Pos. 4   Prot. N. /296.03.11 



Oggetto: Crimine organizzato. Vittime della mafia. Assunzione presso P.A.. Interpretazione art. 4 l.r. 20/99.




Allegati n...........................


ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI.


Ufficio speciale per la solidarietà
alle vittime del crimine organizzato
e della criminalità mafiosa.

PALERMO






1. Con la nota suindicata codesto Ufficio speciale chiede il parere dello Scrivente circa l'interpretazione dell'art.4 della l.r. 20/99.
In particolare l'Ufficio richiedente, premesso che l'art. 4 della citata l.r. 20/99 identifica i soggetti beneficiari delle misure di solidarietà ivi previste, richiamando la l. 302/90 ; che l'art. 14 della l. 302/90, per il riconoscimento dello status di vittima del dovere rinvia al precedente art.1, ove è prescritto che tale status ricorre se "il tragico evento è scaturito da un atto di terrorismo, eversione dell'ordine democratico o fatti connessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis C.P."; che l'art. 82 della l.388/2000 (legge finanziaria 2001) estende ai destinatari dell'art. 3 della l. 466/80 (magistrati ordinari, forze dell'ordine, vigili del fuoco ecc.) gli stessi benefici previsti dalla l. 302/90 a decorrere dal 1° gennaio 1990; evidenzia che da parte di più soggetti, destinatari della legge 466/80, sono state avanzate richieste per l'ottenimento di benefici derivanti da disposizioni normative intervenute successivamente alla legge 302/90 e alla l.r. 20/99.
Codesto Ufficio speciale ritiene che beneficiari dell'art.4 della citata l.r. 20/99 siano esclusivamente i soggetti espressamente ivi indicati e che da questi vengano escluse le categorie di soggetti di cui all' art. 3 della l. 466/80, destinatari dei benefici previsti dalla normativa statale.
A conforto di tale tesi, il richiedente Ufficio evidenzia che l'estensione dei benefici di cui al più volte citato art. 4 ad altre categorie di soggetti ha avuto luogo solo attraverso specifiche disposizioni normative e che, comunque, l'eventuale immediata applicazione della normativa statale in ambito regionale comporterebbe "notevoli oneri a carico della Regione senza che sia prevista in via legislativa la specifica copertura finanziaria".
2. Su quanto soprariportato si osserva.
La disciplina regionale recante norme in materia di interventi contro la mafia e misure di solidarietà in favore dei familiari e delle stesse vittime della mafia, della criminalità organizzata o del dovere mira attraverso una normativa speciale a "perseguire con idonei strumenti di prevenzione la lotta alla mafia e alla criminalità in concorso con le istituzioni della Repubblica" e a sostenere, "anche con misure di solidarietà, lo sforzo della comunità siciliana per la liberazione da ogni forma di violenza criminale che ne turbi l'ordinato sviluppo democratico" (vedi art. 1, l.r. 20/99).
In particolare, l'art. 4 della l.r. 20/99 prevede l'assunzione (anche in soprannumero con oneri finanziari a carico della Regione fino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli enti che provvedono all'assunzione) presso la Regione , gli enti locali, le ASL e gli enti o istituti da gli stessi vigilati delle vittime sopravvissute o dei congiunti di soggetti che hanno perso la vita o che hanno riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50% a cagione delle indicate azioni criminose.Il citato art. 4 dispone, altresì, il rinvio alla legge 302/90 e successive modificazioni, relativamente ai criteri e alle modalità d'individuazione dei soggetti contemplati nello stesso art. 4.
Dalla disposizione de qua discende che i destinatari ivi previsti sono titolari di un diritto soggettivo immediatamente azionabile cui corrisponde l'obbligo per l'Amministrazione di procedere all'assunzione.
Inoltre, essendo la citata disposizione di carattere eccezionale e derogatoria della normativa vigente in materia di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, le misure ivi previste non possono essere estese ad altre categorie di soggetti.
Sotto questo profilo si condividono in parte le considerazioni del richiedente Ufficio relativamente alla necessità di apposite disposizioni che estendano la disciplina regionale a categorie di soggetti non specificatamente contemplate dalla normativa afferente, come ad esempio, nel caso dell'art. 107 della l.r. 4/03, elencato tra i provvedimenti legislativi richiamati da codesto Ufficio nella nota cui si risponde, che dispone l'applicazione delle misure di solidarietà in argomento ai familiari di dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e gli altri enti ivi previsti, vittime di azioni criminose nell'adempimento del proprio dovere, estendendo ai sopraccitati dipendenti pubblici la qualità di "vittime del dovere", categoria entro la quale non sarebbero ordinariamente comprendibili.
