazioni al ribasso, ben potrà autorizzare lo svincolo delle somme.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

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