Pos.4   Prot. N. /287.03.11 



Oggetto: Enti locali - Esperti ex art. 35 l.r. 9/86 - Trattamento di fine rapporto.




Allegati n...........................





Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.

Dipartimento regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Serv. 3 - Ufficio Studi.

PALERMO





1. Con la nota suindicata codesto Dipartimento chiede l'avviso dello Scrivente in ordine a taluni quesiti posti allo stesso Dipartimento dalla Provincia regionale di Xxxx con nota dell'8 ottobre 2003, allegata alla richiesta cui si risponde, e relativi al trattamento di fine rapporto degli esperti nominati dal Presidente della Provincia.
  In particolare, la provincia regionale di Xxxx ha rappresentato che a conclusione del mandato del presidente, gli esperti dallo stesso nominati hanno richiesto la liquidazione del trattamento di fine rapporto per gli anni di attività svolta. 

Tale Amministrazione, ritenendo che, ai sensi dell'art. 49(rectius 47) comma 1, lett. c bis), del D.P.R. 917/86 e succ. mod., introdotta dall'art. 34 della legge 342/2000, il reddito derivante dall'attività di esperti, ai fini fiscali, fosse da qualificare reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ha accolto le richieste, considerando l'attività svolta dai citati soggetti come collaborazione coordinata e continuativa ed ha liquidato agli stessi, per il periodo di riferimento, l'indennità di fine rapporto.
La Provincia in argomento, evidenzia, altresì, che gli stessi soggetti, con successiva istanza, hanno richiesto la riliquidazione della suddetta indennità di fine rapporto con le modalità previste per i dipendenti pubblici con qualifica dirigenziale.
Tutto ciò premesso, la più volte citata Provincia regionale di Xxxx pone il quesito a codesto Assessorato, che a sua volta lo rivolge allo Scrivente, circa l'effettiva spettanza dell'indennità sopraccitata nonché circa la misura della stessa. Chiede, altresì, se, ove spettante, la stessa indennità competa per tutta la durata dell'incarico ovvero dal 1° gennaio 2001, data disposta dal sopraccitato art. 34 della legge 342/2000, per la decorrenza dell' assimilazione dei redditi previsti dalla introdotta lett. c- bis) del comma 1 dell'art. 49 del D.P.R. 917/86, ai redditi da lavoro dipendente.
Il Dipartimento regionale richiedente ritiene che l'equiparazione fiscale operata dalla Provincia regionale in argomento sia errata e che, comunque, l'attività svolta dagli esperti non possa equipararsi alla collaborazione coordinata e continuativa; conseguentemente, non ritiene spettante ai soggetti in questione il trattamento di fine rapporto .

  2. Sulle suesposte questioni si osserva. 

Come evidenziato da codesto Dipartimento questo Ufficio ha avuto modo, più volte, di esprimersi sulla natura dell'incarico di esperto del Sindaco o del Presidente della provincia.
Considerato che il quadro normativo di riferimento non ha subito sostanziali modifiche, lo Scrivente non può che confermare quanto già espresso circa la natura giuridica dell'incarico di esperto nominato ai sensi dell'art. 14 della l.r. 7/92 e succ. mod. o dell'art. 35 della l.r. 9/86 e succ.mod..
Ed infatti, sembra ormai consolidata l'opinione secondo cui il rapporto instaurato tra l'esperto e il Presidente della provincia (o il Sindaco) sia configurabile quale rapporto di lavoro autonomo assimilabile al contratto d'opera professionale disciplinato dagli artt. 2222 e ss. Cod. Civ. (Cfr. anche C.G.A. parere n. 290/01).

