Pos. 1   Prot. N. 307.11.03      


Oggetto: Collaudatore.Sopravvenuta incompatibilità con la carica di assessore comunale.Compenso per la prestazione parziale.




Allegati n...........................




ASSESSORATO REGIONALE TURISMO COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo

PALERMO




1. Con la nota n. 9004 del 26 novembre 2003, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in ordine alla compatibilità tra l'incarico di collaudatore di lavori di arredo urbano del Comune di xxxxx e Assessore con delega ai lavori pubblici del medesimo Comune.
In particolare rappresenta codesto Dipartimento che il 27.05.97 è stato conferito ad un architetto incarico di collaudo amministrativo in corso d'opera e finale in relazione ai predetti lavori e che il 26.06.97 l'incaricato ha effettuato l'unica visita di collaudo dove veniva messo a verbale che nessuno stato d'avanzamento era stato emesso e veniva indicata la data entro la quale i lavori dovevano essere ultimati.
Successivamente il 25.06.98, il sindaco di xxxx aveva nominato il suddetto professionista Assessore comunale con delega ai lavori pubblici.
Ciò posto, con nota del 16.10.98 , codesto Assessorato, ritenendo sussistere un'ipotesi di incompatibilità, ha comunicato al Comune in questione l'intenzione di procedere alla nomina di un nuovo collaudatore, procedura effettivamente ultimata solo il 14.05.03.
Ciononostante l'architetto rimasto in carica come Assessore fino al 2003, ha preteso di dovere collaudare l'opera in questione pur non avendo prodotto alcun atto relativo al suo incarico, come da nota 778/U.T. del 23.09.03 del Comune in questione ritenendo di essere più idoneo a svolgere detto incarico e ha chiesto la revoca del nuovo collaudatore e la riconferma della propria nomina.
Si chiede quindi di volere chiarire se l'Architetto nominato Assessore "può vantare diritto alla riconferma dell'incarico di collaudo o, nel caso contrario, se gli si debba riconoscere un compenso per l'operato da lui svolto".

2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.
Per quanto non espressamente indicato nella richiesta di parere, sembra potersi supporre che nella fattispecie la realizzazione dell'opera oggetto del collaudo sia stata affidata alla stessa Amministrazione comunale e che la nomina del collaudatore sia riservata all'Amministrazione regionale finanziatrice dell'opera giusto art. 26, comma 7 della l.r. n. 21/1985.
Con il d.lgs. 3 febbraio 1993, n.29 (e più efficacemente con il d.lgs.80/98) è stato codificato il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico amministrativo affidate agli organi direzione politica, e le funzioni di gestione affidate agli organi di direzione amministrativa.
Ora, secondo giurisprudenza costante, il collaudatore di un'opera pubblica " è da considerarsi organo tecnico e straordinario della p.a. inserito temporaneamente e funzionalmente nell'apparato organizzativo di quest'ultima" (Cass. Sez. Un. 05.04.1993, n.4060); ed inoltre la sua attività "comporta l'esercizio di potestà amministrative oltre che il compimento di atti che incidono sulle posizioni giuridiche di terzi e sono direttamente riferibili alla p.a. (C. Conti 18.10.1995, n.127) e " lo svolgimento di poteri autoritativi propri della p.a. ( C. Conti 20.01.2000, n.81).
L'inserimento del collaudatore nell'apparato amministrativo dell'ente locale non viene meno nel caso in cui, come nella fattispecie, la sua nomina sia affidata all'ente finanziatore dell'opera.
In base a tali premesse si ritiene di condividere l'orientamento manifestato da codesto Dipartimento secondo cui il professionista avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni all'atto della nomina ad Assessore per incompatibilità con l'incarico di collaudatore, che comunque, andrebbe formalmente revocato.

Per quel che riguarda poi l'eventuale diritto al compenso per l'operato svolto si ritiene che tale diritto sia subordinato alla valutazione, riservata all'Amministrazione attiva, della sussistenza dell'effettivo ed utile espletamento della prestazione professionale eseguita.

Nelle superiori considerazioni è il parere dello scrivente.

3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di
eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.




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