Con riferimento all' esatta individuazione dei soggetti destinatari della disposizione oggetto del quesito posto ( art. 4, l.r. 20/99), va evidenziato che il tenore letterale della norma non sembra escludere i soggetti di cui all'art. 3 della legge 466/80 e successive modificazioni dall'applicazione della disposizione di cui è questione.
Infatti, la disposizione prevede come condizione lo status di vittima o congiunto di vittima di eventi criminosi ascrivibili alla mafia o alla criminalità organizzata o comunque collegati da un nesso di causalità con l'espletamento del particolare servizio svolto (vittima del dovere).
Orbene, quest'ultima categoria di soggetti va determinata, ai soli fini della esatta individuazione, non con riferimento all'art.14 della legge 302/90 citato dal richiedente Ufficio (peraltro abrogato dall'art. 22 della l. 68/99), ma alle molteplici disposizioni statali che identificano gli elementi essenziali per tale qualificazione (Cfr. ad esempio il comma 2 dell'art. 3 della l.629/73, come modificato dall'art.1 della l. 466/80, ove è disposto che per vittime del dovere s'intendono i soggetti - militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di finanza, degli agenti di custodia ecc.- deceduti per effetto diretto di ferite o di lesioni in conseguenza di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine pubblico) nonché alla consolidata definizione giurisprudenziale secondo la quale deve intendersi "vittima del dovere" il dipendente che "subisce le conseguenze dannose specificatamente indicate dalla legge (morte, invalidità permanente e simili) in quanto esposto agli eventi che di questi sono causa (anch'essi previsti dalla norma) nell'adempimento del dovere in circostanze obiettive che esprimono, non un rischio generico, ma un rischio specifico intimamente connesso alla peculiare pericolosità concreta del servizio svolto" ( Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 354 del 7 - 3 - 1996 nonchè Corte dei Conti, sez. III, sent. 45432 del 16 - 6 - 1980; C. Cost. sent. n. 266 del 3 - 7 - 1987).
Circa il rapporto che intercorre tra la disciplina regionale e la normativa statale a sostegno dei congiunti e delle stesse vittime di azioni criminose, va evidenziato che le disposizioni regionali, come sopraccennato, si pongono, nei confronti delle disposizioni statali, in rapporto di specialità e sono volte ad assicurare la tangibile riconoscenza della collettività siciliana alle vittime ed ai loro aventi causa.
Ciò posto, non sembra che ci si debba porre alcun problema di applicabilità delle disposizioni statali né di eventuali recepimenti formali in quanto la normativa (statale) generale in subjecta materia non può che essere applicabile in tutto il territorio nazionale. Nulla vieta, ovviamente, alle regioni, e nella specie alla Regione siciliana, di emanare disposizioni recanti particolari misure di solidarietà e di assistenza, con oneri finanziari, in questo caso, a proprio carico, a determinati soggetti (ed ai loro familiari) che a causa di gravi fenomeni di criminalità consumati nel territorio abbiano subito danni, fino alla perdita della vita.
Riguardo alle richieste dei destinatari della legge 466/80 relative a benefici derivanti dalla normativa statale successiva alla legge 302/90 e alla legge 20/99, lo Scrivente, pur non avendo modo di apprezzarne il contenuto in quanto non esplicitato nella nota cui si risponde, non ritiene che possano dare luogo a particolari problemi. Va in ogni caso puntualizzato che, in generale, non si può ritenere che eventuali ulteriori benefici economici previsti dalla normativa statale determinino tout court la modifica di quelli previsti dalla disciplina regionale e che, comunque, la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa statale per l'ottenimento delle misure ivi previste spetta agli organi statali competenti (cui vanno rivolte le istanze) ; quanto alle richieste relative a misure di solidarietà derivanti dalla normativa regionale è appena il caso di rammentare che, oltre all'accertamento delle condizioni prescritte dalla legge 302/90 e successive modificazioni (cui fa specifico rinvio il comma 1 dell'art. 4 l.r. 20/99), va tenuto conto del divieto posto dall'art. 8 della più volte citata l.r.20/99, il quale testualmente dispone: "I benefìci economici contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.".
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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".


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