POS. IV Prot._______________/304.11.2003

OGGETTO: Avanzi di gestione - Utilizzo ex art. 20 D.Lgs. P.Reg. 12/1954 - Azienda Autonoma delle Terme di Xxxx.

ASSESSORATO REGIONALE TURISMO
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Dipartimento Turismo, Spettacolo e Sport
Servizio "Vigilanza Enti Turistici, Imprese e
Professioni"

E, p.c. ASSESSORATO REGIONALE BILANCIO
E FINANZE
Dipartimento bilancio e tesoro
LORO SEDI


1. Con nota n. 3112 S2 del 28 novembre 2003, codesto Dipartimento chiede allo scrivente Ufficio se l'Azienda in oggetto indicata possa impegnare gli utili netti di esercizio, di cui all'art. 20 del D.Lgs. 20 dicembre 1954, n. 12 ( Istituzione delle Aziende autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale) - e cioè l'avanzo di amministrazione riportato in bilancio - per le seguenti spese:
a) in conto capitale relative alla funzionalità dei servizi sanitari e alle prescrizioni della legge 626/1994;
b) per manutenzioni straordinarie di immobili dell'Azienda;
c) per pagamenti di mutui accesi per finalità di investimento.
Ritiene poi codesta Amministrazione che l'art. 20 della legge del 1954 non sia confliggente con l'art. 32 della l.r. 6/1997 inerente i contributi erogati dalla Regione per le spese di funzionamento degli enti regionali, la cui erogazione va effettuata al netto dell'avanzo di amministrazione utilizzabile conseguito dagli enti stessi.
Viene infine evidenziato che per l'Azienda autonoma delle terme di Xxxx sono state attivate le procedure per la sua trasformazione in S.p.A..

2. Sulla fattispecie sottoposta si espone quanto segue. L'art. 20 del D.Lgs. P. Reg. 12/1954 dispone: "Per l'incremento del proprio patrimonio le Aziende, .........possono provvedere ad acquisizioni straordinarie e ad opere straordinarie, impiegando gli utili netti di esercizio......."
La norma surriportata ha natura di norma speciale poiché gli utili di esercizio, di solito, non incrementano il patrimonio con la sola eccezione di quelli destinati a riserva che restano nel patrimonio dell'Azienda, accrescendolo. Ciononostante qualora ricorrano esigenze di acquisizioni straordinarie e/o di opere straordinarie che non hanno copertura, l'Azienda può impiegare quegli utili, ma, si badi bene, solo nell'ipotesi in cui le indicate, specifiche tipologie di spese straordinarie indicate dalla norma siano poste in essere con intento di incrementare il patrimonio, unica finalità che permette l'utilizzo degli utili per spese straordinarie. In presenza di tutti i detti elementi è comunque necessaria la previa autorizzazione dell'Assessore regionale al bilancio.
Per ciò che concerne l'indicazione delle spese prospettate dall'Azienda, si rileva che, astrattamente, potrebbero rientrare nel disposto di cui all'art. 20, qualora però dalla loro concreta valutazione tecnico-contabile, che non compete a questo Ufficio, consegua un giudizio positivo sulla ricorrenza di tutti i criteri e le finalità indicate dalla norma .
Con riferimento alla connessione dell'art. 20 del decreto legislativo del 1954 con l'art. 32 della l. r. 6/1997, parrebbe che il carattere di specialità della prima norma debba prevalere sui contenuti generali della seconda, con la conseguenza che l'erogazione dei contributi per le spese di funzionamento non dovrebbe risentire della decurtazione dell'avanzo di amministrazione, nella misura strettamente necessaria ad attendere le esigenze rappresentate dal citato art. 20.
In ordine, infine, all'avvio delle procedure per la trasformazione dell'Azienda in S.p.A., è da ritenere che le stesse non abbiano refluenza sull'applicazione della normativa esaminata fino alla completa assunzione della nuova veste societaria e al superamento dell'attuale fase transitoria.

3. Il presente parere viene trasmesso, per conoscenza, all'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, in considerazione delle competenze allo stesso ascritte ed al fine di renderlo partecipe della problematica sollevata e della soluzione proposta, nonché per consentire allo stesso di formulare, qualora lo ritenga necessario, le proprie considerazioni al riguardo, alla cui luce ci si riserva un eventuale approfondimento della questione.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".























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