Circa l'attività espletata dagli esperti del Presidente della Provincia che qui interessano, la stessa va qualificata come espletamento di attività di alta specializzazione professionale relativa alle materie di competenza della Provincia e quale supporto tecnico del Presidente per l'espletamento dei compiti propri. Le nomine dei soggetti in argomento che si concretano in determinazioni presidenziali hanno natura fiduciaria, collegandosi al mandato del Presidente anche sotto il profilo dell'interruzione del rapporto a seguito della cessazione del mandato ( art. 6, l.r. 30/2000). Quanto al compenso, il riferimento ai dirigenti di seconda qualifica dirigenziale (ora qualifica unica dirigenziale) assume rilievo esclusivamente ai fini della determinazione dell'ammontare del compenso ( art. 35, comma 7, l.r. 9/86 e succ. mod. ), la cui natura di corrispettivo dell'incarico professionale svolto risulta confliggente con l'eventuale applicazione di sistemi di accantonamento per il trattamento di fine rapporto.
Quanto, infine, alla natura del reddito derivante, con riferimento al presupposto dell' imposta sul reddito delle persone fisiche, non pare che vi siano dubbi circa l'attrazione alla disciplina dell'art. 49 del D.P.R. 917/86 e succ. mod. in quanto esercizio di arti e professioni abituali, ancorché non esclusive e l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 633/1972.
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Riguardo a quanto riferito dalla Provincia regionale di Xxxx , si concorda con le osservazioni di codesto Dipartimento.
Infatti, non sembra in primo luogo condivisibile l'equiparazione ai fini fiscali del reddito derivante dall'attività di esperto ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente né sembra, altresì, condivisibile il ragionamento sillogistico che fa conseguire la configurazione di collaborazione coordinata e continuativa dell'attività in argomento alla sopraccitata equiparazione.
Ciò, per i seguenti motivi.
Le tipologie di reddito che pur non costituendo dei veri e propri redditi di lavoro dipendente sono a questi assimilati risultano costituiti da quei redditi non facilmente definibili, caratterizzati da diverse tipologie per i quali il legislatore per alcune similitudini e per semplificare il trattamento ha previsto una disciplina simile a quella stabilita per i redditi di lavoro dipendente. A loro volta i redditi assimilati si distinguono a seconda che godano o meno delle detrazioni per lavoro dipendente ( art. 47 D.P.R. 917/86 e succ. mod. ).
Attualmente, non vi è dubbio che il reddito derivante da collaborazione coordinata e continuativa appartenga alla categoria dei redditi sopradescritti ( lettere a) e d) del comma 1 e comma 3 dell'art. 34 della legge 342/2000) sebbene si ritiene che la relativa disciplina possa subire una revisione a breve ( vedi art. 3, comma 1, lett. c), n. 8 della legge 80/2003).
Circa la natura dell'attività di collaborazione coordinata e continuativa va evidenziato che ben può utilizzarsi la definizione data, seppure con riferimento al reddito, dall'abrogata lett. a) del comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 917/86 ora trasfusa nella lett. c bis) dell'art. 47 dello stesso D.Lgs. e cioè quella di prestazioni di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".
Tali tipologie contrattuali di lavoro rientranti nella comune dizione di "contratti atipici o flessibili o parasubordinati" ( vedi con riferimento all'obbligo assicurativo l'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 38/2000), utilizzati, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, anche dalle pubbliche amministrazioni (art. 36 D.Lgs. 165/2001) hanno ricevuto più ampia ed esaustiva definizione dagli artt. 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003. Resta comunque ferma la natura di parasubordinazione e la non applicabilità di istituti specifici ed essenziali del lavoro dipendente quali il periodo di prova, l'accantonamento di somme a titolo di trattamento di fine rapporto, la tredicesima mensilità ecc.
Alla luce di quanto sopra evidenziato, non sembra, conseguentemente, che l'attività espletata dagli esperti nominati dal presidente della provincia di cui è questione possa in alcun modo essere assimilata alle prestazioni derivanti dai contratti di lavoro sopradescritti ne' che, comunque, la stessa attività possa dare luogo ad indennità di fine rapporto.


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Ai sensi dell'art. 15, co. 2, del D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12 lo scrivente acconsente sin d'ora all'accesso presso codesto Assessorato al presente parere da parte di eventuali soggetti richiedenti.                  Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale dell'8 settembre 1998, n. 16586/66.98.12 trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".    



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