POS. II Prot._______________/309.2003.11

OGGETTO: Consorzi di ripopolamento ittico - Natura giuridica e normativa applicabile.

ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO E PESCA
Dipartimento Pesca
Servizio Programmazione e Coordinamento
Degli interventi nel settore della pesca

E, p.c. ASSESSORATO REGIONALE
BILANCIO E FINANZE
Dipartimento Bilancio e Tesoro

LORO SEDI


1. Con nota 11 dicembre 2003, n. 803, il Dipartimento della Pesca chiede allo scrivente Ufficio di verificare quale sia la natura giuridica dei Consorzi di ripopolamento ittico, atteso che in passato l'Amministrazione richiedente li ha ritenuti soggetti giuridici peculiari ed atipici rispetto al genus "enti, aziende ed istituti regionali", non sottoponendoli, in ragione di ciò, alla normativa prevista per il settore pubblico regionale e, in particolare, al dettato dell'art. 32 della l.r. 6/1997, come modificato dall'art. 20 della l.r. 2/2002, e norme ad esso collegate.
L'esigenza di accertare la natura dei suddetti Consorzi, riferisce codesto Dipartimento, nasce dai rilievi della Ragioneria centrale che in sede di erogazione del contributo di funzionamento - per gli anni 2001 e 2002 - restituiva i titoli di spesa in ragione del mancato rispetto di quanto dettato al comma 6 dell'art. 32 della l.r. 6/97.
Si precisa, poi, che i Consorzi di ripopolamento ittico sono soggetti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, godono di un contributo annuale per spese di funzionamento a carico del bilancio della Regione e sono soggetti al regime della tesoreria unica.
Codesta Amministrazione in passato ha ritenuto che il contributo erogato ai consorzi per spese di funzionamento avesse le caratteristiche dell'erogazione "una tantum" e, conseguenzialmente, natura straordinaria rispetto alle quote consortili, considerate fonte ordinaria di entrata, a carico dei singoli enti consorziati.
Alla luce dei lavori svolti dal tavolo tecnico sul Patto di stabilità regionale, costituito in applicazione dell'art. 24 della l.r. 4/2003 - dai quali è emersa la necessità di acclarare se i Consorzi potessero essere ricompresi tra gli "enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione" ed, in quanto tali, partecipare al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica regionale - ed attesa, altresì, la ripetitività dei finanziamenti, l'Amministrazione richiedente ritiene di dover mutare il proprio precedente avviso - riconsiderando che il riferimento normativo ad "enti, aziende ed istituti sottoposti a tutela e vigilanza da parte dell'amministrazione regionale" dovrebbe ricomprendere tutti gli enti che ricevono in maniera non occasionale finanziamenti regionali e facciano comunque parte del settore pubblico regionale- e, in quest'ottica, ritiene, oggi, che i Consorzi di ripopolamento ittico siano enti strumentalmente collegati alla Regione, che svolgono funzioni e compiti connessi al perseguimento di fini pubblici ed istituzionalmente propri dell'Amministrazione.
Conseguenzialmente all'esito del quesito sopra riassunto e alla definizione della natura del contributo erogato, viene chiesto se i consorzi siano assoggettabili alle norme di cui agli artt. 24 e segg. della l.r. 4/2003 e se l'art. 172 della l.r. 32/2000 sostituisca, con effetti implicitamente abrogativi, la l.r. 31/1974 o sia invece solo integrativo della precedente normativa.

