POS. II Prot._______________/310.2003.OGGETTO:
OGGETTO: Pagamento creditori per lavori ex SIRAP. Applicabilità art. 2 l.r. 46/1997.
ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE
COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Cooperazione Commercio e Artigianato
3S- Servizio Insediamenti Produttivi
PALERMO
. Con nota 10 dicembre 2003, n. 2475, codesto Dipartimento chiede di conoscere se sia possibile procedere al pagamento di creditori - nella fattispecie, le imprese esecutrici dei lavori affidati all'ex SIRAP per la realizzazione di aree artigianali attrezzate - utilizzando il fondo, di cui all'art. 32 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, istituito per far fronte agli oneri derivanti dalla definizione di controversie pendenti o definite. er chiarire i termini della questione si riassume la complessa problematica sottesa al quesito posto.
A seguito del fallimento della SIRAP - individuato quale ente realizzatore di insediamenti attrezzati nell'ambito del PIM Sicilia - i lavori, in relazione a cui viene posto il quesito, vennero sospesi in data 10 febbraio 1993 con uno stato di avanzamento pari al 70%.
Con la legge regionale 24 dicembre 1997, n. 46, si è provveduto da parte della Regione a definire i rapporti debitori in essere e, con l'art. 2, comma 1, della legge codesto Assessorato è stato autorizzato, fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi, a provvedere al pagamento di una determinata casistica di crediti, tra i quali, nel caso che interessa, quelli vantati "dalle imprese esecutrici in ragione di lavori debitamente contabilizzati e dichiarati collaudabili", di cui alla lettera c) del predetto art. 2. In quest'ultima fattispecie sembrava agevolmente rientrare l'Associazione temporanea di imprese che, a seguito di licitazione privata, si aggiudicò, a suo tempo, il I° lotto dei lavori per la realizzazione dell'area artigianale attrezzata nel comune di Sinagra.
Con verbale 28 febbraio 2000 la Commissione di collaudo dichiarò che "le opere a suo tempo realizzate a regola d'arte e nel rispetto delle previsioni progettuali e delle successive varianti approvate dal C.T.A.R., non conseguono alcuna funzionalità e pertanto, a parere di questa Commissione di Collaudo, sono incollaudabili". In seno allo stesso verbale, però, si suggeriva "di definire i rapporti con le imprese esecutrici dei lavori emettendo un certificato di liquidazione sulla base dei conteggi effettuati dal C.T.U.,àààààrimandando la collaudazione definitiva del complesso allorquando, completate le opere, l'insediamento produttivo artigianale sarà reso funzionale e fruibile". n data 28 febbraio 2002 l'impresa esecutrice avanzava richiesta di accreditamento di una somma comprensiva sia dei crediti maturati e non pagati, che degli interessi di mora e legali. recedentemente alla richiesta di accreditamento dell'impresa interessata, però, l'Unione europea - che aveva cofinanziato l'intervento di che trattasi - a chiusura delle operazioni del FESR ed in considerazione del mancato completamento delle opere, ha emesso in data 3 gennaio 2002 la nota di addebito per la restituzione di un importo che ha comportato l'impossibilità di continuare a procedere alle richieste di accreditamenti per mancanza di fondi, atteso che l'art. 2 della l.r. 46/1997 autorizza il competente Assessorato a provvedere ai pagamenti di crediti fino alla concorrenza delle somme disponibili sui finanziamenti originariamente concessi.
A seguito della comunicazione sull'impossibilità di procedere agli accreditamenti, l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto il pagamento delle proprie competenze in applicazione dell'art. 32 della l.r. 23/2002.
Su quest'ultima richiesta è stato acquisito il parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo che, con foglio 30 aprile 2003, n. 11816, si è espressa negativamente sulla possibilità di attingere dal fondo istituito ai sensi dell'art. 32 l.r. 23/2002, stante la probabile inesistenza del presupposto formale (pendenza di controversie) e rilevando, nel contempo, che per l'impresa interessata non sussistevano nemmeno i requisiti previsti dall'art. 2 della l.r. 46/1997, laddove l'intervento diretto della Regione è subordinato alla condizione che i lavori siano "debitamente contabilizzati" e le opere "dichiarate collaudabili", considerato che la Commissione di collaudo, ha espressamente dichiarato non collaudabili i lavori.
A conclusione della narrazione, codesto Assessorato puntualizza che l'impresa interessata, in virtù della condizione posta dall'art. 3 della l.r. 46/1997, ha rinunciato ad insinuarsi nel passivo fallimentare della SIRAP per poter usufruire del pagamento dei crediti ai sensi del precedente articolo 2.
Si rileva infine che l'interpretazione dell'art. 2 della l.r. 46/1997, prospettata dall'Avvocatura, comporta l'assoluta impossibilità di procedere alla pratica applicazione della norma, poiché nessun intervento realizzato nell'ambito della convenzione con la SIRAP si è concluso con l'ultimazione dei lavori nei termini contrattuali, con la conseguente non collaudabilità degli stessi.
. Sulla questione prospettata si rassegna quanto segue. reliminarmente, si ritiene di concordare con l'Avvocatura in ordine alla impossibilità di pagare le somme, richieste dalle imprese interessate con atto stragiudiziale, facendo ricorso al fondo istituito con l'art. 32 della l.r. 23/2002. Il riferimento espresso alle "controversie pendenti o definite" limita l'applicazione della norma ad oneri scaturenti da pretese fatte valere in via formalmente giudiziale, con l'attivazione di una qualche forma di tutela legale, tradizionalmente intesa. L'atto stragiudiziale, invece, per sua stessa natura è atto estraneo ad una controversia giudiziaria, esso non costituisce domanda giudiziale, né tende all'instaurazione di un giudizio. |