Pos. 4 | Prot. N. /308.03.11 |
Secondo il Dipartimento richiedente, l'art. 4 troverebbe, infatti, la sua ratio nel rimediare alla perdita di un assessore per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti. | |
Riferisce conclusivamente codesto Dipartimento che l'intervenuto art.76 della l.r. 20/2003 modificativo esclusivamente dell'art. 24 della l.r. 7/92, introducendo la previsione del limite massimo di quattro assessori per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, avrebbe il solo scopo di mantenere transitoriamente, per i comuni compresi tra 3.000 e 5.000 abitanti, la conservazione di sei assessori, lasciando inalterata la disciplina "a regime" del numero dei componenti delle giunte rapportato al numero dei consiglieri assegnati e, nella specie, per i sopraccitati comuni il numero massimo di cinque assessori. |
In secondo luogo, l'intervento normativo di modifica operato dall'art. 76 della l.r. 20/2003 appare, di fatto, privo di effetti concreti. | |
Invero, in applicazione del principio tempus regit actum la diminuzione del numero massimo di assessori , ancorché già operata in sede statutaria ( art. 6, l.r.30/2000), non avrebbe, comunque, comportato la necessità di ridurre immediatamente l'eventuale eccedenza numerica di giunte già regolarmente insediate ed operanti nella loro composizione originaria sino alla scadenza naturale (Cfr. C.G.A., sez. consult. 19-11-96, n. 642). | |
Tali considerazioni inducono a ritenere, come soprapremesso, erronea l'individuazione della disposizione modificata. |
L'art. 6 della l.r. 30/2000, invero, non ha un contenuto diverso ma una portata più ampia, poiché riguarda tutti i comuni della regione, comprendendo implicitamente anche i comuni della fascia 5.000 - 10.000 abitanti previsti dal sopraccitato art. 4. |