Pos. II Prot. _______/297.03.11

OGGETTO: Contributi e finanziamenti - Artigianato - Fondo ex art. 41 l.r. n.3/1986 - Tassi di interesse.

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA COOPERAZIONE, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO E DELLA PESCA
Dipartimento regionale cooperazione, commercio e artigianato

PALERMO

1. L'art. 16, comma 1, lett. a), della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 dispone, tra l'altro, che "il tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo a carico di fondi della Regione è liberamente determinato tra la banca ed il soggetto beneficiario...".
In relazione a tale disposizione codesto Dipartimento, con la lettera sopra indicata, pone sostanzialmente all'Ufficio il quesito se la liberalizzazione del tasso di interesse prevista dal riportato art 16, comma 1, lett. a), riguardi anche le operazioni di leasing (o di locazione finanziaria) non espressamente ivi richiamate.
La questione, in particolare, si pone in relazione alla circostanza che l'Artigiancassa s.p.a - intervenendo ex art. 55, comma 2, della l.r. n. 32/2000 nelle operazioni di credito e nelle operazioni di leasing effettuate in favore delle imprese artigiane rispettivamente con un contributo in conto interessi o con un contributo in conto canoni - ha modificato il proprio regolamento interno per le operazioni di credito artigiano prevedendo che queste ultime sono concluse al tasso di interesse liberamente concordato tra l'impresa artigiana e la banca; nessuna modifica è stata invece operata al regolamento interno per le operazioni di locazione finanziarie per cui il tasso di interesse alle stesse applicabile è quello di riferimento maggiorato di alcuni punti percentuali a seconda del tipo di leasing.
Rileva al riguardo codesto Assessorato che la norma in esame non escluderebbe "dalla liberalizzazione del tasso il settore della locazione finanziaria", né fa "espressamente divieto di autorizzare detta liberalizzazione alle operazioni stipulate da soggetti diversi dalle banche che operano nel settore del leasing quali le società finanziarie di leasing".

2. L'orientamento di codesto Dipartimento è da condividere.
Ed invero il problema in esame va risolto alla luce dei comuni principi ermeneutici e cioè quello letterale e quello logico aventi rispettivamente riguardo "al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse" ed alla "intenzione del legislatore" (art. 12 disposizioni sulla legge in generale).
In tale prospettiva appare determinante che ai sensi del medesimo art. 16, comma 1, lett. b), "le operazioni di cui alla lett. a) fruiscono di un contributo in conto interessi o, per le operazioni di leasing, in conto canone, nella misura del 60 percento del tasso applicato alle operazioni di credito..."; la riferita disposizione considera dunque, espressamente, tra le operazioni di cui alla lett. a) anche quelle di leasing, con la conseguenza che, sebbene quest'ultime non siano menzionate dalla lettera a) del medesimo art. 16, il tasso di interesse applicabile alle stesse può essere comunque liberamente determinato tra le parti.
La soluzione qui accolta alla stregua della interpretazione letterale del combinato disposto della lett. a) e della lett. b) all'art. 16, comma 1, l.r. n. 32/2000, trova conferma anche qualora si consideri, in via generale, che il leasing è un'operazione di finanziamento e dunque, come tale, "un'operazione di credito" di cui alla lett. a) del citato art. 16. A tal proposito infatti si rileva che, secondo la prevalente dottrina il contratto di locazione finanziaria assolve, essenzialmente, una funzione di finanziamento; equivale, nella sostanza economica, ad un prestito della società di leasing all'utilizzatore: la prima anticipa in contanti l'intero prezzo del bene indicatole dall'utilizzatore e ne ottiene da questo la restituzione a rate essendo garantita per il caso di inadempimento dell'utilizzatore dal fatto di essere proprietaria del bene (cfr Galgano, "Diritto privato", CEDAM, 1999, 555 e ss.; Ferri, Manuale di diritto commerciale, UTET, 1996, 859 e ss.).
Qualche perplessità nell'analisi qui compiuta potrebbe sorgere in relazione alla circostanza che la lett. a) del più volte citato art. 16 l.r. 32/2000, individua la "banca" come una delle due parti delle operazioni di finanziamento, mentre nei contratti di leasing il concedente (oltre alla "banca") è in genere una società (di leasing) che non svolge attività bancaria in senso stretto secondo la nozione contenuta nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 10 D. Lgs. n. 385/1993); tuttavia la considerazione di cui sopra appare facilmente superabile qualora si consideri altresì che - una volta accolta una nozione ampia delle operazioni di finanziamento nel senso di ricomprendervi anche quelle di leasing - il termine "banca" non può che essere inteso in senso lato e cioè nel senso di "soggetto finanziatore" ovvero ancora di "operatore finanziario".
Ciò detto va osservato che l'interpretazione qui proposta appare, del resto, conforme anche alle finalità perseguite dal legislatore regionale attraverso la disposizione in esame (art. 16, lett. a); tali finalità, in particolare, si evincono laddove è previsto altresì che il tasso di interesse, liberamente determinato tra la banca e il soggetto beneficiario, in ogni caso "non può superare quello di riferimento determinato per il settore interessato sulla base dei criteri fissati dalla Commissione europea, maggiorato di due punti".
Ed invero, l'introduzione di criteri per l'armonizzazione dei tassi di interesse fissati dalle leggi regionali in materia di incentivazione alle imprese, se da un lato ha come scopo quello di perseguire una uniformità del mercato creditizio, dall'altro nasce dalla esigenza di realizzare minori esborsi a carico dell'erario regionale.
In altri termini il legislatore, ponendo un limite massimo al tasso di interesse applicabile alle operazioni di credito assistite dal contributo regionale, ha inteso con ciò premiare i privati che contrattando liberamente con l'operatore finanziario, ottengono l'applicazione di un tasso più basso o comunque uguale a quello di riferimento previsto dal citato art. 16, comma1; pertanto risulta coerente a tale intentio legis di tutela dell'erario regionale considerare tra le operazioni di cui alla lett. a) dell'art. 16 anche quelle di locazione finanziaria poiché le stesse hanno notevole rilevanza nel settore dell'artigianato.
Infine, in relazione alla fattispecie per cui si è posta la problematica affrontata, si osserva che l'Artigiancassa può procedere alla modifica del proprio regolamento interno concernente le operazioni di leasing prevedendo, anche in tale ipotesi, che le operazioni finanziabili con un contributo in conto canoni siano concluse al tasso di interesse liberamente liberamente concordato tra le parti.

A termini dell'art. 15, comma 2, del "Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Codesta amministrazione vorrà a sua volta comunicare entro 90 giorni dalla ricezione l'eventuale possibilità inerisca ad una lite, ovvero se intende differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca dati "FONS".


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