POS. IV Prot._______________/288.11.2003

OGGETTO: Art. 5 bis D.L. 143/2003: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato - Applicabilità in Sicilia.

PRESIDENZA DELLA REGIONE
Dipartimento Regionale del Personale,
dei Servizi Generali, di Quiescenza,
Previdenza ed Assistenza del Personale
Servizio Demanio e Patrimonio Immobiliare
PALERMO

1. Con nota n. 7094 del 12 novembre 2003 codesto Dipartimento chiede l'avviso di questo Ufficio circa la diretta applicabilità della disposizione in oggetto ai beni pubblici della Regione siciliana.

2. L'art. 5 bis del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, rubricato Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, al comma 1, prevede: "Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'azione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera...............".
L'art. 5-bis contiene una sanatoria relativamente alle porzioni di aree appartenenti al patrimonio o al demanio dello Stato che risultano interessate dallo sconfinamento di opere eseguite su fondi attigui di proprietà altrui. L'abuso derivante dallo sconfinamento viene, di fatto, sanato, qualora si siano verificate tutte le condizioni previste dalla norma, con l'acquisto della proprietà della porzione di area oggetto di sconfinamento e, in tal caso, non è nemmeno necessaria la sdemanializzazione del bene che avviene automaticamente.
La norma statale, però, non appare applicabile nella Regione siciliana, giacchè il suo contenuto, sostanzialmente "condonistico", rientra nella materia urbanistico-edilizia la cui titolarità appartiene alla competenza esclusiva del legislatore regionale ai sensi dell'art. 14, lettera f), dello Statuto; ciò comporta che solo il legislatore siciliano nell'esercizio della sua potestà di disciplina del territorio può statuire sull'eventuale applicazione della legge statale, potendo porre in essere anche scelte divergenti rispetto a quelle nazionali, compresa la possibilità di non normare affatto su specifici aspetti della materia che le è riservata, in virtù di proprie valutazioni e necessità.
Ma l'inapplicabilità della norma nazionale è inoltre deducibile muovendo dall'assunto che la Regione siciliana, in applicazione dell'art. 32 e 33 dello statuto, è subentrata nell'assegnazione e gestione dei beni del demanio statale e in quelli patrimoniali esistenti nel territorio regionale. Da tale ulteriore constatazione non può che derivare il convincimento che l'art. 5 bis del D.L. 143/2003 non è estensibile alla Sicilia, vertendo in materia (beni demaniali e patrimoniali) la cui disciplina è integralmente riservata alla competenza regionale.
Nei termini il reso parere.

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Ai sensi dell'art. 15,co.2 del D.P. Reg. 16 giugno 1998,n.12, lo Scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesta Amministrazione al presente parere da parte di eventuali richiedenti.
Si ricorda poi che in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998,n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".




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