Pos. 1   Prot. N. 294.11.03      


Oggetto: Inquadramento ex l.r. 53/85 di dipendenti opera universitaria qualifiche ex d.p.r. n.312/1980




Allegati n...........................



PRESIDENZA REGIONE   

Dipartimento Regionale del personale, dei Servizi Generali, di Quiescenza, Previdenza, Assistenza del Personale
Servizio Gestione giuridica del Personale Regionale in Servizio
PALERMO



E.p.c
ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Dipartimento Pubblica Istruzione
Palermo


1. Con la nota n. 22397 del 14 novembre 2003, codesto Dipartimento ha chiesto il parere dello Scrivente in relazione ad alcune problematiche concernenti l'inquadramento nel ruolo speciale transitorio di cui alla l.r. 27 dicembre 1985, n.53 del personale proveniente dall'opera universitaria.
In particolare la normativa suindicata ha disciplinato il passaggio del personale dello Stato alla Regione Siciliana tenendo conto della carriera di provenienza .

Espone codesto Dipartimento che un dipendente transitato dall'Opera universitaria nel ruolo speciale transitorio di cui alla l.r. n. 53/1985 ed inquadrato nella VI fascia funzionale con la qualifica di assistente, in quanto ritenuto proveniente dalla carriera di concetto, ha richiesto la revisione del proprio inquadramento giuridico ed economico in quanto, ai sensi dell'art.85 della legge n. 312/1980, è stato inquadrato, a fare data dall'1 luglio 1979, nell'VIII qualifica funzionale corrispondente all'ex carriera direttiva del personale statale.
Rappresenta ancora codesto Dipartimento che, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'unico elemento che rileva ai fini dell'inquadramento regionale nel ruolo speciale transitorio, sarebbe la carriera di provenienza, "non avendo nessun tipo di refluenza sull'inquadramento medesimo l'attribuzione di nuove qualifiche funzionali e di profili professionali, operata dallo Stato con la legge n. 312/80 più volte citata, ciò nella considerazione che il legislatore regionale ha manifestato chiaramente ed espressamente la volontà di fare riferimento alla sola carriera di provenienza rivestita nell'Amministrazione statale secondo l'ordinamento previgente e non secondo quello introdotto dalla l.n. 312/80 che ha di fatto abolito le carriere" .

Rileva infine codesto Dipartimento che la previsione del legislatore regionale risale ad un tempo successivo rispetto all'entrata in vigore della legge statale suffragando l'orientamento secondo il quale rileverebbe esclusivamente la carriera di provenienza e non le qualifiche funzionali attribuite.

L'unica perplessità rappresentata da codesta Amministrazione è che non considerando il profilo professionale attribuito ai sensi dell'art. 85 l.r. 312/80, "si finisce per ledere la posizione giuridica ed economica in godimento a quel personale proveniente dall'amministrazione statale che ha manifestato la volontà di transitare nel predetto ruolo, e ciò a parere dello Scrivente sembra essere in contrasto con quanto dispone l'art.5 - ult. comma- della più volte citata l.r. 53/85 che ""fa salve la posizione giuridica e la mansioni già possedute dagli interessati nelle rispettive amministrazioni di provenienza"".



2. Sulla questione prospettata si osserva quanto segue.

Come correttamente riferito da codesto Dipartimento, è principio costante in giurisprudenza che l'inquadramento del personale di provenienza statale nei ruoli regionali transitori ex l.r. n. 53 del 1985 vada effettuato esclusivamente in base alla carriera di provenienza, per cui risultano ininfluenti la qualifica funzionale ed il profilo professionale attribuito dallo Stato in forza della l. n.312 del 1980 (Tar Palermo, sent. n.701 del 11.03.2002; C.G.A., sent. 23.8.2000, n.390)
Ciò in ossequio alla legge regionale citata, in quanto, se il legislatore regionale avesse voluto contemplare le posizioni scaturenti dall'applicazione della legge n. 312 del 1980, avrebbe potuto agevolmente fare riferimento al nuovo ordinamento vigente, anziché alle qualifiche dell'ordinamento abrogato ( C.G.A. della Regione Siciliana, sent. 20 luglio 1999, n.356; sez. vcons., sent. 23 giugno 1992, n.277).

Sembra tuttavia che la giurisprudenza citata, nel riferire l'inquadramento del personale transitato alla "carriera" di provenienza e non già alle qualifiche funzionali attribuite a norma della l. n. 312/1980, non abbia inteso escludere in assoluto l'applicazione di benefici di progressione giuridico economica di cui il dipendente transitato abbia retroattivamente fruito in base alla disciplina statale.
Va considerato, infatti, che le nuove qualifiche funzionali non erano di per sé corrispondenti alle vecchie carriere e che una qualifica funzionale, come la VII, comprendeva profili professionali apicali dell'ex carriera di concetto ed iniziale per dell'ex carriera direttiva ( cf. 4 l.n. 312/1980)
In tale ottica la giurisprudenza ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'inquadramento ex l.r. n. 53/1985, che un dipendente dell'ex carriera di concetto avesse conseguito ex l. n. 312/1980 la VII qualifica funzionale.
Il caso prospettato da codesto Dipartimento, sembra però, riconducibile a diversa ipotesi atteso che, nei confronti del dipendente in questione, l'applicazione dell'art. 85 della l. 312/1980, ha comportato, a fare data dal 1° luglio 1979, il suo inquadramento in una fascia funzionale, l'VIII, esclusivamente attribuita al personale della carriera direttiva.
Detto funzionario, pertanto andrebbe assimilato a quello proveniente dalla carriera direttiva ai fini dell'inquadramento nel ruolo speciale transitorio di cui alla l.n. 53/1985.


Ovviamente, valuterà codesta Amministrazione l'opportunità di rivedere l'inquadramento già disposto sulla base di provvedimenti che, se non tempestivamente impugnati, si presume debbano ritenersi ormai consolidati.
Va infatti segnalato che secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale "la p.a. non ha l'obbligo di provvedere sull'istanza di riesame e di revisione di un inquadramento già disposto nei confronti di un suo dipendente, in quanto è libera di verificare se l'inoppugnabilità dei propri atti meriti o no di essere superata da successive valutazioni che tengano conto del decorso del tempo, dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e delle disponibilità di bilancio (cfr fra le tante, C. Stato, sez. V. 01.12.1999, n. 2026 e C. Stato, sez, V, 08.04.1999, n.390)


3. A termini dell'art.15, comma 2, del " Regolamento del diritto di accesso ai documenti dell'Amministrazione regionale", approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n.12, lo Scrivente comunica preventivamente di acconsentire all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti. Codesta Amministrazione vorrà a sua volta comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca ad una lite, ovvero se intenda differirne l'accesso fino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi cui la richiesta consulenza fosse preordinata. Decorso detto termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione in tal senso, si procederà, giusta delibera della Giunta regionale n.229 dell'8 luglio 1998, all'inserimento del presente parere nella banca-dati "FoNS", ed alla conseguente diffusione.


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