Pos. 1  Prot. N. 292.03.11 



Oggetto: OPERE PUBBLICHE - Progetto di adeguamento a norme di sicurezza della Biblioteca universitaria di Catania - Richiesta di compenso professionale.




Allegati n...........................


PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
Dipartimento Regionale del personale, dei servizi generali di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale.
                      Servizio demanio e patrimonio immobiliare 
                                       
                                      P A L E R M O 


1 - Con nota 13 novembre 2003, n. 3157/CT21-5, codesto Dipartimento ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in ordine alla sussistenza del credito vantato dai professionisti ingegneri che hanno predisposto un progetto preliminare relativo ai lavori di adeguamento della Biblioteca universitaria di Catania, alle norme di sicurezza previste dalla legge n. 818/1984.
Codesta Amministrazione premette di aver "a suo tempo affidato l'incarico a professionista esterno (rectius a professionisti esterni) per provvedere agli adempimenti previsti dalla legge per il rilascio del nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi e del successivo certificato di alcuni immobili utilizzati a sede di Uffici regionali."

La relativa lettera d'incarico (che si suppone quella 24 dicembre 1986, n. 4400, allegata alla richiesta di parere) "non è stata seguita da alcun atto contrattuale più specifico e dettagliato nella materia ed i professionisti, in adempimento dell'incarico, hanno proceduto ad inoltrare gli elaborati tecnici, relativamente a quei locali ove risultavano già i lavori di adeguamento alle misure di prevenzione incendi di cui al DM 8/3/85, a completamento delle istanze di NOP di prevenzione incendi" .

Ad espletamento di tale incarico, con decreti assessoriali n. 1093/1988 e 2695/1992, sono state corrisposte le relative competenze professionali.

Per altri locali adibiti ad uffici regionali per i quali era necessario espletare preliminarmente altre attività, i professionisti hanno gradualmente provveduto ad inoltrare gli elaborati progettuali e l'Amministrazione, realizzati gli interventi, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto ai singoli professionisti per la progettazione e la direzione dei lavori.
Ciò premesso viene poi riferito che con D.A. 25-10-1988, n. 5232 veniva approvato il progetto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione degli incendi relativi alla Biblioteca regionale universitaria di Catania e che con successivi decreti assessoriali 13-9-1989, n. 12064 e 12-6-1991, n. 3519 veniva disposto il pagamento delle relative parcelle.

Successivamente, l'Amministrazione, con nota 19-4-1997, n- 2457 (non allegata alla richiesta di consultazione) chiedeva ai professionisti "contezza circa l'assolvimento degli obblighi di competenza cui tuttavia gli stessi non davano riscontro".

In data 30-12-2002 perveniva a codesto Dipartimento "il progetto preliminare relativo ai lavori di adeguamento alla legge n. 818/1984 dei locali adibiti a sede della Biblioteca regionale universitaria di Catania e del Deposito della stessa biblioteca".

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore della l.r. n. 10/2000 le competenze relative agli interventi in questione risultavano trasferite all'Amministrazione dei beni culturali, il progetto veniva inviato alla stessa Biblioteca regionale universitaria di Catania affinché la stessa "valutasse autonomamente la possibilità di utilizzo di detta progettazione".

Con nota 4-8-2003, n. 4219 la Biblioteca chiedeva a codesto Dipartimento copia della "vecchia lettera di incarico" presupponendo che il progetto trasmesso con la nota 30-12-2002 fosse stato redatto in base alla nota assessoriale 24 - 12 -1986, n. 4400.

Codesta Presidenza ritiene, però, di non poter ricollegare la più recente prestazione professionale a quell'unica lettera di incarico atteso che i professionisti avevano comunque esaurito il loro rapporto in quanto " Con il D.A. n. 1093 del 16-3-1988 e D.A. n. 2695 del 15-4-1992, è stato disposto il pagamento delle parcelle per le competenze spettanti ai singoli professionisti e riconducibili alla lettera di incarico avvenuta con nota ass.le n. 4400 del 24-12-1986; per quanto riguarda i locali adibiti a sede della Biblioteca regionale in questione, è stato inoltrato il progetto per i lavori di adeguamento da eseguirsi nell'immobile e sono state liquidate le parcelle inoltrate dai professionisti a fronte del singolo incarico conferito".

