POS. II Prot._______________/2.11.2004

OGGETTO: Consorzi di bonifica - Rapporto di lavoro a tempo determinato - Proroga contratti art. 106 L.r. 4/2003.

ASSESSORATO REGIONALE
AGRICOLTURA E FORESTE
Dipartimento Interventi Infrastrutturali
Servizio vigilanza consorzi di
Bonifica e consorzi agrari

PALERMO

1. Con nota n. 2376 del 22 dicembre 2003, codesto Dipartimento pone un quesito attinente ai contratti di lavoro a tempo determinato di cui all'art. 3 della l.r. 76/1995, prorogati fino al 31 dicembre 2005 dall'art. 106 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4. L'Amministrazione richiedente rappresenta che la proroga disposta da quest'ultima norma regionale sembrerebbe discostarsi dall'istituto della proroga dei contratti a termine, così come delineato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (attuativo della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato) che, abrogando la L. 230/1962, contenente la precedente disciplina in materia, ha introdotto nuovi principi e nuovi requisiti, prevedendo, in particolare, che il superamento dei limiti temporali della proroga trasforma il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Si chiede quindi se, nella fattispecie, debba tenersi conto dei limiti temporali di cui al citato D.Lgs. 368/2001, e se, in caso di superamento di detti limiti, si determini la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

2. Sulla problematica sottoposta si espone quanto segue.
L'art. 106 della l.r. 4/2003, al comma 1, prevede che " Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76, sono prorogati fino al 31 dicembre 2005, con l'applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro".
L'art. 3 della l.r. 76/1995, al comma 1 recita: "A decorrere dall'1 gennaio 1996 i consorzi di bonifica e di bonifica montana, qualora sussistano comprovate esigenze funzionali, sono autorizzati a stipulare rapporti di lavoro ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, avvalendosi preferibilmente dei contrattisti d'opera utilizzati nel triennio 1992-1994 per i fini istituzionali dei consorzi medesimi".
La legge 230/1962, abrogata dall'art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, considerava come "regola" il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre l'apposizione di un termine era ammessa in via eccezionale, prorogabile una sola volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, e nelle sole ipotesi tassativamente previste, tra le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), quella attinente alla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima.
La legge 230/62 stabiliva, poi, all'art. 6 l'inapplicabilità della disciplina ai "rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati,..........".
In merito all'interpretazione, restrittiva o estensiva, di quest'ultimo articolo si sono succeduti contrastanti orientamenti nella sezione Lavoro della Corte di Cassazione, a dirimere i quali sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza 13 gennaio 1997, n. 265, che - nel riprendere sostanzialmente la giurisprudenza orientata a dare un' interpretazione estensiva all'art. 6 della L. 230/1962 - ha ritenuto non applicabile ai rapporti di lavoro agricolo la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.
In realtà l'art. 6 si riferirebbe, al di là del suo tenore letterale, a tutti i lavoratori a termine operanti, in generale, nel settore dell'agricoltura e variamente denominati dalla contrattazione collettiva di categoria.
L'interpretazione delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la "specialità" del rapporto di lavoro agricolo comporta che l'apposizione del termine sia la regola e che, quindi, la materia del lavoro agricolo deve ritenersi sottratta al rigore (sia formale che sostanziale) dettato per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dalla L. 230/1962, sono state considerate dal legislatore nazionale proprio all'art. 10, comma 2, del nuovo D.Lgs. 368/2001 che stabilisce "Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375".
La definizione riportata nel D.Lgs. 375/1993 elimina ogni equivoco, stabilendo che le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute nelle leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.
Conclusivamente, i lavoratori a tempo determinato dei consorzi di bonifica, tradizionalmente equiparati agli operai agricoli (Cfr. Corte di Appello di Bari, 21-06-2001, n. 695 e le richiamate sentenze della Corte di Cassazione 18-02-1992, n. 1985 e 03-11-1992, n. 11907), sono esclusi dall'applicazione della disciplina sull'apposizione del termine di cui al D.Lgs. 368/2001, e, conseguentemente, la proroga dei relativi contratti (nella fattispecie espressamente disposta dal legislatore regionale), non comporta la trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato; trasformazione che, in generale, per la pubblica amministrazione (nella cui accezione generale rientrano i consorzi di bonifica, persone giuridiche di diritto pubblico) può avvenire solo quando la stessa ne riceva legittimazione da un'adeguata fonte normativa (Cfr., fra le tante, Cons. di Stato, sez. V, 28-01-1998, n. 111; T.a.r. Basilicata, 28-08-1999, n. 361).
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".











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