2. Sulla questione sottoposta si rileva quanto segue.
La Regione siciliana ha nella materia della pesca competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 14, lett. l) dello Statuto. Nel perseguimento di fini istituzionalmente propri, la Regione individua, in via strumentale, enti pubblici istituiti o dipendenti dalla stessa che espletano la loro azione nell'ambito del territorio regionale e nelle materie ascritte alla competenza della Regione.
In questa categoria vengono in rilievo gli enti strumentali della Regione, dalla stessa istituiti per l'esercizio di propri compiti o servizi che essa, anziché gestire direttamente, ritiene più opportuno demandare ad appositi organismi dotati di distinta personalità giuridica. A tal proposito, si rileva che, in attesa che si realizzassero i consorzi previsti dalla l.r. 1 agosto 1974, n. 31, le iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico continuavano ad essere attuate, come previsto dall'art. 29 della l.r. 1/1980, direttamente dall'Assessorato regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca
Nell'alveo degli enti strumentali della Regione sembrano agevolmente collocarsi i consorzi di ripopolamento ittico che, ai sensi dell'art. 1 della l.r. 1 agosto 1974, n. 31, attuano iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico della Regione, la quale, a tal fine, provvede al finanziamento delle medesime. I consorzi sono promossi dall'Assessorato competente (art. 2 ) sulla base di uno statuto tipo, predisposto dallo stesso Assessorato, al fine di regolare lo svolgimento delle attività assegnate, sono costituiti con decreto del Presidente della Regione, che approva il singolo statuto e, successivamente all'approvazione, acquistano personalità giuridica pubblica.
Per l'attuazione delle finalità assegnate con l'art. 1 della l.r. 31/1974, sono normativamente concessi dei finanziamenti le cui modalità di richiesta da parte dei consorzi sono diversificate a seconda delle iniziative intraprese (art. 3).
Si rileva ancora che lo statuto-tipo dei Consorzi di ripopolamento ittico, approvato con decreto assessoriale 4 aprile 1997, prevede che le delibere assunte da detti enti sono soggette all'approvazione del competente Assessorato, al quale spetta il controllo sui fondamentali atti consortili: approvazione del bilancio di previsione, approvazione del conto consuntivo, approvazione del regolamento del personale, della pianta organica, approvazione di spese poliennali, approvazione di contratti superiori a L. 30 milioni, oltre alla nomina di un commissario straordinario per il caso d'irregolare funzionamento degli organi del Consorzio (art. 10).
Inoltre, ai sensi dell'art. 20 dello statuto-tipo, alle spese occorrenti per l'espletamento dei compiti istituzionali, nonché a tutte le altre spese consortili si provvede, oltre che con il concorso degli enti consorziati e con i proventi dei servizi e delle attività del consorzio stesso, con contributi, sovvenzioni e mutui che saranno concessi al Consorzio a norma di legge.
Ed a norma di legge, risultano erogati ai detti consorzi contributi annui per le finalità loro assegnate dalla l.r. 31/1974 ed anche per il loro funzionamento. In tal senso ha disposto il legislatore con l'art. 21, comma 1, della l.r. 26 del 1987. La concessione, invece, di contributi una tantum si rinviene all'art. 3 della l.r. 33/1998, ma invero, con quest'ultima disposizione, si concede - unitamente agli ordinari interventi di cui al citato art. 21 della l.r. 26/1987 - anche un contributo di natura straordinaria - per l'avvio del consorzio di ripopolamento ittico del golfo di Catania, costituito ai sensi dell'art. 3 della l.r. 33/1995 - che, in quello specifico caso, ha natura di erogazione una tantum.
Negli esercizi 2000, 2001, 2002 e 2003, la concessione di contributi per il funzionamento dei consorzi - previsti, rispettivamente per quegli anni, dall'art. 3 della l.r. 29/2000, dall'art. 64 della l.r. 21/2001, dall'art. 53 della l.r. 23/2002 e dall'art. 46 della l.r. 20/2003 - pare incontestabilmente fissata, rilevandosi, inoltre, che con l'art. 172 della l.r. 32/2000 si afferma normativamente una quantificazione annuale delle disponibilità ed una distinzione tra le spese di funzionamento dei consorzi e quelle per le finalità agli stessi assegnate dalla l.r. 31/1974.
