POS. V Prot._______________/293.03.11

OGGETTO: Soggetti utilizzati in progetti di utilità collettiva. Contributo per la formazione all'autoimpiego ex art. 2 lr. 3/1998 e riserva di posti in pubblici concorsi ex art. 7 l.r. 27/1991. Cumulabilità.




ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL'EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale

PALERMO



1. Con nota prot. 4971/Serv. V del 13 novembre 2003 codesta Agenzia ha chiesto allo Scrivente se un soggetto che sia stato assunto a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico e per effetto della riserva prevista dalla legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, possa ulteriormente beneficiare del contributo per la formazione all'autoimpiego di cui all'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

Rappresenta codesta Agenzia che la modifica del sesto comma dell'art. 4 della l.r. 26 novembre 2000, n. 24 (sostituzione del termine "prioritariamente" con "esclusivamente", determinata dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 2001, n. 1) è stata ritirata con l'abrogazione di tale modifica ad opera dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, talchè per la concessione delle misure di fuoruscita dal bacino dei lavoratori socialmente utili non è essenziale che i beneficiari, all'atto della fruizione della misura, risultino effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.




2. Sulla suesposta questione si osserva quanto segue.

Con l'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, tra l'altro, è stata prevista, quale misura di inserimento lavorativo dei soggetti impiegati in progetti di utilità collettiva, la cosiddetta "formazione all'autoimpiego", consistente in un contributo (la cui misura è stata variamente determinata con successive norme regionali) per l'attuazione di progetti individuali di formazione professionale tesi all'autoimpiego in attività imprenditoriali, di lavoro autonomo o professionali, dei soggetti destinatari.

Tale misura, per espressa previsione del medesimo art. 2 l.r. 3/1998 (comma 2°) non è compatibile con le altre misure di impiego di cui agli articoli 11 e 12 della l.r. 21 dicembre 1995, n. 85.

Ancorchè non esplicitato chiaramente, la misura in questione, alla pari di altre, è una misura tendente alla fuoriuscita di soggetti del cosiddetto "bacino dei lavori socialmente utili", mediante misure di formazione agevolative della loro collocazione occupazionale in attività gestite in autonomia; e, pertanto, presuppone lo status di lavoratore socialmente utile.

Ed infatti, ancorchè la modifica del sesto comma dell'art. 4 della l.r. 26 novembre 2000, n. 24 (sostituzione del termine "prioritariamente" con "esclusivamente", determinata dall'art. 1 della l.r. 31 marzo 2001, n. 1) è stata ritirata con l'abrogazione di tale modifica ad opera dell'art. 3 della l.r. 9 agosto 2002, n. 9, talchè risulta ripristinata l'originaria previsione (applicazione delle misure di fuoriuscita "prioritariamente" ai soggetti effettivamente impiegati in lavori socialmente utili alla data di presentazione della domanda di beneficio), tuttavia la normativa riguarda pur sempre misure finalizzate alla fuoriuscita, destinate a lavoratori ancora appartenenti al precariato, tra i quali non possono certo annoverarsi coloro che dal bacino dei lavoratori socialmente utili siano comunque usciti per aver intrapreso un'attività lavorativa.


In altri termini, nel caso in cui soggetti -già facenti parte del bacino dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità o socialmente utili- dopo aver chiesto di usufruire del contributo per la formazione all'autoimpiego abbiano poi conseguito una stabile occupazione, come nel caso in questione, non può più parlarsi di mantenimento dello status di L.S.U. dal momento che l'assunzione di un impiego ha realizzato la stabilizzazione del lavoratore socialmente utile e la conseguente fuoriuscita dal bacino del precariato; che, quindi, non può essere ancora destinatario di misure di fuoriuscita o finalizzate alla fuoriuscita, come quella in questione.


Nelle superiori considerazioni è il parere dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso inerenti il medesimo.
Codesta Amministrazione vorrà comunicare, entro novanta giorni dalla ricezione, l'eventuale possibilità che il parere stesso inerisca una lite, ovvero se intende differirne la pubblicazione sino all'adozione di eventuali provvedimenti amministrativi. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione in tal senso si consentirà la diffusione sulla banca dati "FoNS", giusta delibera di Giunta regionale n. 229 dell'8 luglio 1998.


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