Viene altresì rilevato che la lettera d'incarico del 1986 "non è più conforme a normativa stante l'entrata in vigore del D. lgs. n. 157/1995 e della L.r. n. 7/2002" e che i professionisti in questione non hanno dato alcun preavviso della redazione del nuovo progetto che riguarda, peraltro, anche i locali di deposito della Biblioteca dei quali la Regione non è proprietaria.

Con nota 13/1/2004, n. 428, lo Scrivente ha chiesto a codesta Amministrazione alcuni atti richiamati nella richiesta di parere, atti pervenuti il 23 marzo u. s. con foglio prot. UOIS n. 1130

2. La risposta a quesito posto necessita di una premessa circa l'idoneità della lettera di incarico 24-12-1986 a prefigurare la valida stipulazione di un contratto d'opera professionale. Orbene, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, " I contratti stipulati iure privatorum dalla pubblica amministrazione (nella specie, conferimento di incarico a professionista) devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, al fine di identificarne con precisione il contenuto negoziale"(Cass.sez. II, 30-5-2002, n. 7913) . Inoltre, è necessario che l'incontro fra le volontà dell'Amministrazione e del professionista sia formalizzato per iscritto non essendo sufficiente la conclusione del contratto per fatti concludenti, attraverso la mera esecuzione della prestazione richiesta (cfr. Cass. Sez. I, 14-3-1998, n. 2772) . Più in particolare, con sentenza 6-12-2001, n. 15488 la Sez. II della Corte di Cassazione ha affermato che tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione (anche quando agisca jure privatorum) debbono tradursi in "un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alle prestazioni da eseguirsi e al compenso da corrispondersi".
Nella fattispecie in esame la semplice lettera di incarico del 24-12-1986 - non integrata da un disciplinare, né da termini di esecuzione della prestazione né da determinazione del compenso né da alcuna specificazione sulla natura congiunta o collegiale dell'incarico - proprio per la sua genericità e per la mancata accettazione scritta da parte dei professionisti, non appare idonea a integrare una valida "forma" contrattuale.
In ogni caso, se alla concreta utilizzazione delle prestazioni professionali rese ed accettate dall'Amministrazione può comunque collegarsi un'obbligazione ex art. 2041 cod. civ. (arricchimento senza causa) incidente sulle situazioni ormai da tempo definite col pagamento delle relative parcelle, non può ritenersi che alla predetta lettera possano collegarsi ulteriori effetti obbligatori per l'Amministrazione che possano giustificare la ricezione del progetto in questione che, peraltro, concerne anche immobili (deposito della Biblioteca) non compresi nella citata lettera d'incarico.

3. Va comunque evidenziato che, anche a voler ritenere valido il contratto in questione, il notevole ritardo con cui è stata eseguita la prestazione, anche a fronte dell'urgenza di acquisire gli elaborati manifestata dalla Presidenza con la nota 19-4-1997, n. 2457, potrebbe costituire di per sé un grave inadempimento tale essere valutato dall'Amministrazione committente come causa di rifiuto del progetto consegnato e di risoluzione del rapporto a prescindere da una preventiva messa in mora e dalla fissazione giudiziale di un termine non espressamente stabilito dalle parti (cfr. Cass. sez. IV, 9-2-1993, n. 1595; Trib. Padova, 23-10-1996, causa Gaudenti/ soc. Marini, in Giur. Merito, 1997, 965).

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Ai sensi dell'art. 15, co. 2 del D.P.Reg. 16-6-1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso, presso codesto Assessorato, al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.
Si ricorda, poi, che in conformità alla circolare presidenziale 8-9-1998, n. 16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati FONS.

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