Dalle norme surriportate emerge che i consorzi di ripopolamento ittico hanno regolarmente usufruito di risorse regionali, alle quali non pare possa attribuirsi il carattere di eccezionali contribuzioni una tantum, bensì di erogazioni a carattere ordinario che depongono incontestabilmente nel senso di un collegamento finanziario di detti enti al bilancio regionale, beneficiando di risorse dallo stesso provenienti ed erogate in relazione a funzioni finalizzate al soddisfacimento di interessi pubblici affidati dall'Amministrazione regionale.
Come già sostenuto in precedenti pareri di questo Ufficio - 12 agosto 2002, n. 13670/162.11.02 e 29 novembre 2002, n. 19895/162.02.11, che in parte si riportano integralmente in quanto relativi ad analoga fattispecie, inerente l'applicabilità della l.r. 2/2002 ai consorzi di bonifica - "L'intento del legislatore (già precedentemente manifestato con le norme sulla tesoreria unica regionale) esplicitato nel titolo II della L.r. 2/2002 - << Disposizioni per la razionalizzazione, la riduzione della spesa e la trasformazione di enti ed aziende >> - attribuisce un preminente rilievo al collegamento con la finanza pubblica di enti ed organismi, anche di natura economica, destinatari di contributi in via ordinaria per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, non rilevando peraltro la circostanza che dette erogazioni possano non costituire l'entrata esclusiva o prevalente rispetto al bilancio degli enti considerati. L'ambito di operatività delle disposizioni de quibus - ricollegabile comunque, come già detto, al rapporto di strumentalità con la finanza regionale - induce a ritenerle applicabili a tutti gli enti comunque gravanti sul bilancio regionale".
La finalità dell'art. 32 della l.r. 6/1997, chiarita nella relazione alla stessa legge, risponde all'esigenza (propria) del legislatore regionale del contenimento delle spese gravanti sul bilancio assicurando unitarietà e funzionalità di enti ed istituzioni e, in ogni caso, la dizione "enti aziende e istituti regionali" di cui all'art. 32 ricomprende e caratterizza tutti gli enti strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione, come quelli di cui si tratta.
A rafforzare il suddetto intendimento del legislatore regionale, si segnala anche un'altra disposizione della l.r. 6/1997 e cioè l'art. 21, in cui - ai sensi dell'art. 5, comma 6 della l.r. 5/1998 - si è provveduto a sostituire le parole precedentemente contenute di enti ed aziende "sottoposti alla vigilanza e tutela della Regione" con le parole "del settore pubblico regionale", mentre l'art. 6 della l.r. 13/2003 ha chiarito che l'espressione "settore pubblico regionale" deve intendersi comprensiva di tutti gli enti pubblici strumentalmente e finanziariamente collegati alla Regione, purchè dotati di personalità giuridica.
Conclusivamente, nell'aderire al ripensamento manifestato da codesta Amministrazione in ordine alla riconducibilità dei Consorzi di ripopolamente ittico tra gli enti tenuti al rispetto dell'art. 32 della l.r. 6/1997, al dettato dell'art. 20 della l.r. 2/2002 e alle norme a quelle collegate, non si ravvisano elementi per ritenere quegli enti "esenti" dall'applicazione delle norme oggetto del presente parere, né tantomeno possono essi sottrarsi alla ratio di disposizioni tendenti all'esigenza di contenimento e razionalizzazione della spesa di tutti gli enti interessati che, in quanto destinatari di contributi a carico del bilancio regionale, per ciò stesso, devono considerarsi "attratti" e "tenuti" all'applicazione delle relative disposizioni e, conseguenzialmente, nella specifica fattispecie, anche all'art. 24 e segg., di cui al titolo II della l.r. 4/2003.
Per ciò che concerne l'art. 172 della l.r. 32/2000, non pare che lo stesso abbia implicitamente abrogato la l.r. 31/1974, anzi, lo stesso a quella legge si richiama e con essa si integra.
Nei termini il reso parere.

3. Il presente parere viene trasmesso, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in considerazione delle competenze allo stesso ascritte in materia ed al fine di renderlo partecipe della problematica sollevata e della soluzione proposta, nonché per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce ci si riserva un eventuale approfondimento della questione.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".












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